Cassazione Civile, Ordinanza n. 31344/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'istituto previdenziale di restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita da un lavoratore nel periodo compreso tra il licenziamento e la successiva reintegra, avvenuta in esito a verbale di conciliazione che aveva definito la lite promossa contro il licenziamento. Il lavoratore sosteneva che il verbale avesse previsto solo la riammissione in servizio, senza mantenere lo status economico del periodo intermedio, e che la rinuncia alle retribuzioni medio tempore maturate fosse coerente con la percezione dell'indennità di disoccupazione, sicché non sarebbe stata legittima la ripetizione. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2033 e 2036 c.c. e di varie norme previdenziali, sostenendo che mancassero i presupposti per ritenere estinto il diritto alla prestazione, poiché non vi sarebbe stata una piena ricostituzione del rapporto nei suoi aspetti giuridici ed economici. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e dell'art. 38 Cost., invocando il principio di buona fede e la disciplina dell'indebito assistenziale per escludere l'obbligo restitutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità, poiché formulato con richiamo indistinto a una pluralità di norme senza puntuale correlazione tra precetti invocati e statuizioni impugnate, e comunque infondato perché l'indennità di disoccupazione presuppone lo stato di involontaria disoccupazione; quando il rapporto di lavoro viene ricostituito ex tunc, tale stato viene meno per effetto della riviviscenza dello status di occupazione, indipendentemente dalla rinuncia alle retribuzioni nel periodo intermedio. Ha inoltre reputato infondato il secondo motivo, chiarendo che la disciplina della buona fede nell'indebito assistenziale prevista dall'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 riguarda i ratei di pensione e non è estensibile alle prestazioni previdenziali non pensionistiche, le quali restano soggette alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e ai conseguenti oneri di legge.
Norme richiamate
È stata ritenuta la regola generale applicabile alla ripetizione delle prestazioni previdenziali non pensionistiche; non opera, per tali prestazioni, un regime speciale di indebito assistenziale.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; non è stato accolto l'assunto che escludesse la ripetizione nel caso concreto.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone di indicare puntualmente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 38 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non idoneo a superare la disciplina della ripetizione dell'indebito applicabile alla prestazione non pensionistica.
art. 52, comma 2, l. n. 88/1989
Attribuisce rilievo alla buona fede dell'accipiens nel diverso ambito dell'indebita percezione di ratei di pensione; non si estende alla prestazione di disoccupazione oggetto di causa.
art. 45 R.d.l. n. 1827/1935
Richiamato tra le norme sulla prestazione di disoccupazione, ma non ha condotto a escludere la ripetibilità nel caso di ricostituzione ex tunc del rapporto.
artt. 73, 74, 75, 76, 77 R.d.l. n. 1827/1935
Richiamati dal ricorrente come disciplina della disoccupazione, ma non ritenuti idonei a fondare un diverso esito della controversia.
Richiamata dal ricorrente tra le norme sul diritto all'indennità di disoccupazione, senza specifico accoglimento interpretativo.
Richiamata dal ricorrente, ma non decisiva ai fini dell'esito.
Richiamata dal ricorrente, ma non decisiva ai fini dell'esito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla disoccupazione, ma non ha mutato la soluzione adottata.
Richiamati dal ricorrente come disciplina della materia, senza rilievo decisivo nella decisione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità di disoccupazione presuppone uno stato di involontaria disoccupazione derivante da mancanza di lavoro; se il rapporto di lavoro viene ricostituito con efficacia ex tunc, tale requisito viene meno per la riviviscenza dello stato di occupazione.
- La rinuncia alle retribuzioni maturate nel periodo intermedio non incide, di per sé, sulla sussistenza o meno dello stato di disoccupazione involontaria e non impedisce la ripetizione dell'indennità se il rapporto è stato ricostituito retroattivamente.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che vi si porrebbe in contrasto.
- La disciplina dell'indebito assistenziale e il rilievo della buona fede dell'accipiens, elaborati per i ratei di pensione, non si estendono automaticamente alle prestazioni previdenziali non pensionistiche, che restano soggette alla disciplina generale dell'indebito ex art. 2033 c.c.
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