Cassazione Civile, Ordinanza n. 30681/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IRPEF, addizionali e sanzioni per plusvalenze ritenute realizzate con la cessione di un immobile, emettendo poi cartelle per la riscossione provvisoria al 50% per ciascun contribuente. Dopo le vicende di merito, una delle posizioni era stata definita con domanda di definizione agevolata e rinuncia agli atti, mentre per l’altro contribuente era stata chiesta la definizione agevolata della cartella collegata all’intimazione di pagamento. La CTR aveva dichiarato estinto l’intero giudizio ritenendo che la definizione agevolata avesse riguardato tutta la pretesa fiscale. L’Agenzia ricorreva deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016, e dell’art. 46 d.lgs. 546/1992, perché la definizione agevolata riguardava solo una cartella e solo parte del debito di uno dei contribuenti, non l’intera pretesa oggetto degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla posizione della contribuente che aveva presentato domanda di definizione agevolata ed aveva rinunciato agli atti del giudizio, prendendo atto anche dell’integrale pagamento risultante dalla documentazione prodotta. Quanto all’altro contribuente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, rilevando che la definizione agevolata aveva riguardato solo la cartella esattoriale relativa all’intimazione di pagamento e non l’intero debito fiscale derivante dall’avviso di accertamento, poiché restava un residuo non coperto dalla procedura. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese relative a tale posizione; per la posizione dell’altra contribuente il processo è stato dichiarato estinto, con spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 24 febbraio 2016, n. 225
La definizione agevolata opera nei limiti del debito o della cartella che ne costituiscono oggetto; non può essere estesa automaticamente all’intera pretesa fiscale se la cartella copre solo una parte dell’importo accertato.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rilevante quale norma processuale sulla definizione/estinzione del processo tributario in conseguenza di fatti sopravvenuti o rinuncia, ma solo nei limiti della posizione effettivamente interessata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 184, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Richiamato quale base della domanda di definizione del debito fiscale presentata da una delle contribuenti.
La rinuncia agli atti del giudizio determina l’estinzione del processo per la parte che vi ha rinunciato.
Massime di principio
- La definizione agevolata di un carico iscritto a ruolo non comporta l’estinzione dell’intero giudizio se la cartella oggetto di definizione riguarda solo una parte della pretesa tributaria complessivamente accertata.
- Ai fini dell’estinzione del processo, il giudice deve verificare con precisione l’ambito oggettivo e soggettivo della definizione agevolata, distinguendo tra singole cartelle, singoli debiti e diversi coobbligati o contribuenti.
- La rinuncia agli atti del giudizio determina l’estinzione limitatamente alla posizione processuale del rinunciante, senza automaticamente estendersi alle altre parti o alle altre domande ancora controverse.
- Quando la documentazione di causa mostra che il debito definito è stato integralmente pagato, la controversia relativa a quella specifica posizione va dichiarata estinta, ma restano impregiudicate le questioni riferite ad eventuali residui non coperti dalla definizione.
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