Cassazione Penale, Sentenza n. 01068/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il mancato riconoscimento della continuazione tra l'omicidio volontario commesso il 15/10/1999 (con aggravante della premeditazione e finalità di agevolare il clan dei Casalesi) e le condotte già giudicate con sentenza del 05/06/2009 (tra cui il delitto associativo ex art. 416-bis e reati-fine). Il ricorrente sosteneva che sussistesse un medesimo disegno criminoso e quindi il vincolo della continuazione (anche a fronte di un programma delineato solo nelle linee essenziali) e contestava inoltre presunte carenze motivazionali e violazioni di legge processuale (art. 606 c.p.p., art. 125 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta e logica la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'omicidio del 1999 era scaturito da circostanze contingenti (la punizione di un sodale ritenuto "infedele") non prevedibili al momento dell'affiliazione al sodalizio, sicché non sussiste prova che l'omicidio fosse programmato ab origine e facente parte di un unico disegno criminoso con i reati già giudicati. La Corte ha inoltre escluso contraddizione tra il riconoscimento della premeditazione e la qualificazione dell'azione come estemporanea: la premeditazione può sussistere anche in un arco temporale ristretto e la sua esistenza non impone automaticamente il riconoscimento della continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen. (continuazione)
La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso già delineato al momento dell'adesione; non è sufficiente che i reati siano funzionali all'organizzazione se manca la prova che l'evento delittuoso fosse prevedibile o programmato ab origine.
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Gli illeciti posti in essere nell'ambito dell'attività dell'associazione possono risultare funzionali al sodalizio, ma ciò non implica automaticamente il vincolo della continuazione con reati successivi se non è dimostrato un disegno unitario originario.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Citato nella ricostruzione delle imputazioni congiunte; la presenza di concorso non suffraga di per sé il requisito della continuità temporale/programmatoria richiesto per la continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze in punto di violazione o erronea applicazione della norma sostanziale invocata.
art. 125 cod. proc. pen. (motivazione)
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica, esauriente e priva di contraddizioni; quindi non sussiste difetto motivazionale ai sensi di quest'articolo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi del ricorso)
Richiamato come modalità di presentazione sintetica del gravame in cassazione.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la prova che i reati siano espressione di un unico disegno criminoso già delineato, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione: non basta la mera funzionalità del reato all'organizzazione.
- Un reato 'funzionale' all'associazione (es. reati-fine commessi per rafforzare il sodalizio) non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione con reati successivi se questi ultimi sono scaturiti da circostanze contingenti non prevedibili al momento dell'affiliazione.
- La premeditazione, intesa come esistenza di un proposito criminoso anche in un arco temporale breve, può essere compatibile con la qualificazione dell'azione come estemporanea rispetto all'adesione al sodalizio: il riconoscimento della premeditazione non determina automaticamente la prova della progettualità sin dall'adesione.
- In sede di valutazione della continuazione il giudice deve verificare sia la prevedibilità/programmabilità dell'evento al momento dell'adesione sia l'effettiva coerenza tra le diverse condotte rispetto a un disegno unitario; la prova può essere anche embrionale ma deve emergere.
- La motivazione della Corte sull'assenza di continuità deve essere logica e specifica: argomentazioni basate sulla imprevedibilità dell'evento e sulle dichiarazioni dei partecipanti (es. avviso ricevuto pochi minuti prima dell'agguato) sono idonee a giustificare il rigetto della continuazione.
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