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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26899/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario di un fabbricato sito in prossimità di una strada provinciale agiva per ottenere il risarcimento dei danni fessurativi subiti dall’immobile, imputandoli al traffico veicolare pesante transitato sulla strada e alla mancata adozione di misure regolatorie o inibitorie da parte dell’ente proprietario/custode. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna risarcitoria ex art. 2051 c.c.; in appello, invece, la domanda veniva respinta perché la Corte territoriale riteneva non univocamente provato il nesso causale tra traffico pesante e lesioni dell’edificio, valorizzando le conclusioni del consulente tecnico di parte dell’ente e criticando l’impostazione del CTU. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato la mancata evoluzione del quadro fessurativo tra il 2006 e il 2013 e la conseguente più probabile riconducibilità dei danni alle vibrazioni prodotte dal traffico nel periodo 2002-2005; con il secondo deduceva violazione degli artt. 40 e 41 c.p., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il nesso causale nonostante il CTU avesse escluso le altre ipotesi causali prospettate dalla difesa dell’ente e avesse indicato il traffico come unica possibile causa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il fatto asseritamente omesso era stato in realtà esaminato dalla Corte d’appello, che lo aveva valutato in senso contrario alle tesi del ricorrente; la doglianza mirava quindi, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale istruttorio e non un vero omesso esame di fatto storico, censura non proponibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva a ottenere una diversa ricostruzione fattuale dell’eziologia dei danni e una rivalutazione del quadro probatorio, attività riservata al giudice di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiamato quale titolo di responsabilità del custode della strada per i danni da cose in custodia

  • art. 2043 c.c.

    invocato in via subordinata come responsabilità aquiliana per omesso intervento regolatorio e di controllo

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il motivo che denuncia omesso esame è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo realmente non esaminato, non la mera contestazione della valutazione delle prove

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o del compendio istruttorio

  • artt. 40 e 41 c.p.

    invocati in tema di nesso causale, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a una diversa ricostruzione fattuale dell’eziologia del danno

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quadro dei possibili vizi relativi alla valutazione delle prove, nei limiti consentiti in cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quadro dei possibili vizi relativi alla valutazione delle prove, nei limiti consentiti in cassazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il vizio di motivazione nei limiti del 'minimo costituzionale'

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il giudice di merito abbia del tutto trascurato un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti; non è invece deducibile per contestare la mera insufficienza, non persuasività o erroneità della valutazione delle prove.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale istruttorio in una denuncia di violazione di legge: se la censura mira a ottenere una nuova ponderazione delle risultanze probatorie, essa è inammissibile.
  • La valutazione del nesso causale e dell’eziologia dei danni, quando fondata sul confronto tra consulenze tecniche, fotografie e deposizioni, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi processuali o del minimo costituzionale della motivazione.
  • Perché sia scrutinabile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto asseritamente omesso deve essere davvero un fatto storico e non una questione valutativa o argomentativa; diversamente, la censura è inammissibile.
  • L’esclusione del nesso causale e la scelta tra diverse ipotesi eziologiche, ove sorretta da motivazione coerente e da apprezzamento tecnico-fattuale, non integra di per sé violazione degli artt. 40 e 41 c.p. se la doglianza mira solo a sovvertire l’accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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