Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00787/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un sindacato provinciale del personale di polizia ha agito ex art. 28 l. n. 300/1970 lamentando che il Questore avesse modificato gli orari di lavoro del personale addetto a un ufficio investigativo senza rispettare la procedura prevista dall'art. 7, comma 6, dell'ANQ 31 luglio 2009, sostituendo l'incontro con le sigle sindacali con uno scambio di e-mail. In primo grado e in appello il ricorso è stato respinto. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 6, ANQ, sostenendo che la e-mail non possa sostituire l'incontro in contraddittorio richiesto dalla procedura; (2) violazione dell'art. 9 ANQ e dell'art. 16 d.p.r. n. 164/2002, assumendo che la disciplina combinata imponga un limite massimo di sei ore giornaliere e che la deroga debba comunque restare entro i quadranti orari dell'art. 9; (3) ulteriore violazione delle medesime norme, deducendo che gli orari adottati avrebbero in realtà introdotto nuovi orari di servizio, riservati ad altra disciplina, e che il superamento della durata giornaliera di sei ore fosse illegittimo; (4) violazione dell'art. 7 ANQ e difetto dei presupposti sostanziali della deroga, sostenendo che le esigenze addotte dal Questore non fossero 'comprovate e specifiche' e che il consenso della maggioranza sindacale rilevasse solo sul piano procedurale, non a sanare l'assenza dei presupposti di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che la trattativa sindacale fosse stata effettiva e che l'uso delle e-mail, nel caso concreto, non avesse compresso le prerogative sindacali, perché aveva comunque consentito informazione e partecipazione reali. Quanto ai motivi sull'articolazione dell'orario, ha condiviso la lettura della Corte territoriale secondo cui l'art. 9 ANQ consente l'organizzazione su cinque giorni e quindi anche giornate superiori a sei ore, senza che ciò contrasti con il limite settimanale di 36 ore; ha inoltre escluso che gli orari fissati avessero superato le fasce consentite o modificato l'orario di servizio anziché i soli turni. Infine, ha giudicato in gran parte come richiesta di rivalutazione del fatto il quarto motivo, confermando che la deroga era stata adottata secondo la procedura collettiva e che la valutazione delle esigenze organizzative locali non poteva essere sovvertita in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte pubblica è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 28 l. n. 300/1970

    la condotta antisindacale va valutata in concreto, in chiave teleologica, verificando se l'atto datoriale abbia effettivamente leso le prerogative sindacali protette

  • art. 7, comma 6, ANQ 31 luglio 2009

    consente, per comprovate e specifiche esigenze o esigenze locali, l'adozione temporanea di orari diversi da quelli ordinari previa informazione e incontro con le segreterie provinciali, con efficacia dell'accordo se sottoscritto dalla maggioranza assoluta delle sigle rappresentative

  • art. 9 ANQ 31 luglio 2009

    disciplina i servizi non continuativi e consente la programmazione su cinque o sei giorni, con turni e rientri compatibili con la fascia oraria prevista; non impone, nel caso esaminato, un tetto rigido di sei ore giornaliere

  • art. 16 d.p.r. n. 164/2002

    fissa l'orario settimanale in 36 ore, compatibile con una distribuzione su cinque giorni che comporti giornate superiori a sei ore

  • art. 24 d.p.r. n. 164/2002

    richiamato come base normativa delle specifiche esigenze locali e della disciplina degli accordi decentrati in materia di orario

  • art. 1 ANQ 31 luglio 2009

    distinzione tra 'orario di servizio' e 'orari/turni' di lavoro, rilevante per escludere che la modifica dei turni coincida con una modifica dell'orario di servizio

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre i vizi di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 22 d.p.r. n. 164/2002

    richiamato dal ricorrente per sostenere che i permessi studio sono calcolati su base di sei ore giornaliere, ma la Corte lo considera irrilevante ai fini della disciplina dell'orario di lavoro

  • art. 32 d.p.r. n. 164/2002

    richiamato dal ricorrente per i permessi sindacali, ritenuti dalla Corte non decisivi per determinare il limite giornaliero dell'orario di lavoro

Massime di principio

  • In materia di condotta antisindacale, la violazione formale di regole procedurali o contrattuali non è di per sé decisiva: occorre verificare se, in concreto, la condotta abbia realmente compresso le prerogative e gli interessi collettivi tutelati.
  • La partecipazione sindacale può ritenersi salvaguardata anche attraverso modalità telematiche di interlocuzione, quando esse assicurino un contraddittorio effettivo e siano concretamente utilizzate dalle parti nel confronto.
  • La disciplina collettiva dell'orario di lavoro va interpretata in modo sistematico: il limite settimanale può coesistere con giornate lavorative superiori a sei ore, se l'assetto complessivo consente la distribuzione su più giorni prevista dall'accordo.
  • La distinzione tra orario di servizio e turni/orari di lavoro è decisiva: la modifica dei turni non equivale automaticamente a una modifica dell'orario di servizio.
  • La deroga agli orari previsti dall'accordo collettivo, ove subordinata a esigenze specifiche e a un meccanismo di intesa con le organizzazioni sindacali, non richiede necessariamente un mutamento dell'organico; ciò che conta è la sussistenza di una concreta esigenza organizzativa e la corretta attivazione della procedura prevista.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle ragioni organizzative già apprezzate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.