Cassazione Penale, Sentenza n. 8468/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000; dedotta la nullità per assoluta mancanza della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" (mancata motivazione) a seguito del deposito della sentenza comprensiva del dispositivo ma priva delle motivazioni, che peraltro era stata sottoscritta da un giudice diverso dal decidente in quanto il primo risultava impedito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi degli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen., ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Firenze perché si proceda all'incombente omesso (redazione della motivazione). La Corte ha inoltre precisato che il giudice che sostituisce il collega impedito è tenuto a redigere la motivazione, non solo a sottoscrivere il provvedimento.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che descrive il reato contestato (reato continuato di evasione fiscale) e non oggetto diretto della questione di nullità processuale.
art. 559, comma 4, cod. proc. pen.
Attribuisce al Presidente del Tribunale (o al giudice da lui delegato) il potere sostitutivo in caso di impedimento del giudice monocratico; secondo la Corte, tale potere comprende anche la stesura della motivazione della sentenza, non solo la sua sottoscrizione.
art. 546, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Elenca i contenuti formali della sentenza (tra cui la "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto"); la mancanza di tali requisiti è sanzionata dalla nullità prevista dal comma 3.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Sanziona con nullità la mancanza della motivazione; la Corte ha applicato questa previsione per dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
art. 569 cod. proc. pen.
Regola il ricorso immediato per cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 569 a motivo della nullità dedotta.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c)
Individua le violazioni di norme processuali tra i motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in quanto dedotta la violazione dell'obbligo di motivazione.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Classificazione della nullità come di ordine generale; la Corte ha qualificato la mancanza di motivazione come nullità generale rilevabile e sanzionabile.
art. 180, cod. proc. pen.
Regola la tempestività dell'eccezione di nullità; la Corte ha ritenuto la nullità dedotta tempestivamente.
art. 604, cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti delle nullità nel giudizio di impugnazione; la Corte ha richiamato la regola che, per la specifica ipotesi regolata dall'art. 569, il giudice del rinvio è la Corte di appello e non il primo grado.
art. 101, art. 111, art. 24 Cost.
art. 101; art. 111, sesto comma; art. 24, secondo comma
Richiamati per il principio costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e per l'inviolabilità del diritto di difesa: la motivazione è funzionale alla trasparenza dell'esercizio della giurisdizione e alla possibilità di esercitare efficacemente la difesa.
Massime di principio
- Se il giudice monocratico che ha pronunciato la sentenza risulta impedito, il giudice sostituto chiamato a depositare il provvedimento è tenuto a predisporre il documento-sentenza nella sua completezza, compresa la "concisa esposizione dei motivi"; la sola sottoscrizione non è sufficiente.
- L'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia configura una nullità di ordine generale (art. 546 e art. 125 c.p.p.) che può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio per l'incombente omesso.
- Il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 è ammissibile quando sia dedotta una nullità processuale rilevante (es. mancanza di motivazione) prevista tra i motivi riconosciuti dall'art. 606.
- In caso di annullamento per mancata motivazione non si regredisce automaticamente al primo grado sulla base della discrezionalità delle parti: il giudice del rinvio è la Corte di appello indicata dalla disciplina (evitando scelte strategiche delle parti).
- La carenza di motivazione incide sul diritto di difesa e sulla trasparenza dell'esercizio della giurisdizione: in casi analoghi è consigliabile sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità e, se necessario, avvalersi del ricorso immediato per cassazione.
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