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Sentenza

Sentenza del 11/08/2017 n. 20018 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO Tassa cd. di sbarco e di imbarco - Disciplina ex art. 28 l. n. 84 del 1994 - Natura - Imposta doganale - Esclusione - Natura di tributo interno - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato l'avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento relativi alla tassa portuale sulle operazioni di imbarco e sbarco effettuate tra marzo 1998 e agosto 2002. Ha dedotto, tra l'altro, la decadenza triennale dell'Amministrazione, la prescrizione, il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio, l'insussistenza dei presupposti impositivi per le piattaforme offshore, l'illegittimità della norma interpretativa del 2006 e l'incompatibilità della tassa con il diritto dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le censure sulla prescrizione, sul contraddittorio e sulla compatibilità unionale della tassa, qualificandola come tributo interno e non come imposta doganale. Ha quindi escluso l'applicazione dei termini decadenziali propri dei diritti doganali e ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale, interrotta dall'invito al pagamento del 13 febbraio 2003. Ha invece accolto i motivi dal terzo al sesto, precisando che la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, ha natura di interpretazione autentica e che la tassa può applicarsi anche a piattaforme, boe, pontili e terminali offshore, purché ricadenti in un'area portuale o, in mancanza, nella competenza territoriale dell'Autorità marittima. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per verificare concretamente la collocazione dei terminali e i presupposti territoriali dell'imposizione.

Norme richiamate

  • Legge n. 82 del 1963, art. 33

    Tassa sulle merci sbarcate e imbarcate

    La tassa portuale sulle merci costituisce un tributo interno collegato all'utilizzazione dell'area portuale e al finanziamento delle funzioni pubbliche portuali, non un dazio o un'imposta doganale.

  • Legge n. 84 del 1994, art. 28, comma 6

    La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate ... viene estesa a tutti i porti

    La tassa è applicabile in tutti i porti; il suo gettito spetta all'autorità portuale o, in mancanza, allo Stato.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 986

    Le navi ... e le merci imbarcate e sbarcate ... in zone o presso strutture di ormeggio ... quali ... piattaforme, boe, torri e punti di attracco ... sono soggette ... alle tasse sulle merci

    La disposizione è norma di interpretazione autentica e chiarisce retroattivamente che il tributo riguarda qualsiasi approdo o struttura di ormeggio, anche privata e offshore, purché inserita nell'ambito portuale o marittimo rilevante.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84

    Non si applica alla tassa portuale il termine decadenziale triennale previsto per i diritti doganali, perché la tassa non ha natura doganale.

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5

    Le garanzie e i termini propri degli accertamenti doganali non sono applicabili automaticamente a un tributo portuale interno.

  • Codice civile, art. 2946

    I diritti relativi alla tassa portuale sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, suscettibile di interruzione mediante un atto idoneo, come un invito al pagamento.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, comma 7

    Per i tributi interni non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; nel caso concreto, l'invito al pagamento aveva comunque consentito il confronto con la contribuente.

  • TFUE, artt. 28, 30, 36 e 56; regolamento CE n. 4055/86

    La tassa non viola la libera circolazione delle merci o dei servizi perché non è un onere doganale sul passaggio della frontiera, ma un contributo interno collegato ai costi e alle funzioni pubbliche dell'area portuale. La censura sulle aliquote differenziate è stata dichiarata inammissibile per carenza di allegazioni concrete.

  • Codice di procedura civile, art. 267 TFUE e art. 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia richiede una contestazione specifica, completa e rilevante; in assenza dell'indicazione delle aliquote, dei fatti e della disciplina concretamente applicata, la richiesta è inammissibile.

Massime di principio

  • Una tassa applicata alle merci per operazioni di imbarco o sbarco può essere qualificata come tributo interno, anziché doganale, quando non dipende dal semplice attraversamento della frontiera e il gettito finanzia funzioni pubbliche portuali o statali.
  • Quando il tributo è interno, non si applicano automaticamente i termini decadenziali e le garanzie procedurali previsti per i diritti doganali; in linea generale opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • La tassa portuale può gravare anche su operazioni svolte presso terminali privati o strutture offshore, non essendo necessario che l'operazione avvenga in un porto fisico tradizionale.
  • Il presupposto territoriale resta essenziale: la struttura deve trovarsi nell'area portuale delimitata dall'autorità competente oppure, in assenza di autorità portuale, nella circoscrizione dell'autorità marittima, entro i limiti del mare territoriale.
  • Una norma qualificata come interpretazione autentica può applicarsi anche a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore se conferma una delle interpretazioni già plausibili della disciplina originaria.
  • Le contestazioni di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea devono indicare in modo preciso la norma applicata, le aliquote, il trattamento comparabile e la concreta discriminazione; allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria del contribuente: indica che la decisione precedente è stata annullata e che il giudice di rinvio deve riesaminare gli aspetti indicati dalla Corte.

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