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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01659/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2004, emessi per il recupero dell'IVA detratta e di costi dedotti sulla base di fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da due società indicate come cartiere. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi, rilevando carenze probatorie e la natura meramente de relato delle contestazioni; in appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: ultrapetizione ed errori sul perimetro dell'appello; violazione del giudicato interno formatosi sugli avvisi IRPEG/IRES e IRAP annullati in primo grado; omessa considerazione del fatto che l'appello avrebbe riguardato solo alcune fatture e non altre; nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; vizi motivazionali e violazione delle regole sulle presunzioni e sulla detrazione IVA, sostenendo che le opere erano state eseguite e pagate e che mancava la prova della sua partecipazione a una frode.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati, ma ha accolto il quarto motivo, ravvisando nella sentenza della CTR una motivazione meramente apparente e comunque inidonea a chiarire le ragioni della decisione, soprattutto perché non affrontava in modo specifico le critiche dell'appello e le diverse posizioni delle parti sui quattro avvisi di accertamento riuniti. I motivi quinto, sesto, settimo e ottavo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione/extrapetizione; la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ne esclude la violazione nel caso concreto quanto ai primi motivi

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte esclude che nel caso si fosse formato il giudicato dedotto dalla ricorrente

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per il giudicato formale/internale; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini prospettati

  • artt. 49, 53 e 56 d.lgs. 546/1992

    richiamati per delimitare l'appello nel processo tributario e le conseguenze del devolutum

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte la usa per qualificare il vizio di motivazione apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per i vizi processuali e di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per vizio motivazionale sui fatti controversi e decisivi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo nel passaggio sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova per presunzioni e per il divieto di presunzioni su presunzioni, prospettato dalla ricorrente

  • art. 54, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA e valorizzazione di presunzioni

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla sanatoria e rilevanza della nullità motivazionale

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato dalla giurisprudenza citata per definire la motivazione meramente apparente

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di acquiescenza e giudicato interno

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione è scrutinabile solo se il ricorrente indica in modo autosufficiente gli elementi del fatto processuale, trascrivendo gli atti rilevanti che consentano alla Corte di verificare il devolutum.
  • Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni effettivamente non impugnate e nettamente distinte dalle questioni devolute; non opera quando il capo non impugnato costituisca antecedente logico necessario della censura proposta in appello.
  • La sentenza è affetta da nullità per motivazione meramente apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende controllabili le ragioni della decisione, soprattutto se non esamina specificamente le critiche mosse dalle parti.
  • In materia di accertamento tributario fondato su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi di fatto dedotti dall'Ufficio e con le contestazioni della parte contribuente, esplicitando il ragionamento probatorio seguito e il rapporto tra fatti, presunzioni e onere della prova.
  • Non è sufficiente una motivazione che richiami in modo generico la natura di 'cartiera' del fornitore senza chiarire gli elementi fattuali posti a base di tale qualificazione e senza verificare la rilevanza delle difese della contribuente e delle diverse annualità o tipologie di imposta coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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