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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33157/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto quattro avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento TARSU relativi a immobili di sua proprietà, poi locati a terzi. Egli aveva chiesto l’annullamento in autotutela sostenendo che gli avvisi fossero illegittimi perché avrebbero dovuto essere emessi nei confronti dei conduttori e non del proprietario. Dopo l’annullamento in autotutela degli atti da parte del Comune, il giudizio di primo grado era stato dichiarato estinto e, nel reclamo/revisione sul decreto di estinzione, il successore del contribuente aveva chiesto la liquidazione delle spese di lite. I giudici di merito avevano però compensato le spese ritenendo che il Comune non fosse sostanzialmente soccombente, poiché aveva annullato gli atti dopo aver svolto verifiche e accertamenti necessari. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. 546/1992, dell’art. 92 c.p.c., nonché della normativa sul compenso professionale, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché gli avvisi erano manifestamente illegittimi sin dall’origine e quindi le spese dovevano seguire la soccombenza virtuale per entrambi i gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la compensazione delle spese disposta nei gradi di merito, osservando che, nel processo tributario, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e la conseguente cessazione della materia del contendere non impongono automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale. La compensazione è legittima quando sia sorretta da una valutazione complessiva della lite e da una motivazione che individui specifiche circostanze della controversia, come nel caso in esame, in cui i giudici di merito avevano evidenziato che il Comune aveva annullato gli avvisi dopo aver svolto verifiche doverose e senza ritardi o negligenze, con un comportamento ritenuto conforme a lealtà processuale. Il ricorrente è stato quindi condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’atto impugnato non determina automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
  • La compensazione delle spese è ammissibile quando il giudice compia una valutazione complessiva della controversia e motivi in modo espresso sulle specifiche circostanze che la giustificano.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo può essere valorizzato come comportamento conforme a lealtà processuale quando non sia espressione di inerzia o negligenza, ma intervenga dopo le verifiche necessarie sulla fondatezza della pretesa.
  • Le 'gravi ed eccezionali ragioni' che consentono la compensazione devono essere puntualmente individuate nella motivazione e riferite a elementi concreti della lite.
  • La disciplina sulle spese nel processo tributario, in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, va letta coordinando l’art. 46 d.lgs. 546/1992 con l’art. 15 del medesimo decreto e con l’art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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