Cassazione Civile, Ordinanza n. 38113/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione amministrativa emessa per plurime e reiterate violazioni della disciplina su pause, riposo giornaliero e durata massima della giornata lavorativa in caso di lavoro notturno, contestate al legale rappresentante della società. In appello era stata confermata la legittimità della sanzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente addossato a lui la dimostrazione dell'inattendibilità delle rilevazioni effettuate con la piattaforma informatica usata dall'Amministrazione, invece che all'organo accertatore; 2) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato la natura discontinua dell'attività degli autisti e la disciplina speciale dell'orario di lavoro delle persone mobili addette all'autotrasporto, con riferimento alla prova delle violazioni e ai tempi di impegno; 3) violazione delle norme sulla presunzione di colpevolezza nelle sanzioni amministrative, assumendo che tale presunzione operi solo dopo l'esatto accertamento della condotta imputabile e che non fosse stata adeguatamente dimostrata la condotta sanzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse invertito l'onere della prova, ma avesse semplicemente rilevato che il ricorrente non aveva offerto una ricostruzione alternativa concreta e circostanziata idonea a mettere in dubbio le risultanze informatiche. Ha inoltre osservato che le ulteriori doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità; quanto all'ultimo motivo, ha confermato che, per le violazioni contestate, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, operando la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, che non era stata superata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La violazione della regola sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non vi è violazione quando il giudice ritenga semplicemente non assolto l'onere probatorio da chi era tenuto a fornire una ricostruzione alternativa.
Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve allegare elementi che dimostrino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Le doglianze formulate sotto forma di violazione di legge non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio.
Il controllo di legittimità non consente una diversa apprezzamento delle prove quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo.
Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, ma solo per denunciare un vero errore di sussunzione o di applicazione della norma.
Il motivo è inammissibile in presenza di "doppia conforme" se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto tra le due sentenze di merito.
Il procedimento camerale è stato attivato con comunicazione della proposta del relatore alle parti.
Per le violazioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; non è richiesta la prova di uno specifico intento violativo, operando una presunzione di colpevolezza superabile con prova contraria.
artt. 18, 22 e 23 legge n. 689/1981
Richiamati nei motivi di ricorso in relazione al procedimento sanzionatorio amministrativo.
art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
artt. 3, 5, 6 e 7 d.lgs. n. 234/2007
Richiamati nei motivi di ricorso come disciplina dell'orario di lavoro delle persone mobili addette all'autotrasporto.
art. 7 legge n. 400/1970
Richiamato nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
Serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente diretta alla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del fatto accertato dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice individui erroneamente la parte onerata della prova; non vi è violazione se il giudice ritiene semplicemente non assolto l'onere probatorio da parte di chi era tenuto a fornire elementi contrari.
- Il disconoscimento di una riproduzione informatica deve essere specifico, circostanziato e accompagnato da elementi idonei a indicare la non corrispondenza tra dato riprodotto e realtà fattuale.
- In materia di sanzioni amministrative, la presunzione di colpevolezza dell'art. 3 della legge n. 689/1981 opera nel senso che è sufficiente la coscienza e volontà della condotta vietata, salvo prova contraria idonea a superarla.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra la diversità delle basi fattuali delle due decisioni di merito.
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