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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36966/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa su servitù di passaggio: il Tribunale di Campobasso aveva accertato l'esistenza di una servitù di passaggio a favore di MOLISANA METALLI SRL gravante sul fondo poi acquistato da CLAUDIO SIMPATICO, condannando quest'ultimo a rimuovere gli ostacoli. In appello i ricorrenti (Simpatico e la società acquirente) dedussero, tra l'altro, prescrizione, inopponibilità della servitù al compratore per mancanza di richiamo specifico nell'atto di acquisto, carattere temporaneo/cessazione della servitù per la realizzazione di altre strade secondo il piano comunale, genericità/indeterminatezza del tracciato e difetti della consulenza tecnica d'ufficio. In Cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per omessa o insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle regole probatorie e di interpretazione contrattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso era un 'motivo omnibus' che cumulava censure eterogenee e non collegava in modo specifico e coerente i fatti ai profili di diritto denunciati; mancava l'indicazione puntuale delle violazioni della motivazione della sentenza impugnata e la chiarezza/sinteticità richiesta in Cassazione, erano introdotti nuovi temi non dibattuti nei gradi precedenti e parti del ricorso erano incoerenti rispetto alle intestazioni. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese in favore della controricorrente, liquidate in complessivi € 9.200,00 (oltre spese forfettarie e accessori) e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un possibile ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5

    La Corte ha rilevato l'inammissibilità per mescolanza di censure previste dall'art.360 (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione), richiamando il principio che non è consentito proporre la stessa questione sotto profili incompatibili e che il ricorso deve individuare chiaramente il mezzo d'impugnazione invocato.

  • art. 180 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla preclusione: la Corte d'appello ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione perché sollevata tardivamente in primo grado; la Cassazione ha osservato che i ricorrenti non hanno efficacemente collegato tale questione al vizio di motivazione dedotto in Cassazione.

  • art. 1065 c.c.

    Citato dai ricorrenti con riguardo al criterio del minimo mezzo nell'esercizio della servitù; la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante l'applicazione di tale norma perché le modalità di esercizio erano già definite nel titolo costitutivo della servitù.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte ha rilevato che le doglianze della parte non hanno dimostrato in modo specifico e con riferimento alle risultanze processuali quale fosse il vizio di prova o l'omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 113, 115, 116, 132 c.p.c.

    Richiamati in ordine alle regole probatorie, alla produzione di memorie e alle modalità di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le censure in Cassazione fossero generiche e non individuassero profili di illegittimità nella valutazione probatoria operata dai giudici di merito.

  • artt. 2, 3, 24, 32, 111 Cost.

    Le norme costituzionali sono state evocati in termini generici dai ricorrenti (es. ragioni di giusto processo, diritto alla difesa), ma la Cassazione ha ritenuto che non fossero state specificamente collegate a violazioni concrete della decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citato dai ricorrenti in relazione ai principi del giusto processo e della ragionevole durata; la Corte ha considerato la censura priva della necessaria specificità.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati in tema di interpretazione del contratto: la Corte ricorda che in Cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione astratta, ma va dimostrato che il giudice del merito abbia violato i canoni legali o applicato argomentazioni illogiche o insufficienti.

  • art. 366 c.p.c. nn. 3 e 4

    La Corte ha richiamato il principio di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione; ha ritenuto che il ricorso violasse tali requisiti compromettendone l'intelligibilità e giustificando l'inammissibilità per difetto di forma/contenuto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1‑quater)

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, demandando all'amministrazione giudiziaria la verifica dell'effettiva debenza.

  • L. 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 17

    Norma richiamata come modificativa/collegata al regime del contributo unificato e al richiamo dell'art.13 DPR n.115/2002 nella parte finale della sentenza.

Massime di principio

  • Evitare il 'motivo omnibus': in cassazione le censure devono essere coerenti e riconducibili a uno specifico vizio previsto dall'art.360 c.p.c.; non si possono cumulare profili incompatibili (es. omessa motivazione vs. violazione di norme di diritto) senza chiara separazione e giustificazione.
  • Precisare i fatti decisivi e il nesso logico‑giuridico: indicare puntualmente quali sono i fatti che si ritengono non esaminati o valutati erroneamente e quale norma sarebbe stata violata, con riferimento alle pagine/considerazioni della decisione impugnata.
  • Non introdurre novità inammissibili: questioni, documenti o richieste (es. indennità per minor valore del fondo) non sollevate nei precedenti gradi sono in genere improponibili in cassazione e indeboliscono l'ammissibilità del ricorso.
  • Sull'interpretazione contrattuale: la parte che impugna deve dimostrare che il giudice del merito ha violato i criteri legali di interpretazione o ha adottato argomentazioni illogiche; la semplice preferenza per una diversa interpretazione non è sufficiente.
  • Relativa alla prova tecnica (CTU): contestare la consulenza tecnica in Cassazione richiede l'indicazione precisa delle incongruenze e del loro impatto sul decisum, con riferimento alle risultanze processuali e senza generiche affermazioni di carenza.
  • Forma e chiarezza del ricorso: rispettare i requisiti di sinteticità e chiarezza (art.366 c.p.c. e prassi della Cassazione): strutturare i motivi distinti, numerati e collegati alla decisione impugnata per evitare l'inammissibilità per difetto di intelligibilità.
  • Attenzione alle questioni di preclusione: eccezioni tardive (es. prescrizione sollevata solo nella conclusione di primo grado) possono essere dichiarate inammissibili per preclusione; rilevare tempestivamente nei gradi opportuni le questioni rilevanti.
  • Rischio di condanna alle spese e oneri ulteriori: un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese di Cassazione e l'accertamento della spettanza di eventuali contributi unificati aggiuntivi (art.13 DPR 115/2002).

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