Cassazione Civile, Ordinanza n. 00782/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, poi riunita, contro un avviso di addebito INPS e contro una cartella di pagamento INAIL relativi a pretesi contributi e accessori riferiti a rapporti di associazione in partecipazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, riconoscendo la fondatezza sostanziale delle pretese contributive nei limiti indicati in sentenza e dichiarando cessata la materia del contendere per una parte della domanda INAIL; la Corte d’appello aveva poi rigettato l’appello principale della società e accolto quello incidentale subordinato dell’INPS. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato due istanze di sospensione per avere aderito alla definizione agevolata ex legge n. 197/2022 (rottamazione quater), producendo la documentazione sul pagamento della prima rata e delle rate successive sia per l’avviso INPS sia per la cartella INAIL.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, che ai fini dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata considera sufficiente il versamento della prima o unica rata e richiede la produzione della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’ente della riscossione o dell’ente impositore e della prova del pagamento. Accertata la sussistenza di tali presupposti sulla base della documentazione depositata, ha dichiarato d’ufficio l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre affermato che, in mancanza di una disciplina speciale, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicché non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese. È stato altresì escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, perché collegato alle sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non alla declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
secondo periodo del comma 236
richiamato come disposizione da interpretare autenticamente ai fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto debiti inclusi nella definizione agevolata; la Corte vi applica il criterio per cui il giudice può dichiarare l'estinzione sulla base della documentazione relativa all'adesione e al pagamento della prima rata.
art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 conv. con modif. dalla L. n. 108/2025
Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata...
norma di interpretazione autentica applicata al caso; stabilisce che, ai soli fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il pagamento della prima o unica rata e che l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice sulla base della documentazione prevista.
art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
richiamato per individuare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata che deve essere prodotta ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
richiamato quale fonte della comunicazione dell'ente che, insieme alla dichiarazione di adesione e alla prova del pagamento, consente la declaratoria di estinzione.
art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. n. 202/2024 conv. con modif. dalla L. n. 15/2025
richiamato in alternativa all'art. 1, comma 241, L. n. 197/2022 per la comunicazione da produrre ai fini dell'estinzione nei giudizi interessati da definizione agevolata.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate
richiamato come regola generale sulle spese nei processi estinti, applicata per escludere una condanna alle spese in favore di una parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché l'ulteriore contributo unificato consegue solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non alla declaratoria di estinzione.
richiamato per il deposito della memoria e per la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo o oggetto di atti impositivi, il perfezionamento rilevante in sede processuale si considera realizzato con il versamento della prima o unica rata, purché sia depositata la documentazione richiesta dalla disciplina applicabile.
- La declaratoria di estinzione del processo può essere pronunciata d'ufficio dal giudice quando risultino provati l'adesione alla procedura di definizione agevolata, la comunicazione prescritta e il pagamento almeno della prima rata nei termini, non essendo necessaria la definizione integrale del piano rateale ai fini dell'estinzione.
- Nel processo estinto, in assenza di una disciplina speciale, le spese restano regolate dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., con imputazione alle parti che le hanno anticipate e senza una condanna alle spese in favore di una parte.
- La declaratoria di estinzione non integra il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché tale obbligo è collegato soltanto a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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