Cassazione Civile, Ordinanza n. 00785/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto contributi dovuti per l'anno 2012 alla Gestione separata lavoratori autonomi. In primo grado il tribunale aveva deciso in senso sfavorevole all'ente, ma la corte d'appello, accogliendo il gravame dell'ente, aveva ritenuto validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata del carico tributario/previdenziale ai sensi della legge di bilancio 2023 e ha documentato il pagamento della prima rata e delle rate successive scadute. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti normativi per dichiarare l'estinzione del giudizio per effetto della rottamazione quater, facendo applicazione della norma di interpretazione autentica sopravvenuta che considera perfezionata la definizione, ai soli fini estintivi, con il versamento della prima o unica rata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto d'ufficio il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata del carico iscritto a ruolo. Ha inoltre precisato che, in mancanza di norme speciali, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, con conseguente mancata pronuncia sulle spese. Ha infine escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la declaratoria di estinzione non coincide con un rigetto nel merito né con una inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
La definizione agevolata del carico consente l'estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione, secondo le condizioni previste dalla legge.
art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
È richiesta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
Il secondo periodo è oggetto di interpretazione autentica: ai soli fini dell'estinzione dei giudizi, il perfezionamento della definizione si realizza con il pagamento della prima o unica rata.
art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
Occorre la comunicazione prevista dalla norma insieme alla documentazione del versamento per ottenere l'estinzione del giudizio.
art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. n. 202/2024
Richiamato in alternativa alla comunicazione prevista dalla legge n. 197/2022 per i carichi rientranti nella disciplina successiva.
art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. in L. n. 108/2025
"Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"
Norma di interpretazione autentica che chiarisce il momento perfezionativo della definizione agevolata ai fini dell'estinzione del giudizio e impone la declaratoria d'ufficio al ricorrere della documentazione richiesta.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
"Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"
In assenza di disciplina speciale, regola le spese del processo estinto, senza liquidazione in favore di alcuna parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica alla declaratoria di estinzione, perché il presupposto è limitato ai casi di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il debitore ha aderito a una definizione agevolata del carico e ha documentato il pagamento della prima rata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai soli fini previsti dalla disciplina sopravvenuta, se ricorrono gli ulteriori presupposti documentali richiesti.
- La norma di interpretazione autentica sopravvenuta può incidere anche sui giudizi di legittimità pendenti, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio l'estinzione quando la fattispecie rientra nel perimetro applicativo della definizione agevolata.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata rende inefficaci le sentenze di merito e i provvedimenti non passati in giudicato pronunciati nel processo.
- In caso di estinzione del processo, in mancanza di norme speciali, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni rigettate o dichiarate inammissibili/improcedibili.
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