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Sentenza

Sentenza del 11/08/2017 n. 19833 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che i cosiddetti "premi impegnativa" o "overcommission" corrisposti dalla concessionaria al centro media Aegis Media Italia s.p.a. non costituivano il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA. Secondo l'Amministrazione, mancava un rapporto contrattuale sinallagmatico: Aegis non era obbligata a procacciare clienti, a svolgere attività di intermediazione o a raggiungere determinati volumi di fatturato. Il premio dipendeva soltanto dal verificarsi di un evento futuro e incerto, ossia il superamento di una soglia di fatturato. Pertanto, le somme dovevano essere qualificate come cessioni di denaro non soggette a IVA e l'IVA indicata nelle fatture non era detraibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il diritto alla detrazione IVA presupponga l'esistenza effettiva di un'operazione imponibile. Perché vi sia una prestazione di servizi soggetta a IVA deve esistere un rapporto giuridico dal quale derivino obblighi reciproci e un nesso diretto tra una prestazione individualizzabile e il compenso. Nel caso concreto non risultava alcuna obbligazione di facere a carico del centro media, né una responsabilità per mancato procacciamento di clienti o mancato raggiungimento del fatturato. Il premio è stato quindi qualificato come attribuzione monetaria unilaterale, non come corrispettivo di servizi, e come tale fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 2, comma 3, lett. a)

    Le cessioni di denaro e le attribuzioni monetarie che non costituiscono corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 3, comma 1

    costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...

    L'imponibilità IVA delle prestazioni di servizi richiede un corrispettivo collegato direttamente a una prestazione individuabile e l'esistenza di un rapporto giuridico con attribuzioni reciproche.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 6, 19 e 21

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, il momento di effettuazione delle prestazioni, il diritto alla detrazione e gli obblighi di fatturazione. La detrazione è ammessa solo per l'IVA effettivamente dovuta su operazioni imponibili reali.

  • Sesta Direttiva 77/388/CEE, artt. 2, par. 1, lett. c), e 6, par. 1

    sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso

    Una prestazione è imponibile solo se effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo e se esiste un nesso diretto tra il servizio e il compenso.

  • Codice civile, art. 1754

    La disciplina della mediazione non è applicabile quando manca la necessaria terzietà e quando non è dimostrato un effettivo incarico di intermediazione remunerato.

  • Codice civile, artt. 1333, 1355, 1362 e 2697

    La Corte ha qualificato l'accordo come proposta o contratto unilaterale sottoposto a condizione sospensiva, ha escluso l'applicazione della nullità per condizione meramente potestativa e ha ribadito che la parte che pretende la detrazione deve provare i presupposti del proprio diritto, interpretando il rapporto secondo la reale volontà e struttura contrattuale.

Massime di principio

  • La mera indicazione dell'IVA in fattura non dimostra che l'imposta sia dovuta né consente automaticamente la detrazione: occorre provare l'esistenza effettiva di una cessione o prestazione imponibile.
  • Un bonus o premio commerciale è soggetto a IVA solo se costituisce il corrispettivo diretto di un servizio specifico, previsto da un rapporto giuridico vincolante e accompagnato da obblighi reciproci.
  • Se il pagamento dipende esclusivamente dal raggiungimento di un risultato o di una soglia di fatturato, senza obbligo del beneficiario di svolgere una determinata attività e senza responsabilità per il mancato risultato, tende a essere qualificato come attribuzione monetaria fuori campo IVA.
  • Per distinguere un premio da una provvigione occorre verificare la realtà economica dell'operazione, il contenuto degli accordi, gli obblighi effettivamente assunti e il nesso diretto tra attività svolta e pagamento; la sola denominazione contrattuale o contabile non è decisiva.
  • In caso di contestazione, il contribuente che detrae l'IVA deve documentare concretamente il servizio ricevuto, l'obbligo del prestatore, i criteri di remunerazione e il collegamento tra prestazione e compenso.

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