Cassazione Civile, Ordinanza n. 33157/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto quattro avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento TARSU relativi a immobili di sua proprietà, poi locati a terzi. Egli aveva chiesto l’annullamento in autotutela sostenendo che gli avvisi fossero illegittimi perché avrebbero dovuto essere emessi nei confronti dei conduttori e non del proprietario. Dopo l’annullamento in autotutela degli atti da parte del Comune, il giudizio di primo grado era stato dichiarato estinto e, nel reclamo/revisione sul decreto di estinzione, il successore del contribuente aveva chiesto la liquidazione delle spese di lite. I giudici di merito avevano però compensato le spese ritenendo che il Comune non fosse sostanzialmente soccombente, poiché aveva annullato gli atti dopo aver svolto verifiche e accertamenti necessari. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. 546/1992, dell’art. 92 c.p.c., nonché della normativa sul compenso professionale, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché gli avvisi erano manifestamente illegittimi sin dall’origine e quindi le spese dovevano seguire la soccombenza virtuale per entrambi i gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la compensazione delle spese disposta nei gradi di merito, osservando che, nel processo tributario, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e la conseguente cessazione della materia del contendere non impongono automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale. La compensazione è legittima quando sia sorretta da una valutazione complessiva della lite e da una motivazione che individui specifiche circostanze della controversia, come nel caso in esame, in cui i giudici di merito avevano evidenziato che il Comune aveva annullato gli avvisi dopo aver svolto verifiche doverose e senza ritardi o negligenze, con un comportamento ritenuto conforme a lealtà processuale. Il ricorrente è stato quindi condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
consente la compensazione delle spese nel processo tributario solo nei limiti previsti dall’art. 92 c.p.c.; la compensazione deve poggiare su una valutazione del giudice e non su automatismi
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; il comma 3, nella parte applicabile, non comporta automaticamente la compensazione ope legis in ogni caso
nella versione ratione temporis consentiva la compensazione in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione
art. 9 d.l. n. 1 del 2012 conv. in l. n. 27 del 2012
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei compensi e delle spese
art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei compensi professionali
richiamato nel motivo di ricorso per la liquidazione delle spese professionali
il comportamento dell’amministrazione può rilevare come condotta processuale conforme al dovere di lealtà e giustificare la compensazione
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’atto impugnato non determina automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
- La compensazione delle spese è ammissibile quando il giudice compia una valutazione complessiva della controversia e motivi in modo espresso sulle specifiche circostanze che la giustificano.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo può essere valorizzato come comportamento conforme a lealtà processuale quando non sia espressione di inerzia o negligenza, ma intervenga dopo le verifiche necessarie sulla fondatezza della pretesa.
- Le 'gravi ed eccezionali ragioni' che consentono la compensazione devono essere puntualmente individuate nella motivazione e riferite a elementi concreti della lite.
- La disciplina sulle spese nel processo tributario, in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, va letta coordinando l’art. 46 d.lgs. 546/1992 con l’art. 15 del medesimo decreto e con l’art. 92 c.p.c.
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