Sentenza del 11/08/2017 n. 20027 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG e IRAP. L'Amministrazione aveva contestato, da un lato, la deduzione nell'esercizio 2003 di costi relativi a spese sostenute nel 2000 dalla P. s.c. a r.l. per abbonamento e gestione del rischio commerciale connesso ai transiti autostradali; dall'altro, aveva ritenuto antieconomico e solo parzialmente inerente il costo di 110.000 euro, oltre IVA, fatturato nel 2004 dalla società controllante G. s.p.a. per consulenza contabile-amministrativa e informatica, riconoscendone soltanto 40.619,01 euro. La società contestava la violazione delle regole di competenza, l'erronea qualificazione del rapporto come simulato, l'insufficienza della prova della sovrafatturazione e la mancata considerazione dell'effettività delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, nonché i motivi dal quarto al nono, confermando sostanzialmente la decisione sfavorevole della Commissione tributaria regionale. La Corte ha precisato che la CTR non aveva realmente accertato una simulazione negoziale in senso tecnico, ma aveva rilevato una sovrafatturazione, ossia la contabilizzazione di componenti negativi superiori ai costi effettivamente sostenuti e alle prestazioni concretamente rese. L'Amministrazione aveva fornito elementi indicativi dell'antieconomicità e spettava quindi alla contribuente provare in modo puntuale l'effettività, l'inerenza e la congruità dei costi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.000 euro, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, già art. 75
Impone l'imputazione dei componenti reddituali all'esercizio di competenza, quando la loro esistenza è certa e il relativo ammontare è determinabile. La violazione non può essere giustificata dalla mera incertezza sui tempi materiali di erogazione di contributi o rimborsi.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 4 e 5, già art. 75, comma 5
Rileva ai fini della deducibilità dei costi, richiedendo che essi siano effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa. La regolarità formale della fattura non è sufficiente a dimostrare l'effettività e l'inerenza della spesa.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 2, e art. 9
Sono stati richiamati dalla contribuente per sostenere la corretta determinazione del corrispettivo e il riferimento al valore normale; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la CTR non avesse applicato un parametro sostitutivo, ma avesse semplicemente ridotto il costo sulla base della prova delle prestazioni concretamente rese.
Codice civile, artt. 1414 e 1415
Disciplinano la simulazione negoziale. La Corte ha chiarito che il riferimento della CTR alla simulazione era improprio: la decisione riguardava in realtà la sovrafatturazione e la mancata prova dell'effettiva entità delle prestazioni.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
La loro violazione è configurabile in cassazione solo in ipotesi specifiche, come l'utilizzo di prove non dedotte o la violazione delle regole sulle prove legali; la semplice contestazione della valutazione delle prove costituisce, eventualmente, vizio motivazionale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 14, 23, 34, 56 e 57
Le disposizioni riguardano i poteri del giudice tributario, il contraddittorio, i limiti delle domande e delle eccezioni e il litisconsorzio. Il giudice può qualificare autonomamente i fatti dedotti e non è necessario il litisconsorzio con la società emittente della fattura, poiché il rapporto tributario della società utilizzatrice è autonomo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
La Corte ha distinto tra violazioni di legge, errori nella valutazione delle prove e vizi motivazionali, dichiarando inammissibili le censure che non colpivano la reale ratio decidendi o non rispettavano il principio di autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione dimostra l'antieconomicità di un'operazione, tale circostanza può costituire un indizio di sovrafatturazione, inesistenza parziale dell'operazione o difetto di inerenza.
- In presenza di contestazioni sull'importo dei costi, il contribuente deve provare concretamente l'effettività delle prestazioni, la loro utilità per l'impresa e la congruità del corrispettivo; contratto, fattura, pagamento e corretta registrazione contabile, considerati isolatamente, possono non essere sufficienti.
- I rapporti tra società controllante e controllata non sono automaticamente gratuiti né simulati. Tuttavia, proprio perché sono rapporti tra soggetti collegati, la contribuente deve documentare con particolare precisione servizi, modalità di esecuzione, risorse impiegate e criteri di determinazione del compenso.
- Il giudice tributario può qualificare autonomamente i fatti già compresi nella contestazione fiscale, anche utilizzando una qualificazione giuridica diversa da quella impiegata dall'Amministrazione, purché non introduca una pretesa tributaria fondata su fatti nuovi.
- La regolarità formale delle fatture e l'esistenza di un contratto non impediscono il disconoscimento fiscale di costi non adeguatamente provati o manifestamente sproporzionati rispetto alle prestazioni rese.
- Nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere o indicare con precisione i documenti decisivi e la loro collocazione processuale; il mancato rispetto del principio di autosufficienza può comportare l'inammissibilità delle censure.
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