Cassazione Penale, Sentenza n. 8610/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Chirico impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Novara (pena complessiva di 9 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda) per i reati contestati il 24/02/2017: artt. 186, comma 7 C.d.S. (capo A), 187, comma 8 C.d.S. (capo B) e art. 4 L. n.110/1975 (capo C). Ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non avrebbe potuto revocare la sospensione condizionale della pena; (2) omessa motivazione circa le ragioni della revoca della sospensione condizionale; (3) vizio di motivazione sulla dinamica del rifiuto a sottoporsi ad accertamenti, poiché non sarebbe chiaro il momento in cui Chirico avrebbe ricevuto gli avvisi di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha rilevato l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione (termine massimo di 5 anni era decorso prima della pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Novara ai sensi dell'art. 224 Cod. Strada. In sostanza la condanna confermata in secondo grado è stata cancellata per estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186, comma 7
Norma contestata nel capo A: riguarda la guida in stato di ebbrezza con le relative aggravanti. Usata per qualificare uno dei reati ascritti al ricorrente nei fatti del 24/02/2017.
Codice della Strada, art. 187, comma 8
Norma contestata nel capo B: riguarda la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con le relative aggravanti. Usata per qualificare un altro dei reati ascritti.
Norma contestata nel capo C: riguarda fattispecie relative agli stupefacenti o misure connesse; citata come titolo di reato nell'imputazione originaria.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la doglianza sosteneva che la revoca sarebbe stata illegittima in base alla normativa sul beneficio della sospensione.
Codice di procedura penale, art. 674
Richiamato dal ricorrente in relazione all'impugnazione della revoca della sospensione condizionale; il rilievo era di illegittimità procedurale nella revoca del beneficio.
Codice di procedura penale, art. 129
Applicato dalla Corte di Cassazione: se il motivo non è manifestamente infondato, il giudice della legittimità può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Norma richiamata per l'obbligo di trasmettere la copia della sentenza al Prefetto di Novara per gli eventuali effetti amministrativi relativi alla guida.
Massime di principio
- Se un motivo di ricorso non è manifestamente infondato, la Cassazione può, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza senza rinvio; quindi la prescrizione può intervenire anche in sede di legittimità se emergono dubbi non manifesti sull'esito.
- La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere adeguatamente motivata: se il ricorrente contesta la legittimità della revoca, è necessario che la motivazione della Corte territoriale risulti chiara e conforme alla normativa vigente (art. 168 c.p. e norme processuali applicabili).
- Quando la controversia riguarda il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti (es. test alcolemici o per stupefacenti), è cruciale stabilire con precisione il momento e le modalità in cui il soggetto è stato informato degli obblighi/avvisi di legge; lacune in tale ricostruzione possono rendere non manifestamente infondati i motivi di ricorso.
- In casi di reati di natura stradale è prassi trasmettere la sentenza al Prefetto per gli effetti amministrativi (sospensione o perdita della patente): l'annullamento per prescrizione elimina la sanzione penale ma non esonera dall'eventuale comunicazione amministrativa prevista dalle norme.
- Difesa strategica: verificare sempre i termini di prescrizione e sollevare tempestivamente eccezioni di prescrizione o vizi procedurali che possano impedirne l'interruzione; la prescrizione può determinare l'estinzione del reato anche a fronte di condanna in grado di merito.
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