Cassazione Civile, Sentenza n. 21581/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il fondo ha chiesto il rimborso di parte delle ritenute alla fonte operate sui dividendi percepiti da partecipazioni in società italiane negli anni 2007-2010, denunciando una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia ai sensi dell'art. 63 TFUE: i dividendi corrisposti a soggetti statunitensi erano assoggettati alla ritenuta del 15% prevista dall'art.10 della Convenzione Italia-USA, mentre i fondi residenti in Italia, ratione temporis, beneficiavano di un regime con imposta sostitutiva sul risultato della gestione pari al 12,5% (o al 5% in alcuni casi) ai sensi dell'art. 9 l. 23/3/1983 n. 77.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi processuali e di vizio di motivazione relativi alla censura sull'interpretazione compiuta dal giudice d'appello, ma ha accolto i motivi principali di merito fondati sulla violazione dell'art. 63 TFUE. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere automaticamente legittima l'applicazione dell'aliquota convenzionale del 15% senza verificare la compatibilità della disciplina con il principio di libera circolazione dei capitali. La Corte ha affermato che l'art.10 della Convenzione Italia-USA va interpretato in modo conforme al diritto UE e che, nella comparazione ai fini dell'art.63 TFUE, deve considerarsi il trattamento fiscale previsto dalla normativa nazionale per i fondi residenti (e non la tassazione nel paese terzo). Il contrasto tra l'aliquota del 15% e il regime del 12,5% per i fondi residenti costituisce discriminazione non giustificata in assenza di ragioni di interesse generale; conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata per nuovo esame (da svolgere alla luce dei principi europei richiamati).
Norme richiamate
art. 63 TFUE
Vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi; applicabile anche quando il soggetto non è residente in uno Stato membro; misura fiscale che dissuade investimenti è una possibile restrizione.
art. 65 TFUE
Consente deroghe per la normativa tributaria nazionale che distingua contribuenti non in situazioni comparabili, ma deve essere interpretato restrittivamente e non può giustificare discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.
art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - U.S.A.
prevede che l'imposta applicata dallo Stato della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo"
Fissa un tetto massimo dell'aliquota applicabile ai dividendi pagati a residenti USA; deve essere interpretato conformemente al diritto UE e non impedisce l'applicazione di aliquote inferiori se necessario per evitare violazioni dell'art.63 TFUE.
art. 9, l. 23 marzo 1983, n. 77 (norma ratione temporis)
prevedeva che sul risultato della gestione del fondo la società di gestione prelevava il 12,50% a titolo di imposta (5% in specifiche condizioni)
Regime nazionale applicabile ai fondi residenti che deve essere assunto come parametro di comparazione per valutare la discriminazione ai sensi dell'art.63 TFUE.
art. 27 d.P.R. 29/09/1973, n. 600
Norma nazionale che disciplinava la ritenuta sui dividendi pagati da società residenti a soggetti non residenti; integrata dall'art.10 convenzionale.
art. 112 cod. proc. civ.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione data dal giudice del merito.
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3,4)
Limiti di sindacabilità in Cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili parte delle doglianze procedurali ma ha svolto controllo pieno sulla corretta applicazione del diritto UE.
Massime di principio
- L'art. 63 TFUE può tutelare anche soggetti residenti in Paesi terzi: misure fiscali che rendono meno favorevole il trattamento di investimenti da parte di tali soggetti rispetto a pari investimenti residenti in Italia possono costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
- Nella valutazione della presunta discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE la comparazione deve prendere a riferimento il trattamento fiscale previsto dalla normativa nazionale nei confronti dei soggetti residenti (es. il regime fiscale dei fondi residenti), e non la tassazione esistente nello Stato terzo di residenza del ricorrente.
- Le disposizioni convenzionali (trattati contro le doppie imposizioni) devono essere interpretate in conformità al diritto dell'Unione: se l'applicazione letterale del trattato determinasse una violazione delle libertà fondamentali dell'UE, il giudice nazionale deve cercare un'interpretazione conforme; se ciò non è possibile, deve trarre le conseguenze (anche di disapplicare la norma incompatibile).
- Una differenza di aliquota (es. 15% vs 12,5%) può costituire discriminazione se non giustificata da ragioni oggettive e proporzionate di interesse generale; l'amministrazione deve poter dimostrare ragioni giustificative per mantenere trattamenti diversi.
- Le censure processuali sulla interpretazione data dal giudice di merito sono limitate in Cassazione: non è sufficiente contestare la scelta della norma applicata, salvo che emergano vizi di motivazione tali da oltrepassare i limiti di sindacabilità.
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