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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8471/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva (divieto di esercitare uffici direttivi societari per un anno) per plurimi reati fiscali (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). Le censure principali riguardano: 1) la presunta liceità delle compensazioni operate tramite accollo tributario anteriori al d.l. 124/2019 e l'asserita esistenza dei crediti compensati (con specifica contestazione sui capi 5 e 10 della imputazione provvisoria); 2) la mancata considerazione, ai fini della misura cautelare, della remissione delle cariche societarie e del licenziamento dell'indagato, che renderebbero infondato il pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la maggior parte del ricorso per genericità o manifesta infondatezza, ritenendo corretta la ricostruzione della gravità indiziaria fatta dal Tribunale rispetto alle condotte di frode fiscale e alle compensazioni con crediti inesistenti. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto fondato con riguardo al capo 10) per omessa motivazione circa una doglianza decisiva: la difesa aveva contestato che solo una parte dell'importo compensato (C 22.431,38) si riferisse a un credito oggetto di accollo, mentre l'ammontare contestato dall'organo inquirente era molto più elevato (C 444.546,99), il che potrebbe fare venire meno la soglia di punibilità. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al capo 10) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'ordinanza è confermata.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte conferma che integra il reato di indebita compensazione la compensazione di debiti fiscali mediante crediti d'imposta inesistenti o non spettanti e la compensazione operata tramite accollo quando ciò realizzi uno schema fraudolento volto ad evadere l'imposta.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Richiama il principio secondo cui la compensazione è ammessa tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta; da ciò deriva che la compensazione tramite accollo non è disciplinata dall'art. 17 e non legittima operazioni che trasferiscano il debito su base infralegale.

  • d.l. 26 ottobre 2019, n. 124

    Richiamato quale novazione normativa sulla disciplina dell'accollo/compensazione; la Corte osserva che, anche prima della novella, l'uso di crediti inesistenti per compensare debiti fiscali integra il reato, quindi la normativa successiva non legittima automaticamente operazioni fraudolente antecedenti.

  • art. 8 L. 212/2000 (statuto del contribuente)

    Citato dalla difesa come possibile fondamento di legittimità per certe operazioni anteriori al d.l. 124/2019; la Corte non ritiene determinante tale richiamo rispetto all'illiceità delle compensazioni basate su crediti inesistenti.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Principio affermato: l'omesso esame di punti decisivi nella motivazione di provvedimenti cautelari reali costituisce violazione di legge censurabile in cassazione; da qui la statuizione di annullamento per omessa motivazione sul punto decisivo relativo all'importo contestato nel capo 10).

Massime di principio

  • La compensazione di debiti tributari mediante crediti che siano inesistenti o non spettanti integra il reato di indebita compensazione ai sensi dell'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia avvenuta prima o dopo modifiche legislative successive.
  • La semplice esistenza di un atto formale di accollo non rende automaticamente lecita la compensazione: è necessario che il credito compensato sia realmente spettante al soggetto che lo utilizza in compensazione.
  • Se una misura cautelare è fondata su circostanze o su distinti importi, l'omessa valutazione o motivazione su punti decisivi (es. se l'importo effettivamente contestato superi la soglia di punibilità) può determinare l'annullamento parziale del provvedimento per difetto di motivazione.
  • La remissione delle cariche societarie dopo l'emissione del provvedimento cautelare non è sempre sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: il giudice valuta il complesso delle condotte pregresse e l'entità degli importi coinvolti per ritenere concreto il rischio di nuove assunzioni di incarichi direttivi.
  • In sede di riesame e di impugnazione cautelare è fondamentale fornire allegazioni documentali specifiche e circostanziate (non generiche) per contrastare la ricostruzione del giudice; doglianze generiche sulla buona fede o sulla consulenza professionale rischiano di essere ritenute ininfluenti se non adeguatamente provate.
  • Il rinvio per nuovo esame si impone quando la Corte riscontra omissioni motivazionali su punti decisivi: il giudice del merito dovrà valutare in concreto la portata degli importi contestati e l'effettiva spettanza dei crediti utilizzati in compensazione.

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