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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00789/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'organizzazione sindacale, che rappresentava una struttura provinciale afferente al sindacato nazionale di categoria, aveva agito ex art. 28 L. 300/1970 lamentando che l'azienda sanitaria avesse tenuto una condotta antisindacale durante la fase iniziale dell'emergenza Covid-19. In particolare, deduceva la mancata osservanza, nei suoi confronti, degli obblighi di informazione e confronto previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 21/05/2018 del comparto sanità, in relazione alle misure di salute e sicurezza sul lavoro, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo fondato sulla violazione dell'art. 9 L. 300/1970, degli artt. 3, 4 e 5 del CCNL e degli artt. 2043 e 2059 c.c., sostenendo che la presenza di numerosi iscritti nella struttura aziendale avrebbe radicato la legittimazione del sindacato ad esercitare i diritti di controllo e promozione previsti dall'art. 9; il secondo fondato sulla violazione degli artt. 3, 4 e 5 del CCNL e dell'art. 1218 c.c., sostenendo che la mera inosservanza formale delle procedure di informazione e confronto integrasse comunque condotta antisindacale, senza rilievo delle modalità concrete adottate dall'azienda nella situazione emergenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che l'art. 9 L. 300/1970 attribuisca la legittimazione ai lavoratori e alle loro rappresentanze endoaziendali, non già a qualunque organizzazione sindacale territoriale, salvo delega espressa; quanto al secondo, ha affermato che la condotta antisindacale va valutata in concreto e che, nella straordinaria emergenza Covid, i contatti informali, estemporanei e anche tramite messaggistica avevano comunque assicurato, per quanto possibile, informazione e confronto, escludendo così la lesione effettiva delle prerogative sindacali. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso l'antisindacalità, con condanna della ricorrente alle spese e con gli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 300/1970

    Il rimedio antisindacale presuppone una lesione oggettiva delle prerogative sindacali; la mera violazione formale non basta se, in concreto, gli interessi protetti risultano comunque assicurati.

  • art. 9 L. 300/1970

    Attribuisce diritti di controllo e promozione ai lavoratori e alle loro rappresentanze endoaziendali; non riconosce una legittimazione generale a qualsiasi organizzazione sindacale territoriale.

  • art. 3 CCNL 21/05/2018 comparto sanità

    Richiamato insieme agli artt. 4 e 5 come fonte degli obblighi di informazione e confronto sindacale sui temi della sicurezza.

  • art. 4 CCNL 21/05/2018 comparto sanità

    Richiamato come norma collettiva che disciplina informazione e confronto sindacale, la cui inosservanza formale può presumere l'antisindacalità ma non è decisiva se gli scopi siano stati comunque raggiunti.

  • art. 5 CCNL 21/05/2018 comparto sanità

    Richiamato come norma collettiva che disciplina informazione e confronto sindacale, da valutare in concreto in relazione alla situazione emergenziale.

  • art. 8 CCNL 21/05/2018 comparto sanità

    Menzi onato nella ricostruzione della Corte di merito come parte del sistema di relazioni sindacali del comparto.

  • art. 2043 c.c.

    Solo evocato nel primo motivo di ricorso; il provvedimento non sviluppa una autonoma ratio su tale norma.

  • art. 2059 c.c.

    Solo evocato nel primo motivo di ricorso; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    Solo evocato nel secondo motivo di ricorso; la Corte non accoglie la tesi che la sua violazione comporti automaticamente antisindacalità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori attribuisce la legittimazione all'interlocuzione sulle misure di tutela della salute ai lavoratori, ai loro delegati e alle rappresentanze endoaziendali, non alle organizzazioni sindacali territoriali in quanto tali, salvo specifica delega.
  • In tema di condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970, la verifica è teleologica e concreta: non basta la mera inosservanza formale di norme legali o collettive, occorrendo una reale lesione delle prerogative o della libertà sindacale.
  • La violazione degli obblighi di informazione e confronto sindacale può costituire indice di antisindacalità, ma tale presunzione è superata se, per giustificate contingenze, il datore di lavoro abbia comunque assicurato in concreto gli scopi partecipativi tramite modalità atipiche ma idonee.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove; se il giudice di merito ha accertato in modo non implausibile che i fini della normativa sono stati raggiunti, tale accertamento è insindacabile nei limiti del ricorso per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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