Cassazione Penale, Sentenza n. 8470/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: (1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione nonostante il corretto comportamento processuale; (2) mancata applicazione della continuazione rispetto a precedenti condanne (sentenza n. 1650/20 della stessa Corte) che riguardavano cessioni di stupefacente ad identico acquirente (Di Tullio), richiesta per la prima volta in sede di discussione d'appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte eccedente, ma lo ha accolto parzialmente: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulla continuazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Sul primo motivo (attenuanti e misura della pena) la Corte ha rigettato la censura, ritenendo corretta la determinazione della pena (pena base di 12 mesi ridotta ex art. 62-bis a 9 mesi prima della ulteriore riduzione per il rito abbreviato), motivata con i precedenti specifici e la natura della sostanza (cocaina) e conforme ai principi giurisprudenziali sulla motivazione quando la pena sta sotto la misura media edittale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto ammissibile la questione della continuazione dato che la sentenza relativa ai fatti anteriori è divenuta irrevocabile dopo la proposizione dell'appello, rendendo necessaria una rinnovata valutazione in sede di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale penalmente rilevante oggetto della condanna: disciplina il reato relativo a traffico/detenzione di stupefacenti e costituisce il titolo giuridico della condanna inflitta.
Norma impiegata per determinare una riduzione della pena prima dell'applicazione dell'ulteriore sconto per il rito abbreviato; nella fattispecie la riduzione è stata applicata in misura non massima, giustificata con i precedenti specifici e la natura del fatto.
Massime di principio
- Quando la pena inflitta è al di sotto della misura media edittale il giudice non è tenuto a una motivazione particolarmente dettagliata; è sufficiente spiegare in termini sintetici la congruità del trattamento sanzionatorio.
- La misura media edittale si calcola aggiungendo al minimo la metà della differenza tra massimo e minimo; non va semplicemente dimezzato il massimo edittale.
- Se il giudice concede un'attenuante e la diminuzione della pena è prossima al massimo consentito, non è obbligato a motivare specificamente perché non ha concesso la riduzione nella sua massima estensione; una formula sintetica di congruità può essere sufficiente alla motivazione.
- La questione della continuazione tra reati può essere sollevata per la prima volta in fase di discussione d'appello soltanto se la sentenza relativa ai reati già giudicati è divenuta definitiva dopo la proposizione dell'appello; in tal caso il giudice d'appello deve valutare la continuazione e, se necessario, la Cassazione può annullare e rinviare la pronuncia limitatamente a tale questione.
- In casi di reati connessi a stupefacenti, elementi come precedenti specifici anche se datati e la natura della sostanza (es. cocaina) possono giustificare uno scostamento dall'attenuazione massima per la non occasionalità della condotta.
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