Cassazione Civile, Ordinanza n. 10857/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, sbarcato a Lampedusa, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento ed eseguito con trattenimento presso un CPR; il Giudice di pace di Torino convalidava il trattenimento ritenendo che, dal foglio notizie, l'interessato avesse dichiarato di essere venuto in Italia per lavoro e di non aver chiesto protezione internazionale, e negando inoltre la natura collettiva del respingimento. Successivamente lo stesso straniero presentava domanda di protezione internazionale e il Questore di Torino disponeva un nuovo trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, poi convalidato dal Tribunale di Torino. Il ricorrente proponeva due ricorsi per cassazione: nel primo censurava la ritenuta legittimità del decreto di respingimento e del conseguente trattenimento per omessa informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, sostenendo che tale informazione fosse un presupposto essenziale e che la mancata manifestazione di volontà di chiedere asilo non potesse sanare l'omissione; nel secondo deduceva, con un unico motivo, ulteriori violazioni normative relative al trattenimento disposto dopo la domanda di protezione internazionale. I resistenti non svolgevano difese sostanziali, limitandosi alla eventuale partecipazione all'udienza nel secondo ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso n. 2325/2023, ritenendo illegittimo il decreto di respingimento presupposto perché le autorità non avevano fornito l'informativa sulla possibilità di richiedere protezione internazionale, come imposto dall'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dalla normativa interna di recepimento. Ha ritenuto irrilevante sia che il migrante avesse dichiarato di cercare lavoro, sia che non avesse subito richiesto asilo, poiché la scelta di non presentare domanda deve essere informata. Ha poi affermato che tale illegittimità si rifletteva sul trattenimento e che il vizio poteva essere rilevato anche in sede di convalida. Il secondo motivo del primo ricorso è stato assorbito. Conseguentemente la Corte ha cassato senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace, rilevando che non era più possibile proseguire il procedimento per intervenuta scadenza del termine perentorio per la convalida del trattenimento. Per effetto del venir meno del presupposto del primo trattenimento e del relativo decreto di respingimento, la Corte ha cassato senza rinvio anche il decreto di convalida del Tribunale di Torino relativo al successivo trattenimento ex d.lgs. 142/2015. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
"qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo"
impone alle autorità competenti un dovere di informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale quando vi siano indicazioni in tal senso, con servizi di interpretazione ove necessari.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato come norma interna in tema di respingimento e informativa collegata alla protezione internazionale, letta in coerenza con la disciplina europea.
comporta l'obbligo di fornire comunque l'informativa sulla procedura di protezione internazionale; la mancata domanda di asilo non esonera l'amministrazione dall'adempimento.
il giudizio di convalida del trattenimento consente un controllo incidentale sulla manifesta illegittimità del provvedimento presupposto; il trattenimento richiede una procedura regolare.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
decorso il termine perentorio per la convalida, il processo non può essere proseguito, giustificando la cassazione senza rinvio.
art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015
il trattenimento del richiedente protezione internazionale presuppone un valido titolo e la sua convalida; se viene meno il decreto presupposto o la convalida non è più possibile, il trattenimento non regge.
richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito.
non applicabile per porre le spese a carico dello Stato quando soccombente è un'amministrazione statale.
la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione va chiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio.
art. 5, par. 1, CEDU
la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare.
art. 4, Protocollo n. 4 CEDU
richiamato dal ricorrente in relazione alla natura collettiva del respingimento, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Le autorità di frontiera e di trattenimento devono fornire, in presenza di indicazioni utili, un'informativa effettiva sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale; l'adempimento non è superato dalla mera dichiarazione del migrante di voler entrare nel Paese per altri motivi né dalla mancata immediata proposizione della domanda.
- La scelta di non chiedere asilo deve essere una scelta informata; se il cittadino straniero non è stato previamente informato della procedura di protezione internazionale, il decreto di respingimento può risultare nullo o comunque manifestamente illegittimo.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice può sindacare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di respingimento o espulsione, poiché la regolarità della procedura è condizione della legittimità della privazione della libertà.
- Quando viene meno il titolo presupposto o scade il termine perentorio per la convalida del trattenimento, la Cassazione può disporre la cassazione senza rinvio perché il processo non è più proseguibile.
- Il trattenimento disposto nei confronti del richiedente protezione internazionale è strumentale e dipende dalla validità del provvedimento presupposto di respingimento o espulsione: la caduta di tale presupposto travolge anche la misura successiva.
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