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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19654/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento suppletivo di diritti doganali emesso a seguito di controllo a posteriori di una bolletta doganale relativa a merci dichiarate come originarie del Bangladesh e ammesse in esenzione daziaria sulla base di certificato FORM A. L'amministrazione aveva poi contestato la veridicità e validità del certificato, con revoca dell'esenzione e recupero dei dazi non riscossi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., sostenendo che, emersi indizi di reato, l'attività di revisione doganale sarebbe proseguita senza applicare le garanzie difensive del codice di procedura penale e che, quindi, l'atto accertativo sarebbe stato fondato su risultanze istruttorie illegittimamente acquisite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito la distinzione tra processo penale e processo tributario: l'art. 220 disp. att. c.p.p. impone l'osservanza delle norme penali solo ai fini dell'applicazione della legge penale, mentre in sede tributaria è utilizzabile qualsiasi elemento indiziario, anche acquisito irritualmente, salvo i casi di inutilizzabilità espressamente previsti dalla disciplina tributaria o quelli in cui siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale. Non essendo in discussione tali diritti, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    impone il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando emergano indizi di reato nel corso di attività ispettive, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale; non determina automaticamente l'inutilizzabilità nel processo tributario.

  • artt. 2 e 654 c.p.p.

    sono richiamati come norme generali dalle quali desumere la netta separazione tra processo penale e processo tributario.

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12

    richiamato quale conferma normativa della differenziazione fra processo penale e processo tributario.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    richiamato quale conferma normativa della differenziazione fra processo penale e processo tributario.

  • art. 191 c.p.p.

    «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate»

    la Corte osserva che una disposizione corrispondente non è rinvenibile nell'ordinamento tributario, ragion per cui non opera un generale divieto di utilizzazione delle prove irritualmente acquisite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario possono essere valorizzati anche elementi indiziari acquisiti irritualmente, salvo che la legge tributaria preveda espressamente l'inutilizzabilità oppure che siano violati diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • L'art. 220 disp. att. c.p.p. opera come regola di coordinamento con il processo penale e non comporta, di per sé, l'invalidità dell'accertamento tributario fondato su risultanze acquisite in modo non conforme alle garanzie del codice di rito penale.
  • La mancanza nell'ordinamento tributario di una regola generale equivalente all'art. 191 c.p.p. impedisce di estendere automaticamente al contenzioso fiscale il regime di inutilizzabilità delle prove previsto per il processo penale.
  • La tutela dell'inutilizzabilità in ambito tributario resta limitata ai casi espressamente previsti dalla disciplina fiscale o alle ipotesi di compressione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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