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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21599/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mossetto aveva chiesto il rimborso di € 160.609,00 versati in relazione all'imposta dovuta per la detenzione di quote del fondo immobiliare "Realest 1", sostenendo che l'imposta non fosse dovuta per illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4-bis, d.l. 31 maggio 2010, n. 78. In primo grado la CTP respinse; la CTR accolse il gravame ritenendo che, per il calcolo della soglia minima del 5% tassabile, dovessero essere computate anche le quote detenute dai familiari (art. 5, comma 5, TUIR) purché riconducibili al medesimo nucleo familiare. L'Agenzia impugnò in Cassazione criticando tale interpretazione e richiamando decisioni costituzionali e di legittimità che avevano già valutato la questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e, nel merito, ha respinto la domanda di rimborso proposta da Mossetto. La Corte ha ritenuto che la lettura letterale dell'art. 32, commi 3-bis e 4-bis, d.l. 78/2010 rinvia alla nozione di "familiari" di cui all'art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e che la disposizione ha portata generale nell'ambito del regime di trasparenza fiscale per i fondi immobiliari, finalizzata a prevenire utilizzi strumentali. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del richiamo alla Carta dei diritti dell'UE, perché la materia è imposizione diretta non armonizzata e quindi estranea al diritto unionale; ha richiamato precedenti decisioni della Corte Costituzionale che hanno ritenuto non fondata la dedotta incostituzionalità e che hanno motivato la transitorietà e la ragionevolezza della norma. Le spese di lite sono state poste a carico del controricorrente (Mossetto), compensate per le fasi di merito.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 3-bis e 4-bis, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    La Corte interpreta la disposizione alla lettera richiamando la nozione di "familiari" prevista dal TUIR; la norma ha portata generale nell'ambito del regime fiscale per trasparenza dei fondi immobiliari e mira a prevenire l'uso strumentale dei fondi da parte di soggetti collegati familiarmente.

  • art. 5, comma 5, TUIR

    "Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"

    La Corte ritiene che il riferimento ai "familiari" nell'art. 32 d.l. 78/2010 rimandi espressamente a questa definizione; quindi le quote detenute da tali familiari vanno computate ai fini del raggiungimento della soglia percentuale tassabile.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), art. 51; art. 6 TUE

    La Corte ricorda che la Carta si applica solo nell'attuazione del diritto dell'Unione e che la materia in esame (imposizione diretta non armonizzata) non rientra nel campo di applicazione del diritto UE; pertanto la doglianza fondata sulla disciplina euro-unitaria non è rilevante.

  • Articoli della Costituzione citati (artt. 3, 24, 53, 41, 117, 97, 77 Cost.)

    La Corte giudica infondate le censure di violazione costituzionale richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale: la norma è strumentale e transitoria per il passaggio al regime di trasparenza, la sua applicazione non configura ingiustificati privilegi o arbitrarietà, e il sindacato sulle scelte di urgenza e necessità è limitato.

Massime di principio

  • Per il calcolo delle soglie di partecipazione ai fondi immobiliari rileva la somma delle quote detenute dal contribuente e dai "familiari" secondo la definizione dell'art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo).
  • Le censure di incompatibilità con il diritto UE e con la Carta dei diritti non sono efficaci quando la materia riguarda imposizione diretta non armonizzata a livello unionale; la linea giurisprudenziale richiede un collegamento concreto con il diritto dell'Unione per invocare la Carta.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 32 d.l. 78/2010 sono difficilmente superabili alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale che hanno motivato la transitorietà della norma e la sua finalità anti-abuso.
  • Se si vuole evitare il cumulo delle partecipazioni familiari, è necessario predisporre una prova solida e specifica dell'assenza di uno schema coordinato o di un 'nucleo familiare' economico-gestionale che giustifichi il trattamento fiscale separato; tuttavia la lettura letterale della norma rende tale prova onerosa e non sempre sufficiente.
  • In sede di contenzioso tributario su queste fattispecie, è preferibile concentrare la difesa su elementi fattuali che dimostrino l'autonomia gestionale e la pluralità reale dei partecipanti al fondo, oltre a verificare eventuali precedenti giurisprudenziali favorevoli.
  • Le conseguenze di una eventuale declaratoria di incostituzionalità su norme transitorie possono produrre effetti retroattivi indesiderati e pertanto la Corte Costituzionale è incline a valutare con attenzione ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento legislativo.

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