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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8465/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rossello impugnava la conferma della condanna a 1 mese di arresto per il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: 1) insufficienza e contraddittorietà della prova, deducendo che il compendio probatorio si fondava solo sulla deposizione del teste Geraci che aveva riferito un 'forte rumore' ma non aveva identificato l'autovettura dell'imputato né valutato la rilevanza del suono rispetto alla normale tollerabilità; 2) omissione di valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), senza considerare durata, intensità, occasionalità e entità del disturbo; 3) errata determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con richiamo al decorso del tempo (presunti dieci anni dal fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le motivazioni del Tribunale e della Corte territoriale formassero un unico corpo argomentativo condiviso e che le sentenze avessero adeguatamente indagato e motivato l'esistenza di un disturbo alla collettività: rilevamento del frastuono a distanza (200/300 metri), identificazione del veicolo e rinvenimento a bordo di un impianto stereofonico modificato capace di generare rumore a notevole distanza. Il primo motivo è stato considerato generico e non confrontato con la motivazione complessiva (violazione del principio di autosufficienza, estrapolazione di brani). Il secondo motivo è risultato privo della specificità richiesta perché ha riprodotto l'appello senza indicare i parametri concreti per l'applicazione dell'art. 131-bis. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e peraltro infondato (il fatto risale al marzo 2019, non a dieci anni prima). Per queste ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Norma applicata per configurare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base del frastuono persistente prodotto dall'impianto stereofonico modificato dell'autovettura, percepibile anche a notevole distanza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come causa di non punibilità per tenuità del fatto; la Corte ha osservato che il ricorso non ha indicato in modo specifico i parametri (durata, intensità, occasionalità, entità) che giustificherebbero l'applicazione della causa, per cui la censura è generica e inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colpevole del ricorso; la Corte, richiamata la giurisprudenza costituzionale, ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per censurare la valutazione della prova in Cassazione è necessario un confronto specifico e motivato con il percorso argomentativo delle decisioni impugnate; estrapolare brani isolati dalle deposizioni senza spiegare l'incidenza sull'insieme probatorio è insufficiente e porta all'inammissibilità.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede che il ricorrente indichi concretamente i parametri valutati (durata, intensità, occasionalità, entità) e dimostri come essi si applichino al caso concreto; mere affermazioni generiche o la ripetizione di censure già formulate in grado di appello non soddisfano il requisito di specificità.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti devono essere ancorate a elementi fattuali e temporali corretti e pertinenti; errori fattuali o argomentazioni generiche non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Il principio di autosufficienza impone che il ricorso per cassazione contenga motivazioni autonome e specifiche: non ci si può limitare a trascrivere atti o a chiedere l'integrale lettura degli stessi, né a frammentare il materiale probatorio per trarne conclusioni non esplicitate.
  • Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colpevole; è quindi opportuno curare la qualità e la precisione delle censure presentate per evitare esiti sfavorevoli.

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