Sentenza del 11/08/2017 n. 20023 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato l'annullamento, in favore della contribuente, di un avviso di accertamento. L'accertamento riguardava, da un lato, il recupero a tassazione di maggiori ricavi, calcolati confrontando le ore di manodopera effettuate con quelle fatturate, e, dall'altro, la deducibilità di costi indicati come spese di pubblicità, che l'Ufficio riteneva in parte spese di rappresentanza, soggette a limiti di deducibilità, e in parte prive dei requisiti di certezza e determinabilità. L'Agenzia ha denunciato la nullità o insufficienza della motivazione della sentenza e l'omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione sia delle ore non fatturate sia della qualificazione dei costi pubblicitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo, relativo alla pretesa assoluta inadeguatezza della motivazione, e il secondo motivo, perché diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Commissione regionale aveva qualificato i costi come spese di pubblicità con la sola affermazione apodittica che si trattava di spese pubblicitarie, senza spiegare il percorso logico e giuridico seguito. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, i requisiti della sentenza tributaria e l'obbligo di motivazione. La Corte ha escluso che la motivazione della sentenza fosse totalmente mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente oppure presenti una contraddittorietà insanabile tale da impedire di comprendere le ragioni della decisione.
Richiamato in tema di contenuto e motivazione della sentenza; nel caso concreto non è stata riconosciuta una carenza motivazionale assoluta tale da determinare la nullità.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Il n. 4 consente di denunciare la nullità della sentenza, mentre il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Quest'ultimo non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74
La norma, richiamata nell'accertamento, disciplina la deducibilità delle spese di rappresentanza entro determinati limiti. La qualificazione concreta delle spese come pubblicità o rappresentanza deve essere adeguatamente motivata.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014
"La mancanza della motivazione si configura quando la motivazione manchi del tutto ... ovvero essa formalmente esiste come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla"
La motivazione insufficiente non determina automaticamente la nullità della sentenza: occorre una carenza radicale, una motivazione solo apparente o una contraddittorietà insanabile.
Cass. n. 9113 del 2012
"Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza ... quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica"
Una decisione è viziata quando enuncia soltanto il risultato senza esporre gli elementi e il ragionamento logico-giuridico che lo sostengono, impedendo il controllo sulla correttezza della decisione.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia breve o non convincente: la nullità per difetto di motivazione richiede una motivazione del tutto assente, apparente o insanabilmente contraddittoria.
- Il giudizio di legittimità non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; una censura formulata come vizio di motivazione è inammissibile se mira sostanzialmente a rivalutare il materiale probatorio.
- Quando il giudice qualifica fiscalmente una spesa, ad esempio come pubblicitaria anziché di rappresentanza, deve indicare gli elementi concreti e il ragionamento giuridico che giustificano tale qualificazione.
- Una motivazione meramente assertiva, che si limiti a dire che una spesa è deducibile senza esaminare documentazione, natura, finalità e collegamento con l'attività d'impresa, può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
- L'accoglimento di un motivo non implica necessariamente la vittoria definitiva del ricorrente: se la cassazione rinvia la causa, il giudice di merito dovrà riesaminare il punto controverso e potrà confermare o modificare l'esito.
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