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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35100/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulle dichiarazioni mod. 770/2004 e Mod. Unico 2004 relative al periodo d'imposta 2003. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello, ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato l'effettiva ricezione delle comunicazioni di irregolarità e che, in mancanza della loro produzione in giudizio, non si potesse escludere la presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere necessario l'invio della comunicazione di irregolarità nonostante la cartella riguardasse omessi o ritardati versamenti di ritenute, imposte e il recupero di un credito d'imposta, ipotesi in cui non ricorrevano incertezze rilevanti e quindi non era dovuto il contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non impone il contraddittorio preventivo in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Poiché, secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata, la pretesa riguardava un mero omesso o ritardato versamento e il controllo era di tipo documentale su dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, la comunicazione di irregolarità non era necessaria. Inoltre, la Corte ha osservato che spettava al contribuente allegare o dimostrare la sussistenza di tali incertezze. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    nei controlli automatizzati la comunicazione di irregolarità non è un adempimento generalizzato, ma rileva solo nei casi in cui emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in parallelo all'art. 36-bis per i controlli automatizzati ai fini IVA, nell'ambito della medesima logica di iscrizione a ruolo e comunicazione di irregolarità.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    l'obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera se la cartella deriva dal mero mancato pagamento e da un controllo documentale privo di margini interpretativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione di irregolarità prevista dallo Statuto del contribuente è dovuta solo quando il controllo involga incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Quando la cartella di pagamento deriva dal mero omesso o ritardato versamento di somme dichiarate, e il controllo è meramente documentale sui dati contabili, non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo.
  • In tema di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, grava sul contribuente l'onere di allegare o provare la ricorrenza di incertezze rilevanti tali da rendere necessaria la comunicazione di irregolarità.
  • La mancata produzione in giudizio della comunicazione di irregolarità non è di per sé decisiva se dalla cartella e dalla natura del controllo emerge che la pretesa deriva da meri omessi versamenti, ipotesi in cui la comunicazione non è richiesta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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