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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33399/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per maggiori imposte IRES, IVA e IRAP relative all’anno 2006, fondato sulle risultanze di un processo verbale della Guardia di Finanza. Nel corso della verifica era stata rinvenuta documentazione extracontabile presso l’abitazione della madre del legale rappresentante della società, a seguito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica ritenuta dalla CTR illegittima perché basata, secondo i giudici di merito, su una delazione anonima e quindi priva di gravi indizi di violazioni fiscali. L’Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: nei primi due denuncia violazione degli artt. 52 d.P.R. 633/1972 e 33 d.P.R. 600/1973 e nullità per violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la società non fosse legittimata a contestare l’autorizzazione rilasciata per l’accesso domiciliare presso un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale; con il terzo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato come segnalazione anonima un esposto dettagliato proveniente da una ex dipendente; con il quarto motivo ripropone la medesima censura come violazione di legge e dell’art. 2727 c.c., contestando la valutazione del materiale istruttorio compiuta dalla CTR.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondati i primi due motivi perché, in tema di accertamento tributario, il contribuente è legittimato a impugnare insieme all’atto impositivo anche gli atti istruttori prodromici che ne abbiano determinato la formazione, compresa l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare ex art. 52 d.P.R. 633/1972 richiamato dall’art. 33 d.P.R. 600/1973, anche se riferita a un soggetto terzo estraneo alla verifica. Dichiara inammissibile e comunque infondato il terzo motivo perché maschera sotto l’art. 360 n. 5 c.p.c. una critica alla valutazione delle prove e al contenuto del documento esaminato dalla CTR, non un omesso esame di un fatto storico decisivo. Dichiara parimenti inammissibile il quarto motivo, che ripropone la medesima censura come violazione di legge, ma in realtà mira a contestare l’apprezzamento del documento e non l’erronea sussunzione di un fatto pacifico. La ricorrente è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso domiciliare richiede gravi indizi di violazioni tributarie; la sua legittimità può essere scrutinata dal giudice tributario quando l’atto prodromico incide sulla pretesa impositiva e viene impugnato insieme all’avviso di accertamento.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    La disciplina delle imposte dirette richiama il meccanismo di accesso domiciliare e consente il controllo giudiziale dell’atto istruttorio prodromico nel giudizio sull’atto impositivo.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte esclude il difetto di legittimazione ad agire della contribuente, affermando che essa può contestare l’illegittimità dell’atto istruttorio quando esso confluisce nella sequenza procedimentale che conduce all’accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare il mero dissenso sulla valutazione del contenuto della prova; può rilevare solo una vera violazione di legge o errore di sussunzione su fatto incontrovertibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare un errore di percezione del contenuto oggettivo della prova o la violazione dell’art. 115 c.p.c., non la mera critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro per censurare l’eventuale errore di percezione sul contenuto oggettivo di un documento considerato dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte esclude che la censura investa realmente il governo delle presunzioni, trattandosi invece di contestazione della valutazione del documento e della ricostruzione del fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Viene richiamato il limite del vizio in presenza di doppia conforme, che rende inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. nei casi previsti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e la giurisdizione del giudice tributario investe anche gli atti del procedimento che hanno portato all’atto finale, nei limiti dei motivi dedotti dal contribuente.

  • L. n. 448 del 2001

    È richiamata per spiegare l’ampliamento della giurisdizione tributaria alla legittimità degli atti del procedimento di accertamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contribuente può impugnare insieme all’avviso di accertamento anche gli atti istruttori prodromici che abbiano inciso sulla formazione della pretesa fiscale, compresa l’autorizzazione all’accesso domiciliare rilasciata dal Procuratore della Repubblica.
  • La legittimazione a contestare un atto istruttorio non viene meno perché l’atto sia stato emesso nei confronti di un soggetto terzo, se tale atto confluisce nel procedimento che conduce all’accertamento impugnato; il terzo, per contro, resta eventualmente titolare di autonoma tutela davanti al giudice ordinario se l’atto incide direttamente sui suoi diritti.
  • Il vizio denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica all’apprezzamento delle prove o al contenuto di un documento.
  • Quando la censura riguarda un errore di percezione del contenuto oggettivo di un documento già esaminato dal giudice di merito, il vizio va ricondotto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., non alla violazione di legge sostanziale o al vizio motivazionale.
  • Non costituisce errore di sussunzione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la contestazione che presuppone la revisione del fatto accertato dal giudice di merito anziché l’applicazione di una norma a un fatto pacifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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