Sentenza del 11/08/2017 n. 20019 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, sostenendo che la rettifica dei redditi relativi a sei vendite immobiliari non fosse fondata esclusivamente sul valore normale degli immobili, ma anche su dati presuntivi ricavati da banche dati, atti pubblici, stipula di mutui, documentazione contabile e presunte incongruenze nei conti correnti e nel conto soci. Con il secondo motivo lamentava inoltre l'insufficienza della motivazione sulla valutazione degli immobili e sull'antieconomicità della gestione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha chiarito che, a seguito della normativa sopravvenuta, lo scostamento dal valore normale o dai valori OMI non costituisce da solo una presunzione sufficiente per rettificare i corrispettivi dichiarati. L'accertamento deve basarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto l'Ufficio non aveva riprodotto né adeguatamente illustrato il contenuto dell'avviso di accertamento e degli atti posti a fondamento della pretesa, né aveva dimostrato in modo autosufficiente le dedotte incongruenze e l'antieconomicità. Anche il solo parametro OMI è stato ritenuto insufficiente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-bis
presunzione legale, ovviamente relativa, di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene
La presunzione secondo cui il corrispettivo dichiarato corrisponde al valore normale non può essere utilizzata, dopo il ripristino del quadro normativo precedente, come fondamento automatico e sufficiente della rettifica fiscale.
Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale
La norma ha eliminato la presunzione legale fondata sul valore normale, con effetto retroattivo secondo la giurisprudenza richiamata, imponendo all'Amministrazione di dimostrare l'occultamento dei ricavi mediante elementi presuntivi qualificati.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e all'omesso o insufficiente esame della motivazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente per cassazione di indicare e riprodurre in modo autosufficiente il contenuto degli atti e dei documenti sui quali fonda le proprie censure. La mancata riproduzione dell'avviso di accertamento e degli elementi probatori ha impedito il controllo delle contestazioni.
Art. 378 c.p.c.
Riguarda il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Lo scostamento tra il prezzo dichiarato per una vendita immobiliare e il valore normale o il valore OMI non è, da solo, sufficiente a giustificare una rettifica fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria deve indicare e dimostrare una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, come movimentazioni finanziarie, documenti di mutuo, comparabili attendibili o altre circostanze concrete.
- I valori OMI possono costituire un elemento indiziario, ma non una prova automatica del maggior prezzo effettivamente incassato.
- La deduzione generica di antieconomicità dell'attività non basta: devono essere illustrate le specifiche anomalie e il loro collegamento con ricavi non dichiarati.
- Nel giudizio di cassazione l'Amministrazione deve riportare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti decisivi; affermazioni generiche possono portare al rigetto del ricorso per difetto di autosufficienza.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di ulteriori elementi concreti oltre ai valori OMI e chiedendo che l'Ufficio dimostri effettivamente l'occultamento di corrispettivi.
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