Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30068/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da un'azione di regolamento di confini tra due fondi contigui siti nel Comune di Corridonia. Un primo gruppo di comproprietari aveva chiesto l'accertamento della linea esatta di confine, l'apposizione dei termini, il rilascio dell'area che assumeva occupata abusivamente dalla controparte, la potatura di piante invadenti e il risarcimento dei danni. I convenuti avevano resistito e, in via riconvenzionale, avevano chiesto il riconoscimento della propria proprietà della porzione di terreno contesa, anche per usucapione. Il Tribunale aveva individuato il confine secondo la c.t.u. e rigettato il risarcimento. In appello la Corte territoriale aveva invece valorizzato alcune testimonianze, individuando un confine diverso da quello catastale, respingendo la domanda risarcitoria per mancata collaborazione degli attori e ritenendo assorbita la domanda di usucapione. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: nullità del giudizio di appello per mancato rinvio dell'udienza in base alla normativa emergenziale sismica; vizio motivazionale per omesso esame delle deposizioni testimoniali; violazione delle regole sul regolamento di confini per mancato ricorso ai dati catastali; vizio motivazionale sul danno al vigneto; violazione delle norme sulle spese processuali. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale lamentando l'omessa pronuncia sull'usucapione della porzione di terreno contesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché le parti avevano comunque svolto difese in appello senza eccepire nullità; inammissibile il secondo per l'inammissibilità del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo vigente e perché si trattava di critica alla valutazione delle prove; inammissibile e comunque infondato il terzo perché, nel regolamento di confini, il giudice può utilizzare tutti gli elementi probatori attendibili e ricorrere al catasto solo in via sussidiaria, avendo il giudice di merito motivatamente escluso tale necessità; inammissibile e infondato il quarto perché mirava a una rivalutazione del fatto e perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 1227, comma 2, c.c. sul mancato concorso del danneggiato a evitare il danno; inammissibile e infondato il quinto per difetto di specificità e perché, in caso di riforma della sentenza di primo grado, la liquidazione delle spese va regolata secondo la disciplina vigente al momento della decisione d'appello. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale, osservando che nell'azione di regolamento di confini, quando l'incertezza è oggettiva e la zona è in promiscuità di possesso, la domanda di usucapione della porzione contesa non è ammissibile, essendo incompatibile con l'esclusività del possesso richiesta per usucapire.

Norme richiamate

  • art. 951 c.c.

    richiamato come base della domanda di accertamento della linea di confine e apposizione dei termini.

  • art. 950 c.c.

    nel regolamento di confini il ricorso ai dati catastali è solo sussidiario, se non sia possibile individuare il confine con altri elementi attendibili.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    esclude il risarcimento quando il danneggiato avrebbe potuto evitare il pregiudizio usando l'ordinaria diligenza; applicato per negare il danno al vigneto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge formulate nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo applicabile, non consente più censure di insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo il sindacato sul minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la memoria depositata.

  • art. 49, commi 3 e 9-ter, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189

    la parte ricorrente lamentava la mancata applicazione del rinvio d'ufficio per l'emergenza sismica; la Corte ha escluso l'interesse a dolersene perché non era stata dedotta alcuna lesione concreta.

  • L. 15 dicembre 2016, n. 229

    legge di conversione del d.l. n. 189/2016, richiamata per la disciplina emergenziale sismica.

  • art. 41 D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    richiamato nel motivo sulle spese, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità.

  • art. 28 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ha affermato che, in caso di riforma della decisione di primo grado, si applica la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello.

  • D.M. 8 marzo 2018, n. 37

    richiamato come modifica del D.M. n. 55/2014 nel motivo sulle spese.

  • art. 246 c.p.c.

    evocato dalla Corte come possibile profilo della censura sulla testimonianza del dante causa; la Corte ha escluso l'interesse qualificato alla testimonianza per il solo fatto di essere dante causa della parte.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per affermare che la riforma della decisione di primo grado comporta la regolazione anche delle spese del primo grado da parte del giudice dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in collegamento al contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'azione di regolamento di confini il giudice deve individuare la linea divisoria in base a tutti gli elementi probatori attendibili acquisiti, senza essere vincolato in via primaria alle risultanze catastali, che hanno valore solo sussidiario quando non sia possibile ricostruire altrimenti il confine.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non consente di riproporre censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo di denunciare la mancanza assoluta, la motivazione apparente, la perplessità o l'irriducibile contraddittorietà della decisione.
  • La contestazione della valutazione delle prove testimoniali appartiene al merito e non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia selezionato e valorizzato le deposizioni ritenute più attendibili con motivazione non apparente.
  • Nel regolamento di confini, la domanda di usucapione della porzione contesa non è compatibile con un'incertezza oggettiva della linea divisoria e con la promiscuità del possesso nella zona confinaria, poiché l'usucapione richiede un possesso esclusivo e corrispondente al potere di fatto esercitato uti dominus.
  • Ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c., il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato avrebbe potuto evitare il pregiudizio con l'ordinaria diligenza e la controparte si sia resa disponibile a rimuovere la causa del danno.
  • In caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello investito della nuova regolazione delle spese applica la disciplina vigente al momento della decisione di appello, trattandosi di liquidazione unitaria del compenso per l'intera attività processuale.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.