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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21528/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli eredi avevano chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata da Alessandra Sgarella nel 2009 in occasione della rivalutazione della partecipazione in Italsempione SPA (art. 5, l. n. 448/2001), sostenendo che la de cuius era residente in Svizzera e che, per effetto della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, i redditi derivanti dalla cessione di tali beni erano imponibili solo nello Stato di residenza. In primo grado la CTP accolse il ricorso per indebito arricchimento; la CTR confermò ritenendo che l'errore fosse dovuto alla mancata conoscenza della Convenzione e fosse riferibile alla compilazione del quadro RT. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che l'atto decisivo era l'opzione per l'imposta sostitutiva espressa tramite la perizia giurata e il versamento, ossia una dichiarazione di volontà irretrattabile, e che l'errore, per essere causa di ritrattazione, doveva essere essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1428 c.c., cosa non dimostrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha respinto l'istanza di rimborso degli eredi. Ha ritenuto che la scelta dell'opzione per l'imposta sostitutiva (perizia di stima e versamento) costituisce una dichiarazione di volontà non revocabile unilateralmente e che il presunto errore imputato alla compilazione del quadro RT non è stato provato come errore essenziale e riconoscibile. I controricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 15.000,00 (con compensazione delle spese dei gradi di merito).

Norme richiamate

  • legge n. 448/2001, art. 5

    La perizia di stima e l'assoggettamento al pagamento dell'imposta sostitutiva ai sensi di questa norma costituiscono l'atto con cui il contribuente esercita un'opzione che ridetermina il valore della partecipazione; tale opzione ha natura di dichiarazione di volontà rilevante e vincolante.

  • codice civile, art. 1324

    Rilevanza dei negozi unilaterali e dei loro effetti: la dichiarazione unilaterale di volontà può produrre effetti giuridici e non è revocabile dalla sola volontà del dichiarante quando già prodottasi efficacemente nei confronti del destinatario.

  • codice civile, art. 1334

    Principi generali sull'inefficacia della revoca unilaterale della manifestazione di volontà che abbia già prodotto effetti, applicati alla scelta dell'opzione fiscale mediante perizia e pagamento.

  • codice civile, art. 1372

    Distinzione tra dichiarazioni di volontà e dichiarazioni di conoscenza, rilevante per individuare quale tipo di atto possa essere viziato dall'errore e in quali termini possa essere ritrattato.

  • codice civile, art. 1428

    Perché l'errore renda annullabile o ritrattabile un atto (in particolare una dichiarazione di volontà) è necessario che l'errore sia essenziale e riconoscibile; nel caso di specie non è stata data prova dell'esistenza di un tale errore relativo all'opzione per l'imposta sostitutiva.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento della doglianza in Cassazione per violazione di norme sostanziali (qui relative all'annullabilità/ritrattabilità per errore essenziale e riconoscibile).

  • codice di procedura civile, art. 384

    Autorizza la Corte a decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte l'ha applicato per respingere direttamente l'istanza di rimborso.

Massime di principio

  • La scelta di avvalersi della perizia giurata e del pagamento dell'imposta sostitutiva è un atto unilaterale di volontà che, una volta efficacemente manifestato e recepito dall'Amministrazione (es. tramite il pagamento), tende ad essere irretrattabile salvo provare un errore essenziale e riconoscibile.
  • Non ogni inesattezza o svista nella compilazione della dichiarazione dei redditi (quadro RT) costituisce un errore idoneo a rendere ritrattabile l'opzione fiscale; va distinto ciò che è mera 'dichiarazione di scienza' da ciò che è 'dichiarazione di volontà'.
  • Per ottenere il rimborso per errore occorre allegare e provare in maniera precisa che l'errore ha inciso sulla formazione della volontà (ossia sull'opzione) e che tale errore era essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1428 c.c.
  • Se il motivo del rimborso è la diversa qualificazione fiscale connessa a trattati internazionali (es. Convenzione contro le doppie imposizioni), bisogna produrre elementi probatori specifici sulla residenza e sulla conoscenza/ignoranza della normativa convenzionale al momento dell'opzione.
  • In sede di giudizio per rimborso gravano sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il diritto al rimborso; le difese dell'Amministrazione costituiscono contestazioni non soggette a preclusione processuale.
  • Valutare sempre termini e decadenze procedimentali per l'istanza di rimborso (es. termini di 48 mesi menzionati dall'Ufficio) e, se rilevanti, allegare gli elementi che interrompono o sospendono tali termini.

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