Cassazione Civile, Ordinanza n. 00698/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una associazione sindacale dei medici convenzionati aveva proposto ex art. 28 l. n. 300/1970 azione per denunciare la condotta antisindacale della Regione in occasione delle trattative per l’applicazione dell’Accordo Nazionale Quadro del 31 marzo 2020 per gli specialisti ambulatoriali. La doglianza riguardava, in particolare, l’asserito illegittimo inserimento di una ipotesi sanzionatoria di revoca dell’incarico non prevista dall’ACN e ulteriori violazioni, ritenute lesive della libertà sindacale. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per difetto di legittimazione, affermando che i medici convenzionati sono lavoratori autonomi, sia pure coordinati e continuativi, e non lavoratori subordinati, sicché la tutela speciale contro la condotta antisindacale non sarebbe loro estensibile. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 28 l. n. 300/1970 e di varie norme costituzionali, convenzionali e dell’ACN, sostenendo che gli elementi di coordinamento e i poteri direttivi e disciplinari previsti dalla disciplina convenzionale renderebbero il rapporto assimilabile alla subordinazione e che, quindi, dovrebbe comunque ammettersi la tutela dell’art. 28; con il secondo motivo ha lamentato la mancata compensazione delle spese, invocando la novità della questione e la nuova disciplina convenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ribadito che il rapporto dei medici convenzionati è un rapporto libero-professionale parasubordinato, fondato su collaborazione autonoma coordinata e continuativa, che non configura un rapporto di lavoro subordinato né consente di individuare un datore di lavoro. Di conseguenza, la legittimazione ad attivare il procedimento ex art. 28 l. n. 300/1970, tutela tipica del lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei medici convenzionati. La Corte ha escluso anche i profili di incostituzionalità e di contrasto con CEDU dedotti, osservando che restano esperibili gli ordinari strumenti processuali, inclusa la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., sicché non vi è compressione del diritto di difesa. Ha inoltre affermato che l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 non è applicabile ai rapporti con le pubbliche amministrazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 l. n. 300/1970
tutela speciale contro la condotta antisindacale riservata al rapporto di lavoro subordinato; non estensibile ai medici convenzionati come lavoratori autonomi parasubordinati.
art. 409 n. 3 c.p.c.
richiamato per qualificare il rapporto dei medici convenzionati come collaborazione coordinata e continuativa, ma non come subordinazione.
art. 2 d.lgs. n. 81/2015
la disciplina del lavoro subordinato per le collaborazioni etero-organizzate non si applica alle pubbliche amministrazioni.
art. 39 Cost.
la libertà sindacale è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi, ma ciò non implica l’estensione dei rimedi tipici del lavoro subordinato ex art. 28.
art. 24 Cost.
non è violato il diritto di difesa, perché restano disponibili il giudizio ordinario e la tutela cautelare.
art. 97 Cost.
i rapporti di impiego pubblico subordinato possono costituirsi solo nelle forme previste dalla legge e dalla Costituzione; gli accordi collettivi non possono mutare la qualificazione del rapporto.
art. 3 Cost.
non vi è violazione dell’eguaglianza, poiché il diverso trattamento è giustificato dalla non omogeneità delle situazioni.
art. 11 CEDU
richiamato insieme alle norme costituzionali a sostegno della tutela della libertà sindacale, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 13 CEDU
richiamato per l’effettività della tutela giurisdizionale, ritenuta comunque garantita dagli ordinari rimedi processuali.
art. 92, c. 2 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione.
art. 700 c.p.c.
indicato come rimedio cautelare sempre esperibile, se ne ricorrono i presupposti, a tutela dei medici convenzionati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
presuppone l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992
sono le norme di base che fondano il rapporto convenzionale dei medici come collaborazione autonoma coordinata e continuativa.
art. 33, c. 3, L. n. 104/1992
citato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.
artt. 27, 28, 29, 34, c. 7, 39 ACN 31.03.2020
richiamati dalla ricorrente per sostenere la configurabilità di poteri organizzativi e disciplinari, ma ritenuti insufficienti a mutare la natura autonoma del rapporto.
Massime di principio
- La tutela contro la condotta antisindacale ex art. 28 l. n. 300/1970 presuppone, di regola, un rapporto di lavoro subordinato e non è estensibile ai rapporti libero-professionali parasubordinati, anche se coordinati e continuativi.
- La presenza, in un accordo collettivo o convenzionale, di previsioni che attribuiscano al committente poteri organizzativi o disciplinari non basta, da sola, a trasformare un rapporto autonomo in rapporto di subordinazione, se la fonte normativa di base lo configura diversamente.
- Gli accordi collettivi non possono alterare la qualificazione giuridica di un rapporto che l’ordinamento definisce come collaborazione autonoma nel settore pubblico, pena la loro nullità per contrasto con norme imperative e con l’art. 97 Cost.
- La libertà sindacale è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi, ma la diversa struttura del rapporto consente al legislatore di riservare ai soli dipendenti i rimedi speciali previsti dallo Statuto dei lavoratori, senza violare il principio di uguaglianza.
- Quando la tutela speciale non è esperibile, la protezione delle posizioni sindacali può essere cercata attraverso gli ordinari strumenti di cognizione e, ricorrendone i presupposti, mediante tutela cautelare d’urgenza.
- La mancata compensazione delle spese processuali è insindacabile in cassazione, poiché rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica sul mancato esercizio di tale facoltà.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00697/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00720/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00752/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00753/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00754/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00644/2026 del 12/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →