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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8472/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Brescia (20/09/2022) che aveva confermato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, sebbene attenuando le misure (arresti domiciliari per Latempa, obbligo di dimora per Prandelli). Latempa deduce: nullità dell'ordinanza genetica per opacità/contraddittorietà dell'imputazione provvisoria e illegittima riformulazione dell'accusa da parte del giudice; errore nell'applicazione dell'art. 416 c.p. (affectio societatis non sussistente), vizio di applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 circa la distinzione tra fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, vizi di motivazione con riferimento a specifiche fatture e alla presunta sovrafatturazione (solo 10% rilevante). Prandelli deduce: insufficienza della piattaforma indiziaria (elementi limitati a intercettazioni e videoregistrazioni), mancanza di autonoma motivazione del g.i.p. sulle esigenze cautelari rispetto alla sua posizione, e assenza di concretezza/attualità del pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte ha respinto i ricorsi, dichiarando inammissibili o infondati i vari motivi. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto che: il giudice del riesame può precisare la contestazione provvisoria senza mutarla sostanzialmente; l'affectio societatis può desumersi da comportamenti stabili e consapevoli (acquisti ripetuti "in nero" e uso sistematico di fatture fittizie), anche in analogia con la giurisprudenza sul traffico di stupefacenti; la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture non impedisce la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta e, ai fini cautelari, è sufficiente la gravità indiziaria anche rispetto a una parziale inesistenza (la Corte fa riferimento a una quota minima individuata dall'ordinanza, circa il 10%); le censure di motivazione sono nelle molteplici parti inammissibili per genericità o manifestamente infondate perché i ricorrenti non hanno confutato la piattaforma indiziaria principale (milioni di euro fatturati da cartiere) né dimostrato una violazione formale tale da annullare l'ordinanza. In definitiva i provvedimenti di riesame sono stati confermati nella sostanza e i ricorsi cassazionali respinti/soppressi per inammissibilità o infondatezza, con esito favorevole al resistente.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    L'affectio societatis può essere desunta da comportamenti stabili e consapevoli; non è necessaria una dichiarazione esplicita di volontà associativa; acquisti ripetuti e sistematici di beni "in nero" coperti da fatture fittizie possono dimostrare la partecipazione stabile all'associazione per delinquere.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto che la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva non esclude la configurabilità del reato e che ai fini cautelari è sufficiente la gravità indiziaria anche rispetto a una quota parziale delle operazioni (cfr. riferimento ad almeno il 10% degli importi).

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto che per fattispecie non consumate per cause esterne (indagini) si applica il regime ordinario del concorso di persone, in mancanza della deroga prevista dall'art. 9.

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    Richiamata per chiarire che la deroga prevista non opera quando la consumazione è impedita dalle indagini, con conseguente applicazione del regime ordinario del concorso relativo all'art. 8.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Invocata dai ricorrenti per nullità dell'ordinanza; la Corte ha escluso la nullità ritenendo che non vi sia stata una sostanziale riformulazione dell'accusa da parte del giudice cautelare.

  • artt. 417, 429, 552 c.p.p.

    Richiamati per distinguere il contenuto richiesto per l'imputazione formale (chiaro e preciso) rispetto all'ordinanza cautelare, la quale richiede soltanto una descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme invocate.

  • art. 274, art. 292, art. 309 c.p.p.

    Norme sulle esigenze cautelari e sulla loro motivazione: la Corte ha confermato che il giudice deve motivare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione con una prognosi fondata su elementi concreti (personalità, modalità della condotta, contesto socio-economico) e che il tribunale del riesame può integrare vizi di motivazione in sede di riesame.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla specificità del motivo di cassazione: la Corte osserva che il ricorso che contesta solo una delle ragioni decisorie quando ve ne sono altre autonome è affetto da difetto di specificità e può essere inammissibile.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati dai ricorrenti per presunta violazione del diritto di difesa e del principio ne procedat iudex ex officio; la Corte ha escluso la violazione ritenendo che non vi sia stata modificazione sostanziale dell'accusa né indebita sostituzione dell'azione del pubblico ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare il tribunale può precisare la contestazione provvisoria senza mutare sostanzialmente l'addebito formulato dal pubblico ministero; l'ordinanza cautelare richiede una descrizione sommaria del fatto, non la forma pienamente dettagliata dell'imputazione.
  • L'affectio societatis per il reato di associazione per delinquere può essere desunta da comportamenti stabili e ripetuti che dimostrino una consapevole e duratura partecipazione al meccanismo criminoso, anche quando l'attività concreta (es. acquisto di materiale) non sia illegale di per sé.
  • La distinzione tra fatture oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti non preclude la configurazione del reato fiscale; ai fini cautelari la gravità indiziaria può essere fondata anche su una percentuale parziale delle fatture contestate.
  • La Corte di cassazione nel sindacato sui provvedimenti del riesame è limitata: verifica la legittimità e la non manifesta illogicità della motivazione, ma non risistema o ritraduce i fatti né rivaluta il materiale probatorio in termini di merito.
  • I ricorsi generici o che non affrontano la piattaforma indiziaria principale (importi, ripetitività, ruolo nell'organizzazione) sono spesso dichiarati inammissibili per difetto di specificità o di interesse.
  • Per confermare esigenze cautelari inerenti al pericolo di reiterazione il giudice deve fare una prognosi su base concreta (modalità della condotta, personalità dell'indagato, contesto) e può ritenere il rischio sussistente anche se gli ultimi fatti risalgono a un periodo antecedente, purché il contesto e la continuità del modus operandi lo giustifichino.

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