Cassazione Penale, Sentenza n. 01115/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642, comma 2 c.p.), ritenendo la querela proposta da UnipolSai tardiva. Il motivo centrale del ricorso è che il Tribunale ha individuato erroneamente il dies a quo del termine trimestrale di cui all'art. 124 c.p. nel momento in cui atti processuali civili (deposito di comparsa nel giudizio di appello) erano pervenuti a procuratori conferiti per controversie civili, senza verificare che tali procuratori avessero il potere di proporre querela e senza considerare le dichiarazioni del funzionario dell'Ufficio Legale Penale e Antifrode (Claudio Naretto) che aveva indicato come la conoscenza rilevante per la proposizione della querela fosse maturata nell'ufficio penale e antifrode solo dopo il deposito della sentenza di appello (luglio 2021). Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 124 c.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo fondato il motivo. Ha stabilito che il dies a quo del termine per la querela, nella vicenda di una società per azioni, si individua nel momento in cui gli organi societari titolari del potere di querela (ovvero l'organo interno effettivamente legittimato a decidere, come l'Ufficio Legale Penale e Antifrode o gli amministratori delegati quando competenti) hanno piena conoscenza del fatto e possono determinarsi; non rileva la conoscenza di ramificazioni periferiche o di procuratori dotati solo di procura per controversie civili. Avendo il testimone riferito che la conoscenza rilevante per gli organi titolari si è avuta dopo il deposito della sentenza di appello del 19/07/2021 e la querela è stata proposta il 21/09/2021, il termine trimestrale è stato rispettato. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione. Le spese della parte civile in questo grado sono rimesse al definitivo.
Norme richiamate
art. 642, secondo comma, codice penale
Definisce il reato contestato (denuncia di un sinistro non accaduto). La norma è il fatto di reato cui si riferisce la querela e la pronuncia.
art. 124, primo comma, codice penale
Stabilisce il termine per la proposizione della querela, che decorre dalla piena conoscenza dell'illecito da parte del soggetto legittimato a proporla. La Corte interpreta il dies a quo come il momento in cui l'organo societario effettivamente titolare del potere di querela è in grado di determinarsi.
art. 606, comma 1, codice di procedura penale
Elenca i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal Procuratore (violazione di norme penali e carenza/contraddittorietà della motivazione), richiamati nel motivo del ricorso.
art. 608, comma 3, codice di procedura penale
Consente al Procuratore della Repubblica di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento del tribunale; norma invocata per la procedibilità del ricorso.
art. 593, codice di procedura penale (modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114)
Regola l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento; la modifica normativa ha inciso sulla possibilità del pubblico ministero di impugnare determinate sentenze di proscioglimento, consentendo il ricorso qui proposto.
art. 550, commi 1 e 2, codice di procedura penale
Elenca i reati per i quali il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento: il reato di cui al 642 c.p. rientrava tra quelli che consentono il ricorso del PM dopo la novella del 2024.
art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Prevede una procedura amministrativa per le contestazioni di sinistro fraudolento; se non si attiva tale procedura il termine per la querela è quello ordinario dell'art. 124 c.p., come richiamato dalla Corte.
Ha modificato alcune disposizioni processuali (fra cui il primo periodo del comma 2 dell'art. 593 c.p.p.), incidendo sulla legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione contro determinate sentenze di proscioglimento; norma richiamata per la legittimità del ricorso del PM.
Massime di principio
- Per le società la decorrenza del termine per la querela (art. 124 c.p.) va valutata con riferimento al momento in cui l'organo o l'ufficio effettivamente titolare del potere di querela ha piena conoscenza del fatto e può determinarsi; non è sufficiente la conoscenza di uffici periferici o di incaricati con poteri limitati alle sole controversie civili.
- La procura conferita a procuratori 'ad negotia' o la nomina di difensori per l'ambito civile non comportano automaticamente il potere di proporre querela penale, salvo espressa attribuzione.
- Le dichiarazioni testimoniali e la prova degli assetti organizzativi e delle procure interne alla società (es. uffici antifrode, procure notarili) sono rilevanti per stabilire quando la notitia criminis ha raggiunto il soggetto legittimato a querelare.
- Se non viene attivata la procedura amministrativa prevista dall'art. 148 del d.lgs. 209/2005, il termine per la querela è quello ordinario di cui all'art. 124 c.p.; occorre quindi verificare la tempistica interna alla società e il ruolo degli organi decisionali.
- Dopo la novella normativa di agosto 2024, il pubblico ministero può impugnare in Cassazione alcune sentenze di proscioglimento: è possibile dedurre sia errori di diritto (erronea applicazione delle norme) sia carenze o contraddittorietà della motivazione.
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