Cassazione Civile, Ordinanza n. 13737/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei relativi soci per IRAP e IVA, oltre che per IRPEF per trasparenza, in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011. L'Ufficio contestava che parte delle fatture relative a prestazioni di sponsorizzazione rese in favore di una associazione sportiva dilettantistica fossero riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, in particolare per sovrafatturazione. La CTR aveva invece respinto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo non provata la sproporzione delle spese e applicabile la presunzione di inerenza di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 90 L. 289/2002, perché la CTR avrebbe applicato la norma nonostante la contestazione riguardasse l'effettiva esistenza degli esborsi e non la sola inerenza; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito invertito l'onere della prova, trascurando gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio sulla parziale inesistenza oggettiva delle operazioni e sulla sovrafatturazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del soggetto che non era stato parte del giudizio di appello e la cui qualità di socio non era stata provata. Nei confronti degli altri controricorrenti ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati: l'Amministrazione aveva fornito elementi indiziari idonei a sostenere la parziale oggettiva inesistenza delle prestazioni di sponsorizzazione, mentre la CTR aveva erroneamente trascurato tali elementi e aveva finito per invertire l'onere probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289
La presunzione di inerenza delle spese di sponsorizzazione opera solo sul piano dell'inerenza, non quando sia contestata la stessa esistenza oggettiva, anche parziale, dell'operazione.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato in tema di deducibilità dei costi; la Corte precisa che la questione non è l'inerenza della spesa ma l'esistenza stessa della spesa contestata come oggettivamente inesistente.
L'onere della prova della reale esistenza dell'operazione grava sul contribuente quando l'Amministrazione abbia offerto elementi indiziari specifici sulla inesistenza oggettiva.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'inesistenza oggettiva dell'operazione se sorrette da indizi specifici e convergenti.
Le circostanze indiziarie, anche comparazioni con altre sponsorizzazioni e sproporzione costi/ricavi, possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presuntivi specifici, purché idonei a dimostrare che l'operazione non è mai stata posta in essere, in tutto o in parte.
- La sproporzione rilevante fra prestazione e corrispettivo, soprattutto se eccedente la normalità di mercato, può costituire indice sintomatico di operazione parzialmente inesistente sotto il profilo oggettivo per la quota di prezzo non giustificata.
- Una volta che l'Ufficio abbia allegato e provato indizi concreti di inesistenza oggettiva, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova non può essere desunta dalla sola fattura, dalla regolarità contabile o dai mezzi di pagamento.
- La presunzione di inerenza delle sponsorizzazioni prevista dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 riguarda la deducibilità/inerenza del costo, ma non impedisce all'Amministrazione di contestare e provare che la spesa sia oggettivamente inesistente, in tutto o in parte.
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