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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21500/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato l'appello del Libero Consorzio comunale di Ragusa contro la decisione della CTP che aveva accolto l'istanza di Enel Distribuzione (ora e-distribuzione) per il rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica relativa all'anno d'imposta 2007. Le questioni principali riguardavano: (i) la legittimità e la tempestività della produzione documentale (documenti inviati per posta e pervenuti oltre il termine previsto ma già inseriti nel fascicolo di primo grado); (ii) l'effetto dell'operazione di trasferimento del ramo di azienda (1.1.2008) sul diritto al credito d'imposta maturato nel 2007; (iii) l'interpretazione dell'art. 6 del D.M. n. 689/1996, comma 5 (rimborso mediante accredito e designazione di un soggetto beneficiario) e se tale indicazione costituisse cessione del credito o mera indicazione del soggetto incaricato di ricevere il pagamento; (iv) l'effetto di un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane del 16.11.2009 sulla titolarità del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Libero Consorzio comunale di Ragusa. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti: (a) i documenti spediti per posta e pervenuti oltre il termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 restavano comunque acquisiti nel fascicolo di primo grado e quindi utilizzabili in appello; (b) la valutazione di merito sulle prove (in particolare sulla situazione patrimoniale al 30.06.2007 che attestava la permanenza dei crediti in capo a Enel Distribuzione) è fondamentalmente un accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione; (c) l'art. 6, comma 5, del D.M. n. 689/1996 non realizza una cessione del credito, ma consente soltanto che il rimborso per accredito sia trasferito a un soggetto indicato nella domanda, il quale funge da destinatario del pagamento; il credito rimane titolarità del fornitore originario (Enel Distribuzione) che, pur non potendo più compensare il credito con versamenti successivi per effetto del trasferimento del ramo di azienda, restava l'unico titolare del credito e pertanto legittimato a richiederne il rimborso; (d) il motivo relativo all'omesso esame di fatto è inammissibile per effetto del limite della "doppia conforme". Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    Disciplina i termini per il deposito dei documenti in sede di processo tributario; la Corte sottolinea che la data rilevante è quella di pervenimento alla segreteria e che i documenti già inseriti nel fascicolo di primo grado restano acquisiti anche in appello.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Richiamato in quanto norma generale del processo tributario che tutela la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti; la Corte ne prende atto nel quadro della valutazione della prova.

  • cod. proc. civ., artt. 115 e 116

    Richiamati in tema di necessità di motivazione e valutazione delle prove; la Corte distingue gli accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.

  • D.M. n. 689 del 1996, art. 6

    Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso.

    L'art. 6 disciplina le modalità di rimborso con accredito; il comma 5 permette l'indicazione di un soggetto beneficiario del rimborso ma, secondo la Corte, tale indicazione non costituisce trasferimento della titolarità del credito (non è cessione), bensì designazione del soggetto incaricato di ricevere il pagamento.

  • d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 14

    Norma che prevede il diritto al rimborso per eccedenze d'imposta; utilizzata come fondamento della procedura di rimborso attivata dal soggetto interessato.

  • cod. civ., art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito non sia sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto.

  • cod. civ., art. 1188

    Richiama lo schema civilistico secondo cui il soggetto indicato per ricevere il pagamento è un incaricato dal creditore, non il nuovo titolare del credito; usato per spiegare che l'indicazione del beneficiario non implica cessione del credito.

  • cod. proc. civ., art. 348-ter, comma 5

    Principio della cosiddetta "doppia conforme": limita il sindacato di legittimità quando le ragioni di fatto risultano conformi tra primo e secondo grado; applicato per dichiarare inammissibile la censura sull'omesso esame di fatto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in sede di liquidazione delle spese di giudizio; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali indicati da tale norma.

Massime di principio

  • La tempestività del deposito per posta si valuta rispetto alla data di pervenimento alla segreteria: tuttavia, i documenti già inseriti nel fascicolo di primo grado restano acquisiti e utilizzabili in appello anche se pervenuti tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992.
  • La scelta della procedura di rimborso mediante accredito indicando un soggetto beneficiario (art. 6, comma 5, D.M. 689/1996) non equivale, di per sé, a una cessione del credito: il beneficiario è destinatario del pagamento e il credito rimane, in linea di principio, in capo al fornitore che lo ha maturato.
  • Il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (il fornitore) è, salvo prova contraria, l'unico titolare del diritto al rimborso; trasferimenti aziendali (ramo d'azienda) possono incidere sulla capacità di compensare ma non necessariamente sulla titolarità del credito se la contabilità o la situazione patrimoniale attribuiscono i crediti al cedente.
  • Le valutazioni di fatto e la prova documentale operate dal giudice di merito (CTP/CTR) sono vincolanti in Cassazione salvo errori di diritto o violazioni del principio di motivazione: non è ammissibile chiedere in Cassazione una rivalutazione dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione può essere limitato dal principio della 'doppia conforme': se le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono sostanzialmente le stesse, la Corte non ammette nuovo sindacato sui medesimi fatti.
  • Quando l'amministrazione (es. Agenzia delle Dogane) adotta provvedimenti sulla procedura di rimborso, è necessario distinguere tra atti che formalizzano l'erogazione o l'accredito e atti che trasferiscono la titolarità del credito: la natura giuridica dell'atto determina se il ricorrente conserva la legittimazione ad agire.

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