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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01069/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli eredi di Arturo Rizzo hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca di prevenzione su due immobili di Palermo (largo Villaura 27, p.14, scala F, fg.35, particelle 2625, sub 258-259). Essi sostenevano di vantare un titolo anteriore al sequestro: un contratto preliminare del 17/02/1992, una scrittura integrativa del 28/03/2001, l'immissione in possesso materiale e una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del 03/05/2011 (notificata il 06/03/2012) che trasferiva la proprietà subordinata al pagamento del saldo, non ancora eseguito per cause imputabili alla venditrice. Chiedevano la revoca della confisca previa verifica della loro buona fede e autorizzazione dell'Agenzia alla vendita con versamento del saldo. Il Tribunale aveva respinto per mancata prova della buona fede e aveva qualificato la loro pretesa come mero diritto di credito da far valere nella verifica dei crediti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ricostituito che al momento del sequestro (2014) il rapporto contrattuale tra Villa Heloise e Arturo Rizzo era ancora pendente (la sentenza ex art. 2932 c.c. subordinava l'effetto traslativo al pagamento del saldo e alla cancellazione dei vincoli). Ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 159/2011 il rapporto pendente doveva rimanere sospeso e l'amministratore giudiziario avrebbe dovuto, entro sei mesi, dichiarare se subentrava nel contratto o lo risolveva; né ciò né la messa in mora dell'amministratore da parte di Rizzo risulta effettuato, per cui il rapporto è rimasto pendente fino alla confisca definitiva (2023). La confisca ha trasferito i beni allo Stato liberi da oneri (art. 45 d.lgs. 159/2011), ma spettava all'Agenzia nazionale decidere se subentrare nel rapporto o meno, con conseguenze diverse sulla posizione dei terzi. La Corte ha ritenuto equivocata e ultronea la valutazione del Tribunale sulla "mancata buona fede" dei ricorrenti: essendo titolari formali trascritti anteriormente al sequestro in forza di sentenza ex art. 2932 c.c., essi non avevano l'onere probatorio di dimostrare la buona fede come un titolare di credito, ma potevano limitarsi ad allegare elementi a dimostrazione della reale acquisizione con risorse proprie. Considerata l'omessa trattazione corretta della questione, la Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto che il Tribunale di Palermo fissi udienza per la comparizione delle parti interessate nell'ambito di eventuale procedimento incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. trasferisce la proprietà ma nel caso concreto l'effetto traslativo era subordinato al pagamento del saldo; tale titolo, trascritto prima del sequestro, attribuisce al promissario acquirente (e ai suoi eredi) una posizione formale che va valutata secondo la disciplina delle situazioni pendenti nel procedimento di prevenzione.

  • art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    «Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. ... Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto. ... In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.»

    Se un contratto è pendente al momento del sequestro rimane sospeso; l'amministratore giudiziario doveva entro sei mesi dichiarare il subentro o la risoluzione; il contraente può mettere in mora l'amministratore (termine 60 giorni). L'omesso esercizio di tali poteri ha lasciato il rapporto pendente e ha inciso sulla posizione dei terzi.

  • art. 45 d.lgs. n. 159/2011

    La confisca di prevenzione comporta l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato liberi da pesi e oneri; ciò ha fatto venire meno la necessità che la venditrice procedesse alla cancellazione degli oneri originariamente prevista dalla sentenza ex art. 2932 c.c.

  • art. 1360 cod. civ.

    La retroattività della condizione: gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto; utile per interpretare gli effetti della successiva esecuzione del preliminare/sentenza costitutiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Norme invocate come vizio di motivazione e violazione di legge in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla errata qualificazione e valutazione delle posizioni dei terzi.

  • artt. 27-52 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai diritti dei terzi e alle garanzie procedurali nel procedimento di prevenzione; la Corte ha valutato il quadro normativo complessivo alla luce dell'art. 56 e dell'effetto della confisca.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Indica la legittimazione degli eredi a proporre l'istanza di revoca della confisca in quanto terzi non partecipanti al procedimento di prevenzione.

  • art. 2645-bis cod. civ.

    Rilevante per la trascrizione del contratto preliminare: la trascrizione tempestiva del preliminare può rilevare per i diritti del promissario acquirente nel procedimento di prevenzione (richiamata in relazione al privilegio ex art. 2775-bis).

  • art. 2775-bis cod. civ.

    Previsto per il privilegio spettante all'acquirente in caso di scioglimento del contratto preliminare trascritto, menzionato dall'art. 56 quale tutela possibile per il promissario acquirente.

  • art. 41, commi 1-bis e 1-ter d.lgs. n. 159/2011

    Norme procedurali richiamate per i termini e le forme della dichiarazione dell'amministratore giudiziario e per gli adempimenti collegati.

Massime di principio

  • Se un contratto (anche preliminare o un rapporto derivante da sentenza ex art. 2932 c.c.) è ancora pendente al momento dell'esecuzione del sequestro di prevenzione, il rapporto rimane sospeso e l'amministratore giudiziario deve decidere entro i termini normativi se subentrare o risolvere; l'inerzia produce incertezza e lascia il rapporto pendente fino a eventuale confisca.
  • La confisca definitiva trasferisce i beni allo Stato/alla Agenzia nazionale liberi da oneri (art. 45 d.lgs. 159/2011); dopo la confisca l'Agenzia può autonomamente scegliere se subentrare nel rapporto pendente o non farlo, con conseguenze diverse per il terzo (obbligo di versare il saldo o diritto di credito alla restituzione).
  • Il terzo formalmente intestatario di un bene (o titolare di titolo trascritto prima del sequestro, anche in forza di sentenza ex art. 2932 c.c.) non è sempre gravato dall'onere di provare la propria buona fede come il titolare di un diritto di credito: può limitarsi ad allegare elementi che dimostrino l'effettivo impiego di proprie risorse o la realtà dell'acquisto per spezzare il nesso col soggetto pericoloso.
  • Nel procedimento di prevenzione il giudice deve distinguere tra posizione del titolare formale (proprietario trascritto) e del creditore: la valutazione sulla "buona fede" e sulla eventuale fittizietà dell'intestazione richiede adeguata discussione probatoria e non può essere liquidata con valutazioni generiche.
  • Il contraente che ritenga inerte l'amministratore giudiziario può esercitare la messa in mora ai sensi dell'art. 56, comma 2, d.lgs. 159/2011, chiedendo l'assegnazione di un termine al giudice delegato, decorso il quale il contratto si intende risolto; la mancata attivazione di tali rimedi espone però a conseguenze sulla certezza del diritto.
  • In sede di valutazione di richieste di revoca o di incidente di esecuzione su provvedimenti ablatori, occorre verificare la data di trascrizione dei titoli e la natura reale o obbligatoria degli effetti del titolo (se il trasferimento era già compiuto/ex tunc o subordinato a condizioni di esecuzione).

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