Cassazione Civile, Ordinanza n. 06778/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprese e soggetti vari)
La controversia
Una società incaricata di eseguire lo sbancamento di un'area destinata a edificazione impugnava la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta corresponsabile, insieme ad altri soggetti, dei costi sostenuti da una società che aveva ricevuto in cava il terreno movimentato e aveva scoperto che il materiale era contaminato da idrocarburi. La vicenda nasceva dal trasporto di terre di risulta provenienti da un'area già inquinata da una pregressa attività industriale; il destinatario del materiale, dopo aver riscontrato il cattivo odore e la presenza di residui di idrocarburi, aveva sostenuto spese di bonifica e aveva agito per il risarcimento. In appello era stata affermata una responsabilità extracontrattuale con riparto percentuale tra più soggetti e con concorso colposo della danneggiata. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: pretesa omessa decisione sulla domanda contrattuale; errata esclusione/rivalutazione della fonte contrattuale e del difetto di legittimazione passiva; erronea affermazione di responsabilità ex art. 2043 c.c. e cattiva applicazione dell'onere della prova; omessa valutazione delle posizioni del progettista e del direttore lavori; errata quantificazione del danno e della percentuale di responsabilità a suo carico.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato o inammissibile nei suoi cinque motivi. Ha escluso che vi fosse spazio per una responsabilità contrattuale della ricorrente, perché la domanda contrattuale di risoluzione era stata rinunciata dalla società attrice in appello e la controversia andava quindi qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale per il danno derivante dalla movimentazione di terreno contaminato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale sia quanto all'individuazione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., sia quanto alla valutazione del concorso colposo e alla ripartizione percentuale del danno, trattandosi di apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione. Ha inoltre giudicato infondate le censure relative ai professionisti chiamati in causa, rilevando che non risultava provato che fossero a conoscenza della contaminazione o che avessero effettivamente assunto i relativi incarichi in modo tale da fondare una loro responsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la copia notificata della sentenza impugnata va prodotta dalla parte ricorrente nel termine perentorio, ma la mancata produzione può essere superata se il documento è prodotto da un controricorrente ritualmente costituito.
richiamato per il rito camerale e il deposito della motivazione nel relativo termine.
sono stati prospettati motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili perché dirette a una diversa lettura dei fatti.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la novità della domanda, ma la Corte ha escluso la mutatio libelli, valorizzando la rinuncia alla domanda contrattuale.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza esito favorevole.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa responsabilità contrattuale, ma non ritenuto dirimente.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha escluso la configurabilità di responsabilità contrattuale a carico della ricorrente.
richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento.
richiamato per il concorso colposo del danneggiato; la Corte ha dato atto che la condotta della danneggiata poteva integrare concorso colposo.
richiamato come disciplina ambientale applicabile ai terreni movimentati; la Corte ha considerato la fattispecie come illecito da movimentazione di terra contaminata.
è stata confermata la qualificazione della domanda e della responsabilità come aquiliana generale, per il danno causato dalla movimentazione di materiale contaminato.
richiamato come possibile titolo di responsabilità da attività pericolosa, ma la Corte ha escluso che nella specie ricorresse un'attività pericolosa in senso tecnico.
richiamato nel quarto motivo con riferimento a possibili responsabilità solidali, ma senza accoglimento.
richiamato nel quarto motivo in relazione ai professionisti chiamati in causa.
richiamato nel quarto motivo in relazione ai professionisti chiamati in causa.
richiamato nel quarto motivo tra le norme ambientali invocate.
richiamato nel quarto motivo tra le norme ambientali invocate.
richiamato nel quarto motivo tra le norme ambientali invocate.
richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte ne traesse applicazioni favorevoli alla ricorrente.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non denunciava un vero errore di riparto dell'onere della prova, ma mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia, in appello, alla domanda fondata su responsabilità contrattuale impedisce di far rivivere quel titolo di responsabilità nel giudizio di legittimità; la controversia va allora esaminata solo come azione extracontrattuale, se tale era la prospettazione residua della domanda.
- La qualificazione della condotta come responsabilità ex art. 2043 c.c. è corretta quando il danno derivi dalla movimentazione e consegna di materiale contaminato, senza che sia necessario ricondurre la vicenda a un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. se tale presupposto non risulta integrato.
- La doglianza sull'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste di violazione dell'onere della prova, in realtà si chiede solo una diversa lettura del compendio fattuale e probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Le valutazioni sulla misura percentuale del concorso di colpa e sulla ripartizione interna della responsabilità tra più soggetti sono apprezzamenti di fatto, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato e non come terzo grado di merito.
- La responsabilità dei professionisti coinvolti in opere edilizie richiede prova della effettiva assunzione dell'incarico e della concreta conoscenza o conoscibilità del rischio ambientale; in mancanza, non può essere affermata sulla base di mere allegazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06632/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06637/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06639/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2024 del 13/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →