Sentenza del 11/08/2017 n. 20022 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia con due motivi. Il primo riguardava la presunta omessa motivazione sull'aliquota IVA applicabile ai costi sostenuti dal Consorzio e ribaltati sulle consorziate, nonché sulle spese di manutenzione, sostenendo che dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria del 20% anziché quella ridotta del 10%. Il secondo riguardava la deducibilità dei costi per carburante, contestata perché le schede carburanti non riportavano tutte le indicazioni obbligatorie, tra cui i chilometri percorsi e il numero di targa del veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura riguardasse in realtà una valutazione giuridica e non un vizio di motivazione, e comunque rilevando che la CTR aveva motivato sia sull'applicazione dell'aliquota IVA sia sulla natura ordinaria delle manutenzioni. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la deducibilità e la detraibilità dei costi per carburante richiedono il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per le schede carburanti, inclusa l'indicazione chilometrica, non sostituibile con altri documenti. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa è stata rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione riguarda il giudizio di fatto; quando la censura concerne invece l'interpretazione o applicazione della legge, deve essere proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Quando l'errore riguarda soltanto la motivazione in diritto, esso può essere corretto dalla Corte senza necessariamente cassare la decisione.
Art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina i requisiti della motivazione delle sentenze tributarie, ma non consente di utilizzare il vizio motivazionale per ottenere una nuova valutazione del merito o delle questioni esclusivamente giuridiche.
Art. 23-bis, L. n. 584/1977
È richiamato con riferimento alla costituzione del consorzio per la gestione dell'attività oggetto dell'appalto; la CTR ha ritenuto che il Consorzio svolgesse direttamente l'attività, applicando il regime IVA collegato all'oggetto dell'operazione.
Art. 4, D.P.R. n. 444/1997
Impone il rispetto dei requisiti formali e contenutistici delle schede carburanti, necessari per la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA relativa.
D.M. 7 giugno 1977
Stabilisce il modello e gli elementi obbligatori delle schede carburanti; l'indicazione dei chilometri e degli altri dati identificativi ha funzione di controllo e prevenzione di comportamenti elusivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere tra errore di fatto e errore di diritto: contestare l'interpretazione della normativa sotto il profilo dell'insufficiente motivazione può comportare l'inammissibilità del motivo.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, se la motivazione è esistente, logica e coerente con gli elementi acquisiti.
- Per dedurre costi e detrarre l'IVA relativa ai carburanti non basta dimostrare che la spesa sia effettiva e inerente: devono essere rispettati anche gli adempimenti documentali prescritti dalla legge.
- Le indicazioni obbligatorie nelle schede carburanti, inclusa l'indicazione chilometrica prevista dalla disciplina applicabile, hanno carattere sostanziale e non possono essere normalmente sostituite da documentazione alternativa.
- L'accoglimento anche di un solo motivo di ricorso può comportare la cassazione parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito per una nuova decisione limitata al punto accolto.
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