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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21648/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per prescrizione e per responsabilità aggravata: sosteneva che il termine prescrizionale dovesse essere quello più lungo applicabile al reato di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e che, in ogni caso, aveva effettuato atti interruttivi idonei (tra cui una citazione del 30.12.1994, perizia del marzo 1995, telegramma 2005, messa in mora 2009 e seconda citazione 2014) tali da impedire la decadenza del diritto. Inoltre contestava che la sentenza civile del 2001, che aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva, potesse produrre giudicato esterno impeditivo della domanda successiva e denunciava errori di motivazione e violazioni processuali nonché l'ingiustificata condanna alle spese e alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'applicabilità del termine prescrizionale connesso al reato (in quanto mancava l'elemento soggettivo del dolo necessario per il delitto ipotizzato e non vi sono stati atti interruttivi in sede penale), e ha confermato che, anche ammettendo la decorrenza dal 1995, tra l'atto interruttivo del 1995 e quello del 2005 erano trascorsi oltre dieci anni, impedendo di fatto l'estensione del termine. Ha altresì dichiarato inammissibile la produzione in appello dei documenti relativi al primo giudizio (1994-2001) e osservato che, se valorizzata, la sentenza del 2001 avrebbe formato un giudicato sostanziale sul difetto di legittimazione attiva della Miraglia, precludendo la riproposizione della domanda. La censura sull'applicazione di art. 96 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché investiva valutazioni di fatto; la Corte ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in Euro 5.000 oltre oneri) e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Norma sul reato di danneggiamento aggravato; la Corte ha ritenuto che non ricorresse l'elemento soggettivo del dolo necessario affinché potesse incidere sulla prescrizione civile, e inoltre non vi erano atti interruttivi in sede penale.

  • artt. 2947 e seguenti c.c.

    Norme sul termine di prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale; la Corte ha confermato l'applicabilità del termine quinquennale e valutato gli atti interruttivi alla luce delle decorrenze rilevanti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamata dalla ricorrente per vizio di motivazione (manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e non contraddittoria.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Fondamenti di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente (vizi di diritto e di motivazione); la Corte ha rigettato i motivi in quanto non sussistenti.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma processuale richiamata dalla ricorrente nel contesto delle censure; la Corte non ha accolto la dedotta violazione processuale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamata nelle censure relative all'istruzione e prova; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina dell'istruzione probatoria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel quadro delle eccezioni processuali; nulla è stato riconosciuto dalla Corte a favore della ricorrente in ordine a violazioni riferite a questa norma.

  • art. 372 c.p.c.

    Norma impugnata dalla ricorrente per presunta errata applicazione; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite e responsabilità aggravata; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla responsabilità aggravata fosse questione di fatto rimessa al giudice di merito e che, per la condotta della ricorrente (omissione di dichiarare il primo giudizio), fosse applicabile il comma 3 con condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma sull'addizionale contributo unificato in sede di cassazione; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La prosecuzione di una tesi nuova in appello che si basa su documenti non prodotti in primo grado può essere dichiarata inammissibile; le prove di atti interruttivi della prescrizione devono essere prodotte tempestivamente nel primo grado.
  • Il termine prescrizionale civile per responsabilità extracontrattuale segue le regole del codice civile (art. 2947 e ss.): l'eventuale estensione per fatti riconducibili a reato richiede che ricorrano gli elementi tipici del reato (ad es. il dolo per il danneggiamento) e atti interruttivi in sede penale.
  • La semplice prospettazione che il danno sia riconducibile a un reato non è sufficiente a prolungare il termine prescrizionale se manca l'elemento soggettivo o non sono stati avviati procedimenti penali che interrompano la prescrizione.
  • Una sentenza che, nei suoi effetti, accerta il difetto di legittimazione attiva può costituire giudicato preclusivo della riproposizione della stessa domanda (effetto di cosa giudicata), salvo che non sia tempestivamente impugnata o fatto valere con i mezzi consentiti.
  • Le censure su valutazioni di fatto (es. responsabilità aggravata per comportamento processuale) sono difficilmente ammissibili in cassazione: il sindacato è limitato se la motivazione del giudice di merito è congrua.
  • Nascondere o non dichiarare l'esistenza di precedenti giudizi tra le stesse parti può portare all'applicazione di sanzioni processuali e alla condanna alle spese aggravate.

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