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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20174/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza di Irpef e addizionali versate per l’anno 2011, sostenendo di rientrare tra i beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 238 del 2010 per il rientro dei lavoratori in Italia. Egli deduceva di aver risieduto in Germania per un periodo tra il 2007 e il 2010, svolgendovi attività professionale e frequentando un master. Dopo il silenzio-diniego dell’Amministrazione, il ricorso in primo grado e l’appello erano stati respinti. In Cassazione, il contribuente deduceva: 1) violazione della normativa agevolativa e dell’art. 43 c.c., sostenendo che dovesse rilevare la residenza civile e non quella fiscale; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo relativo alla pretesa violazione del principio di buona fede e dell’art. 10 Statuto del contribuente, a fronte del mutamento di indirizzo dell’Agenzia nelle proprie circolari/guide; 3) violazione di norme che, a suo dire, evidenziavano il rischio di doppia imposizione; 4) e 5) errata interpretazione della disciplina agevolativa, perché il requisito temporale biennale sarebbe richiesto solo per il lavoro e non per lo studio, e comunque studio e lavoro avrebbero dovuto potersi cumulare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il quarto e il quinto motivo: la legge configura due ipotesi alternative di accesso all’agevolazione, una per chi abbia svolto un’esperienza lavorativa all’estero per almeno ventiquattro mesi, l’altra per chi abbia risieduto all’estero per due anni conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. In entrambe le ipotesi la durata biennale costituisce la soglia di meritevolezza richiesta dal legislatore; non è quindi consentito interpretare la norma in modo da ridurre tale durata per l’esperienza di studio, né da cumulare studio e lavoro se ciascuna esperienza è singolarmente inferiore al requisito minimo. La Corte ha inoltre osservato che un’interpretazione estensiva di norme tributarie agevolative oltre i limiti letterali non è consentita neppure alla luce dei principi di collaborazione e buona fede. Ritenuta l’infondatezza di questi motivi, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con il disposto relativo al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 30 dicembre 2010, n. 238

    individua la finalità della disciplina agevolativa per il rientro dei lavoratori in Italia e i presupposti soggettivi dell’agevolazione.

  • art. 2 l. 30 dicembre 2010, n. 238

    subordina il beneficio a specifici requisiti oggettivi, tra cui lo svolgimento di un’attività di studio o lavoro all’estero per il periodo richiesto.

  • art. 43 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che dovesse rilevare la residenza civile, ma la Corte non accoglie la tesi estensiva proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare un preteso omesso esame del motivo di appello; il relativo motivo non è stato accolto perché assorbito dalla reiezione dei motivi principali.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul mutamento di orientamento amministrativo.

  • art. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    la Corte richiama il principio di collaborazione e buona fede, escludendo che esso consenta l’applicazione estensiva di norme tributarie agevolative oltre i loro limiti.

  • art. 4 l. 24 novembre 1992, n. 459

    invocato dal ricorrente per sostenere un problema di doppia imposizione; il motivo resta assorbito.

  • d.m. 3 giugno 2011

    individua le categorie di beneficiari dell’agevolazione, distinguendo tra esperienze lavorative e di studio all’estero.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.m. 3 giugno 2011

    per l’ipotesi di studio all’estero, la Corte legge il requisito biennale come riferito alla durata complessiva dell’esperienza di studio e alla residenza all’estero.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 3 giugno 2011

    per l’ipotesi lavorativa, richiede che il soggetto abbia risieduto all’estero per due anni o più svolgendovi continuativamente attività di lavoro.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la liquidazione del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. n. 27016/2017

    richiamata a sostegno del principio secondo cui le norme tributarie agevolative non possono essere interpretate estensivamente oltre i limiti consentiti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di natura premiale devono essere interpretate secondo il dato letterale e sistematico, senza estensioni analogiche o cumulative non previste dalla legge.
  • Quando una disciplina agevolativa prevede requisiti distinti per esperienze di lavoro e di studio all’estero, ciascuna ipotesi va valutata autonomamente sulla base della propria soglia di meritevolezza temporale.
  • Il requisito temporale fissato dal legislatore per l’accesso al beneficio non può essere ridotto né eluso mediante la sommatoria di periodi di studio e lavoro che, singolarmente considerati, non raggiungono la soglia minima richiesta.
  • I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria non legittimano un’interpretazione estensiva di norme tributarie agevolative oltre il loro contenuto testuale.
  • Il richiamo alla residenza civile o a precedenti indicazioni amministrative non può prevalere sui presupposti oggettivi espressamente richiesti dalla disciplina speciale per la concessione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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