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Sentenza

Sentenza del 11/08/2017 n. 20021 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

T. Spa ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle dogane aveva richiesto 1.713.502,71 euro per tasse portuali e di movimentazione relative a prodotti petroliferi imbarcati e sbarcati tra marzo 1998 e agosto 2002. In Cassazione la società ha contestato, tra l'altro, la tardività dell'accertamento, il difetto di motivazione e di contraddittorio, l'applicabilità retroattiva della legge n. 296 del 2006, comma 986, la legittimità costituzionale della norma e la compatibilità della tassa portuale con il diritto dell'Unione europea. Ha inoltre sostenuto che i terminali marittimi R1 e R2 non fossero compresi nella circoscrizione dell'autorità portuale competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e il settimo motivo, ritenendo che la tassa portuale sia un tributo interno soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, per il quale non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale e che non sia incompatibile, in linea di principio, con il diritto dell'Unione europea. Ha invece accolto i motivi dal terzo al sesto, stabilendo che la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, ha natura di interpretazione autentica e che la tassa può applicarsi anche a scali, approdi, piattaforme e terminali marittimi privati o off-shore, purché situati in un'area portuale istituita con decreto ministeriale o, in mancanza, nella circoscrizione dell'autorità marittima entro il limite del mare territoriale. Poiché la CTR non aveva verificato la concreta collocazione dei terminali R1 e R2, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 82 del 1963, art. 33, come modificata dalla legge n. 84 del 1994, art. 28, comma 6

    La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate viene estesa a tutti i porti; per i porti privi di autorità portuale il gettito affluisce al bilancio dello Stato.

    La tassa portuale è un tributo interno, non un'imposta doganale, e si collega all'esistenza di un ambito portuale o marittimo, non necessariamente all'utilizzo di uno specifico servizio reso in modo corrispettivo.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 982, 985 e 986

    Le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.

    La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica, non innovativa. Essa conferma retroattivamente che la tassa si applica a qualunque approdo o struttura di ormeggio, anche privata o off-shore, purché rientrante in un'area portuale o nella competenza dell'autorità marittima.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5

    Le disposizioni sui termini propri degli obblighi doganali non si applicano alla tassa portuale, poiché questa ha natura di tributo interno e non doganale.

  • Codice civile, art. 2946

    Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    La pretesa relativa alla tassa portuale è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; l'invito al pagamento può interrompere la prescrizione.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, comma 7

    Per i tributi interni non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, salvo una specifica previsione normativa; nel caso concreto, l'avviso di pagamento già notificato è stato ritenuto sufficiente a garantire il confronto procedimentale.

  • Legge n. 84 del 1994, artt. 4, 5, 6 e 28

    L'ambito portuale può comprendere aree e approdi più ampi del porto in senso stretto; la delimitazione può derivare da decreto ministeriale oppure, in assenza di autorità portuale, dalla competenza dell'autorità marittima.

  • Articoli 28, 30, 36 e 56 TFUE e regolamento CE n. 4055/86

    La tassa portuale non è stata ritenuta incompatibile in astratto con la libera circolazione, poiché può rappresentare un onere collegato ai vantaggi generali derivanti dall'utilizzazione e dalla manutenzione delle acque e delle infrastrutture portuali. Una contestazione discriminatoria richiede però la precisa indicazione di aliquote, operazioni e differenze di trattamento.

Massime di principio

  • Una tassa portuale sulle merci può essere dovuta anche quando l'imbarco o lo sbarco avviene presso terminali privati, piattaforme o strutture off-shore, non essendo necessario che l'operazione si svolga in un porto pubblico in senso stretto.
  • Il presupposto decisivo è la collocazione dell'approdo in un'area portuale delimitata da decreto ministeriale oppure, in assenza di autorità portuale, nella circoscrizione dell'autorità marittima e comunque entro il mare territoriale.
  • La qualificazione di una norma come interpretazione autentica può renderne applicabile il significato anche a periodi precedenti, purché tale significato fosse già una delle letture plausibili della disciplina originaria.
  • Per i tributi interni non opera automaticamente l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; occorre verificare se una norma specifica lo imponga o se l'amministrazione abbia comunque garantito concretamente la possibilità di contestare la pretesa.
  • Le eccezioni di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea devono essere formulate indicando con precisione le aliquote, le operazioni comparabili e il concreto effetto discriminatorio; allegazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.
  • In una controversia simile, la verifica della delimitazione geografica dell'area portuale o marittima è un accertamento decisivo: se l'approdo è esterno a ogni circoscrizione rilevante, la tassa non è applicabile.

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