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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5190 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva rettificato induttivamente il reddito d'impresa di P. Spa per il 2003, contestando che 13 immobili fossero stati venduti a corrispettivi inferiori a quelli effettivi. La CTP di Vicenza aveva parzialmente accolto il ricorso, limitando la rettifica alle vendite per le quali era stato erogato un mutuo e assumendo come valore effettivo quello del mutuo. La CTR aveva riformato tale decisione, considerando i soli immobili corredati da perizia bancaria e commisurando a quelle stime il valore dei beni. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e superamento della pretesa fiscale; violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, nonché vizio motivazionale circa l'uso delle perizie private; violazione delle regole probatorie e del contraddittorio per l'impiego di elementi formati fuori dal processo e senza CTU; ulteriore vizio motivazionale sull'idoneità delle perizie.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo solo nella parte in cui la CTR aveva rideterminato il reddito in misura superiore a quella contestata nell'avviso: anche nel processo tributario di impugnazione-merito, la valutazione giudiziale deve restare entro il petitum e il limite della pretesa fiscale. Ha invece escluso che fosse illegittimo utilizzare le perizie bancarie relative ai sei immobili per cui esisteva una pratica di mutuo, poiché erano state acquisite al procedimento e al processo. Ha rigettato gli altri motivi: l'accertamento si basava su una pluralità di indizi (contratti di mutuo, perizie e dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare), non censurata nel suo complesso; gli atti erano disponibili alle parti e non era stata richiesta una CTU; la CTR aveva motivato la scelta delle perizie. La Corte ha cassato la sentenza della CTR ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contro l'accertamento. P. Spa è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    E tuttavia, il giudice deve procedere a siffatta rideterminazione pur sempre entro i limiti posti dal petitum delle parti, costituenti un limite invalicabile ai poteri cognitivi ed estimativi del giudice tributario.

    Il giudice tributario può rideterminare nel merito la pretesa, ma non può attribuire all'Amministrazione un importo superiore a quello richiesto né oltrepassare i limiti della domanda e delle censure.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso

    Il processo tributario è di impugnazione-merito: salvo vizi formali radicali che impediscano l'esame del rapporto, il giudice decide la controversia sul merito e può acquisire e valutare elementi, anche diversi da quelli valorizzati dall'Ufficio, sempre entro i limiti della pretesa fiscale.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento induttivo, come emerge dalla decisione e dallo stesso avviso di accertamento, si è fondato su una pluralità di elementi indiziari, costituiti "dai contratti di mutuo, dalle perizie, dall'Osservatorio del mercato immobiliare" "tutti superiori a quelli fatturati", ancorchè articolati in termini variegati rispetto ai singoli immobili venduti.

    La legittimità dell'accertamento induttivo è stata valutata sulla base del quadro complessivo degli indizi, non della sola perizia bancaria. Elementi diversi e convergenti possono concorrere a sostenere la rettifica, se considerati nel loro insieme.

  • Art. 2727 c.c.

    L'accertamento induttivo, come emerge dalla decisione e dallo stesso avviso di accertamento, si è fondato su una pluralità di elementi indiziari, costituiti "dai contratti di mutuo, dalle perizie, dall'Osservatorio del mercato immobiliare" "tutti superiori a quelli fatturati", ancorchè articolati in termini variegati rispetto ai singoli immobili venduti.

    La decisione ammette che la ricostruzione induttiva si fondi su una pluralità di fatti e dati indiziari relativi ai valori degli immobili, apprezzati congiuntamente.

  • Art. 2729 c.c.

    La valutazione sulla legittimità dell'accertamento, pertanto, non si sorregge sul (solo) apprezzamento dei contenuti delle relazioni tecniche ma su un complesso di elementi, il quale, tuttavia, non è stato oggetto di censura da parte del ricorrente.

    La forza presuntiva va apprezzata considerando il complesso degli elementi utilizzati e non isolando uno soltanto di essi; nel caso concreto, la censura della contribuente non investiva adeguatamente l'intero quadro indiziario.

  • Art. 101 c.p.c.

    Come già rilevato al p. 3.3. tali atti erano nel giudizio e, dunque, nella piena disponibilità delle parti, da cui l'assenza del dedotto vulnus.

    L'impiego di perizie redatte fuori dal processo non viola di per sé il contraddittorio quando esse siano state acquisite agli atti e rese disponibili a entrambe le parti.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è menzionata solo in relazione al deposito della memoria della ricorrente e non costituisce fondamento della decisione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società; la decisione li esamina secondo le rispettive categorie di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il giudice può rideterminare l'imponibile e utilizzare elementi probatori diversi da quelli privilegiati dall'Ufficio, purché siano acquisiti al processo e la decisione resti entro il limite massimo della pretesa contenuta nell'atto impugnato.
  • Una perizia privata o bancaria non è automaticamente inutilizzabile come elemento di valutazione o indizio: la sua rilevanza dipende dal contesto e può concorrere con altri dati, come mutui e quotazioni di mercato.
  • Per contestare un accertamento induttivo fondato su più indizi occorre confrontarsi con il quadro probatorio complessivo; criticare soltanto uno degli elementi può non essere sufficiente.
  • Il ricorso a elementi formati fuori dal processo non viola il contraddittorio se le parti possono conoscerli e discuterli. Il giudice non è tenuto a disporre una CTU d'ufficio, in particolare quando la parte non ne abbia fatto richiesta.

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