Cassazione Penale, Sentenza n. 01075/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente è stata accusata di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza (art. 7 decreto-legge n. 4/2019, conv. con legge n. 26/2019) e del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.). In particolare, avrebbe omesso di indicare nella domanda le somme percepite come vincite da scommesse nel 2017 e non avrebbe comunicato successive vincite percepite durante il periodo di fruizione del beneficio, per un totale di €12.616,68. In sede di impugnazione la Maku ha dedotto: carenza di motivazione della sentenza di appello (non avendo i giudici ritenuto credibile la prova che le scommesse fossero state effettuate dal fratello e non da lei), violazione del principio di specialità/ne bis in idem (art. 15 c.p.) perché sarebbe stata punita sia ai sensi dell'art. 7 decreto-legge che dell'art. 316-ter c.p., e mancata applicazione della causa di non punibilità per minore offensività prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna pronunciata in primo grado e integralmente confermata in appello (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale dell'esecuzione, e accessori; esecuzione già sospesa) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). La Corte ha ritenuto lecita e logica la valutazione di merito della Corte d'appello che ha escluso l'attendibilità della versione difensiva (elementi probatori sulla titolarità della carta Postepay e necessità di identificazione personale all'atto dell'apertura: incompatibilità del documento femminile esibito dal fratello). Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul ne bis in idem perché non proposto specificamente in appello e, sul piano sostanziale, ha ribadito che non tutte le falsità sono assorbite dal reato di cui all'art. 316-ter (restano assorbiti solo i falsi previsti dagli artt. 483 e 489 c.p.). Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte di merito che ha considerato rilevante l'ammontare complessivo indebitamente percepito (sommatoria dei pagamenti sulla stessa causale) e non la frazionatura in rate, escludendo la causa di non punibilità per minima offensività.
Norme richiamate
art. 7 decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019
La norma è stata invocata per la falsità dichiarativa finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la sua formale abrogazione non determina abolitio criminis quando esiste una disposizione successiva sostanzialmente sovrapponibile
art. 316-ter cod. pen.
Rileva per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; alcune falsità (artt. 483 e 489 c.p.) possono essere assorbite in quest'ambito, mentre altre falsità concorrono con il reato di cui all'art. 316-ter
art. 15 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente in tema di specialità/ne bis in idem; la Corte ha osservato che il motivo è inammissibile se non sollevato in appello e, sul merito, non è idoneo a impedire la concorrenza delle fattispecie quando le falsità non rientrano nelle ipotesi assorbite
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per minima offensività va valutata sul complessivo danno economico arrecato: se l'indebita percezione è riferibile a un'unica causale/beneficio va considerato il totale e non la parcellizzazione in singole rate
art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 (abrogazione formale della legge n. 26/2019)
art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022
La formale abrogazione è stata interpretata come fenomeno di successione di leggi penali nel tempo (art. 2, comma 3 c.p.), non come abolitio criminis, ove esista una norma successiva sovrapponibile
art. 2 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della successione di leggi penali nel tempo (comma terzo) e alla eventuale abolitio criminis (comma secondo), utilizzato per spiegare l'effetto dell'abrogazione formale
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La formale abrogazione di una norma incriminatrice non esclude automaticamente la responsabilità per fatti commessi in passato quando una disposizione successiva disciplina in termini sovrapponibili la stessa condotta: occorre valutare la successione di leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.).
- In cause per indebita percezione di benefici pubblici va considerato, ai fini della gravità e della possibile applicazione dell'art. 131-bis, l'ammontare complessivo indebitamente percepito sulla medesima causale e non la sola frazionatura in rate mensili.
- Le deduzioni difensive che implichino un accertamento di fatto (es. attribuire operazioni a un terzo) devono essere contestate e motivatamente valutate in sede di appello; se non sono state specificamente oggetto d'impugnazione in grado d'appello, non possono essere sollevate ex novo in Cassazione.
- La distinzione tra falsità assorbite e non assorbite nel reato di cui all'art. 316-ter è rilevante: solo i falsi tipizzati dagli artt. 483 e 489 c.p. possono essere assorbiti; altre false dichiarazioni possono concorrere con il reato di indebita percezione.
- Per contestare la titolarità di strumenti di pagamento o transazioni (es. carte Postepay) occorrono elementi concreti e documentali: l'identificazione personale richiesta dagli istituti finanziari rende difficoltoso sostenere che operazioni siano state compiute da terzi senza prova robusta.
- Il principio del ne bis in idem sostanziale richiede un'analisi puntuale delle fattispecie e va sollevato nei gradi in cui è possibile il relativo accertamento; non può essere invocato per la prima volta in Cassazione quando comporterebbe un esame di fatto.
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