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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01074/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva assolto Romano Francesco dal reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) relativo alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2014-2016. Il Procuratore generale denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la responsabilità del socio accomandante deriverebbe dall'omesso o insufficiente esercizio del controllo sull'esattezza dei bilanci (anche richiamando precedenti che avrebbero ritenuto imputabile l'accomandante per maggiori redditi societari), mentre la difesa ha dedotto inammissibilità del ricorso e, comunque, ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo e di poteri gestori richiesti per la responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello per non aver commesso il fatto. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione delle Corti di merito secondo cui, nella specie, non risultava provato che l'imputato avesse poteri di rappresentanza o gestione della società (accomandita semplice) né la consapevolezza e volontarietà necessarie per integrare il reato previsto dall'art. 4 D.Lgs. 74/2000. È stato inoltre sottolineato che l'eventuale applicazione di sanzioni tributarie pro-quota al socio accomandante non equivale automaticamente a responsabilità penale: per il reato è necessario l'accertamento del ruolo gestionale e dell'elemento soggettivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000

    L'art. 4 punisce la dichiarazione infedele e, secondo la giurisprudenza richiamata, il reato si ricollega alla posizione di rappresentanza e gestione fiscale della società: la responsabilità penale richiede quindi poteri gestori/di rappresentanza e il relativo dolo. L'art. 12 disciplina le pene accessorie (richiamate nella sentenza di merito).

  • D.P.R. n. 600/1973

    L'art. 46 prevede la sanzione amministrativo-tributaria per dichiarazione infedele; la Corte ha distinto chiaramente l'applicabilità delle sanzioni tributarie pro-quota al socio accomandante dall'accertamento della responsabilità penale, affermando che l'omesso controllo rileva ai fini amministrativi ma non automaticamente in sede penale.

  • D.P.R. n. 322/1998

    Stabilisce chi deve redigere e sottoscrivere la dichiarazione dei redditi delle società di persone; la Corte ha richiamato questo criterio per evidenziare che la presentazione/spendita della dichiarazione è di norma attribuita al socio amministratore e non a qualunque socio.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    art. 5; richiamato art. 40 comma 2 D.P.R. 600/73

    Regole di imputazione del reddito ai soci nelle società di persone: il maggior reddito accertato alla società si imputa ai singoli soci pro quota. La Corte ha usato queste norme per distinguere l'imputazione fiscale del maggior reddito (e relative sanzioni tributarie) dall'accertamento del delitto penale che richiede poteri gestori e dolo.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 606, comma 3 (richiamato dalla difesa)

    Art. 606 indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi del Procuratore generale infondati e ha accolto, implicitamente, la censura della difesa sull'inammissibilità/insussistenza delle doglianze qualificate come non idonee a ribaltare la valutazione di fatto sulla mancanza di poteri gestori e dolo.

  • Codice civile

    art. 2295 n. 3; art. 2298

    Richiamati in relazione alla disciplina delle società e alle attribuzioni dei soci (riguardo alla rappresentanza e amministrazione), utili per stabilire chi è tenuto alla gestione e alla redazione delle dichiarazioni societarie.

  • Decreto-legge n. 137/2020

    Previsione procedurale che disciplina la presentazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale; citata per compiutezza processuale nella relazione delle conclusioni.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) in una società in accomandita semplice richiede la prova che l'imputato abbia avuto poteri di rappresentanza o gestione fiscale e il relativo elemento soggettivo (dolo); la sola qualità di socio accomandante non è di per sé sufficiente.
  • Le sanzioni tributarie pro-quota previste dal D.P.R. 600/1973 e dalla normativa fiscale possono essere applicate al socio accomandante senza che ciò implichi automaticamente responsabilità penale: va sempre distinta la sfera amministrativo-tributaria da quella penale.
  • Nel giudizio penale il pubblico ministero deve dimostrare non solo il maggior reddito imputabile al socio, ma anche il ruolo gestionale/di rappresentanza e la consapevolezza/volontarietà dell'omissione o falsificazione; in mancanza di tali elementi, l'assoluzione è conforme ai principi del diritto penale.
  • I precedenti giurisprudenziali che applicano sanzioni o riconoscono responsabilità in casi concreti (es. quando l'accomandante ha effettivamente esercitato poteri gestori o ha direttamente beneficiato dei maggiori utili) sono rilevanti solo se ricorrono fatti equivalenti e prova del ruolo e del dolo.
  • Nelle società di persone la dichiarazione è generalmente responsabilità del socio amministratore: l'accertamento della responsabilità penale deve partire dall'individuazione del soggetto concretamente incaricato della redazione/sottoscrizione delle dichiarazioni e del controllo contabile.

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