Cassazione Penale, Sentenza n. 01072/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro il regolamento dell'istituto penitenziario di Milano Opera che vietava ai detenuti l'acquisto e il consumo di vino e birra. Sosteneva l'esistenza di un diritto soggettivo al consumo di tali bevande ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 230/2000 e dell'art. 9 legge n. 354/1975 (diritto a una sana alimentazione), denunciando violazione di legge, vizio motivazionale e violazione dei principi di proporzionalità e dei diritti costituzionali e convenzionali (artt. 3 e 27 Cost., art. 3 CEDU). Chiedeva l'annullamento del divieto e l'accoglimento del reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur riconoscendo al detenuto una posizione di diritto soggettivo al consumo di vino e birra nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 14 d.P.R. n. 230/2000 (e dunque come parte del diritto alla sana alimentazione e alla salute), l'Amministrazione penitenziaria può conformare o limitarne l'esercizio per ragioni organizzative e di sicurezza. Poiché il regolamento imponeva il consumo nei locali destinati ai pasti e vietava l'accumulo e, quando tali condizioni non possono essere garantite, il divieto totale è legittimo perché frutto di un bilanciamento ragionevole tra diritto del detenuto e esigenze organizzative dell'istituto. Non è stata riscontrata violazione di legge, vizio motivazionale o violazione di Costituzione/CEDU. Ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 14
"Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. È consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l'accumulo di bevande alcoliche."
La norma riconosce una facoltà/diritto regolamentato al consumo di vino e birra, ma fissa limiti quantitativi e modalità (consumo nei locali mensa, divieto di accumulo), consentendo all'Amministrazione di disciplinarne l'esercizio.
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 11, comma 4
Prevede che nella formulazione delle tabelle vittuarie si tenga conto, per quanto possibile, delle prescrizioni delle diverse fedi religiose; richiamata per il quadro normativo del diritto all'alimentazione in carcere.
legge n. 354 del 1975, art. 9
Riconosce il diritto del detenuto a una sana alimentazione; la Corte lo collega al diritto alla salute e lo considera ricomprendente la possibilità, entro limiti regolamentari, di consumare certe bevande.
legge n. 354 del 1975, art. 35-bis
Attribuisce al detenuto il rimedio del reclamo contro atti e regolamenti dell'Amministrazione penitenziaria; la Corte riconosce che le decisioni regolamentari sono sindacabili giudizialmente con il canone della ragionevolezza.
legge n. 354 del 1975, art. 69, comma 6, lett. b)
Richiamata nella doglianza del ricorrente in tema di diritti soggettivi del detenuto; la Corte valuta comunque la questione alla luce del bilanciamento organizzativo.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma relativa ai motivi di ricorso in Cassazione per vizio della motivazione; il ricorso invocava manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, ma la Corte l'ha ritenuta infondata.
Costituzione, art. 32
Riferimento al diritto alla salute: la Corte ricomprende il diritto a una sana alimentazione nell'ambito della tutela della salute del detenuto.
Costituzione, artt. 3 e 27
Richiamati dal ricorrente in tema di uguaglianza e finalità della pena; la Corte ha valutato che le limitazioni sono proporzionate e non contrarie ai principi costituzionali citati.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3 (CEDU)
Invocata dal ricorrente per profili di proporzionalità e dignità; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione alla luce del bilanciamento e delle garanzie riconosciute.
Massime di principio
- Il detenuto può avere un diritto soggettivo al consumo di determinati beni (es. vino e birra) quando previsto da norme regolamentari, ma tale diritto è esercitabile entro limiti e modalità stabiliti dall'ordinamento penitenziario.
- L'Amministrazione penitenziaria ha poteri conformativi e organizzativi che possono limitare l'esercizio dei diritti dei detenuti quando ciò sia giustificato da ragioni di ordine, sicurezza o organizzazione dell'istituto.
- Il sindacato giudiziario sulle limitazioni amministrative avviene con il canone della ragionevolezza e del bilanciamento: le restrizioni sono legittime se proporzionate e se non svuotano il contenuto essenziale del diritto.
- Il divieto totale può essere legittimo quando le condizioni previste dalla norma (es. consumo nei locali mensa, divieto di accumulo) non possono essere garantite in modo efficace dall'Amministrazione.
- Le questioni su violazione di Costituzione o CEDU richiedono valutazione concreta della proporzionalità e delle garanzie; l'accesso al rimedio del reclamo (art. 35-bis) consente la verifica giudiziale delle scelte organizzative.
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