Cassazione Penale, Sentenza n. 8472/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Brescia (20/09/2022) che aveva confermato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, sebbene attenuando le misure (arresti domiciliari per Latempa, obbligo di dimora per Prandelli). Latempa deduce: nullità dell'ordinanza genetica per opacità/contraddittorietà dell'imputazione provvisoria e illegittima riformulazione dell'accusa da parte del giudice; errore nell'applicazione dell'art. 416 c.p. (affectio societatis non sussistente), vizio di applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 circa la distinzione tra fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, vizi di motivazione con riferimento a specifiche fatture e alla presunta sovrafatturazione (solo 10% rilevante). Prandelli deduce: insufficienza della piattaforma indiziaria (elementi limitati a intercettazioni e videoregistrazioni), mancanza di autonoma motivazione del g.i.p. sulle esigenze cautelari rispetto alla sua posizione, e assenza di concretezza/attualità del pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte ha respinto i ricorsi, dichiarando inammissibili o infondati i vari motivi. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto che: il giudice del riesame può precisare la contestazione provvisoria senza mutarla sostanzialmente; l'affectio societatis può desumersi da comportamenti stabili e consapevoli (acquisti ripetuti "in nero" e uso sistematico di fatture fittizie), anche in analogia con la giurisprudenza sul traffico di stupefacenti; la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture non impedisce la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta e, ai fini cautelari, è sufficiente la gravità indiziaria anche rispetto a una parziale inesistenza (la Corte fa riferimento a una quota minima individuata dall'ordinanza, circa il 10%); le censure di motivazione sono nelle molteplici parti inammissibili per genericità o manifestamente infondate perché i ricorrenti non hanno confutato la piattaforma indiziaria principale (milioni di euro fatturati da cartiere) né dimostrato una violazione formale tale da annullare l'ordinanza. In definitiva i provvedimenti di riesame sono stati confermati nella sostanza e i ricorsi cassazionali respinti/soppressi per inammissibilità o infondatezza, con esito favorevole al resistente.
Norme richiamate
L'affectio societatis può essere desunta da comportamenti stabili e consapevoli; non è necessaria una dichiarazione esplicita di volontà associativa; acquisti ripetuti e sistematici di beni "in nero" coperti da fatture fittizie possono dimostrare la partecipazione stabile all'associazione per delinquere.
Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto che la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva non esclude la configurabilità del reato e che ai fini cautelari è sufficiente la gravità indiziaria anche rispetto a una quota parziale delle operazioni (cfr. riferimento ad almeno il 10% degli importi).
Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto che per fattispecie non consumate per cause esterne (indagini) si applica il regime ordinario del concorso di persone, in mancanza della deroga prevista dall'art. 9.
Richiamata per chiarire che la deroga prevista non opera quando la consumazione è impedita dalle indagini, con conseguente applicazione del regime ordinario del concorso relativo all'art. 8.
Invocata dai ricorrenti per nullità dell'ordinanza; la Corte ha escluso la nullità ritenendo che non vi sia stata una sostanziale riformulazione dell'accusa da parte del giudice cautelare.
Richiamati per distinguere il contenuto richiesto per l'imputazione formale (chiaro e preciso) rispetto all'ordinanza cautelare, la quale richiede soltanto una descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme invocate.
art. 274, art. 292, art. 309 c.p.p.
Norme sulle esigenze cautelari e sulla loro motivazione: la Corte ha confermato che il giudice deve motivare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione con una prognosi fondata su elementi concreti (personalità, modalità della condotta, contesto socio-economico) e che il tribunale del riesame può integrare vizi di motivazione in sede di riesame.
Richiamato in ordine alla specificità del motivo di cassazione: la Corte osserva che il ricorso che contesta solo una delle ragioni decisorie quando ve ne sono altre autonome è affetto da difetto di specificità e può essere inammissibile.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati dai ricorrenti per presunta violazione del diritto di difesa e del principio ne procedat iudex ex officio; la Corte ha escluso la violazione ritenendo che non vi sia stata modificazione sostanziale dell'accusa né indebita sostituzione dell'azione del pubblico ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare il tribunale può precisare la contestazione provvisoria senza mutare sostanzialmente l'addebito formulato dal pubblico ministero; l'ordinanza cautelare richiede una descrizione sommaria del fatto, non la forma pienamente dettagliata dell'imputazione.
- L'affectio societatis per il reato di associazione per delinquere può essere desunta da comportamenti stabili e ripetuti che dimostrino una consapevole e duratura partecipazione al meccanismo criminoso, anche quando l'attività concreta (es. acquisto di materiale) non sia illegale di per sé.
- La distinzione tra fatture oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti non preclude la configurazione del reato fiscale; ai fini cautelari la gravità indiziaria può essere fondata anche su una percentuale parziale delle fatture contestate.
- La Corte di cassazione nel sindacato sui provvedimenti del riesame è limitata: verifica la legittimità e la non manifesta illogicità della motivazione, ma non risistema o ritraduce i fatti né rivaluta il materiale probatorio in termini di merito.
- I ricorsi generici o che non affrontano la piattaforma indiziaria principale (importi, ripetitività, ruolo nell'organizzazione) sono spesso dichiarati inammissibili per difetto di specificità o di interesse.
- Per confermare esigenze cautelari inerenti al pericolo di reiterazione il giudice deve fare una prognosi su base concreta (modalità della condotta, personalità dell'indagato, contesto) e può ritenere il rischio sussistente anche se gli ultimi fatti risalgono a un periodo antecedente, purché il contesto e la continuità del modus operandi lo giustifichino.
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