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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30681/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IRPEF, addizionali e sanzioni per plusvalenze ritenute realizzate con la cessione di un immobile, emettendo poi cartelle per la riscossione provvisoria al 50% per ciascun contribuente. Dopo le vicende di merito, una delle posizioni era stata definita con domanda di definizione agevolata e rinuncia agli atti, mentre per l’altro contribuente era stata chiesta la definizione agevolata della cartella collegata all’intimazione di pagamento. La CTR aveva dichiarato estinto l’intero giudizio ritenendo che la definizione agevolata avesse riguardato tutta la pretesa fiscale. L’Agenzia ricorreva deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016, e dell’art. 46 d.lgs. 546/1992, perché la definizione agevolata riguardava solo una cartella e solo parte del debito di uno dei contribuenti, non l’intera pretesa oggetto degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla posizione della contribuente che aveva presentato domanda di definizione agevolata ed aveva rinunciato agli atti del giudizio, prendendo atto anche dell’integrale pagamento risultante dalla documentazione prodotta. Quanto all’altro contribuente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, rilevando che la definizione agevolata aveva riguardato solo la cartella esattoriale relativa all’intimazione di pagamento e non l’intero debito fiscale derivante dall’avviso di accertamento, poiché restava un residuo non coperto dalla procedura. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese relative a tale posizione; per la posizione dell’altra contribuente il processo è stato dichiarato estinto, con spese compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata di un carico iscritto a ruolo non comporta l’estinzione dell’intero giudizio se la cartella oggetto di definizione riguarda solo una parte della pretesa tributaria complessivamente accertata.
  • Ai fini dell’estinzione del processo, il giudice deve verificare con precisione l’ambito oggettivo e soggettivo della definizione agevolata, distinguendo tra singole cartelle, singoli debiti e diversi coobbligati o contribuenti.
  • La rinuncia agli atti del giudizio determina l’estinzione limitatamente alla posizione processuale del rinunciante, senza automaticamente estendersi alle altre parti o alle altre domande ancora controverse.
  • Quando la documentazione di causa mostra che il debito definito è stato integralmente pagato, la controversia relativa a quella specifica posizione va dichiarata estinta, ma restano impregiudicate le questioni riferite ad eventuali residui non coperti dalla definizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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