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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19200/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Club ha impugnato l'avviso bonario TARSU 2011: contesta la carenza di base normativa per l'anno 2011, la mancata previa notifica dell'avviso di accertamento, la mancata considerazione della stagionalità dell'attività, l'erronea determinazione della superficie tassabile, la parziale attivazione del servizio di raccolta comunale e la conseguente necessità di avvalersi di una ditta per lo smaltimento. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la Commissione regionale ha confermato il rigetto ritenendo tra l'altro che l'art.14, comma 7, D.lgs. 23/2011 consentisse la riscossione della TARSU anche per il 2011, che l'obbligo del previo avviso di accertamento in rettifica fosse venuto meno dall'1.1.2007 per effetto dell'abrogazione dell'art.71, comma 1, D.lgs. 507/1993, che la stagionalità deve risultare da licenza rilasciata e che il contribuente non aveva documentato il non utilizzo del servizio pubblico di raccolta; inoltre ha ritenuto fondati gli accertamenti relativi alla superficie sulla base di prove documentali dell'ufficio tecnico erariale. In Cassazione il Club propone quattro motivi e allega una successiva sentenza del Consiglio di Stato (annullamento delibere tariffe 2008-2009), sostenendo che ciò inciderebbe anche sulle tariffe successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la disciplina transitoria e le proroghe legislative (tra cui il D.L. n.194/2009 e la relativa conversione) e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità consentono l'applicazione della TARSU anche per il 2011; (2) il presunto giudicato derivante da annullamenti riferiti ad annualità diverse non vincola su fatti variabili relativi ad altre annualità; (3) la contestazione sulla stagionalità e sulle superfici è, in massima parte, rilievo di fatto già deciso in sede di merito e il contribuente non ha fornito in cassazione la prova che tali argomentazioni di fatto fossero diverse tra primo e secondo grado (regime della "doppia conforme"), nonché il carattere documentale della prova della stagionalità che il contribuente avrebbe dovuto produrre in sede amministrativa o in denuncia; (4) l'annullamento di delibere tariffarie relative ad anni precedenti non comporta automaticamente la caducazione delle delibere successive non impugnate, perché ciascuna deliberazione è autonoma. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in favore del Comune.

Norme richiamate

  • D.lgs. 23/2011 art. 14 comma 7

    Consente ai Comuni di continuare a riscuotere la TARSU anche per l'anno 2011 nell'ambito della disciplina transitoria; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della TARSU per il 2011.

  • D.L. 208/2008 art. 5

    Richiamato dal ricorrente come vizio di applicazione normativa; la Corte ha ritenuto infondata la censura in relazione alle proroghe e alla ultrattività della disciplina TARSU.

  • D.lgs. 507/1993 art. 66 comma 3

    Stabilisce i presupposti per la considerazione di attività stagionali ai fini della riduzione/esenzione: le attività devono essere esercitate in conformità alla licenza e nel periodo indicato; il giudice ha richiamato l'onere probatorio a carico del contribuente.

  • D.lgs. 507/1993 art. 71 comma 1 (abrogato)

    La Corte ha ricordato che l'abrogazione ha fatto venire meno l'obbligo del previo avviso di accertamento in rettifica a decorrere dall'1.1.2007, avvalorando la validità degli atti notificati.

  • D.L. n. 194/2009 art. 8 comma 3 (convertito dalla L. n. 25/2010)

    Ha prorogato termini per l'introduzione della nuova tariffa; la Corte ha ritenuto che le successive disposizioni e la giurisprudenza abbiano mantenuto in vita la legittimità dell'applicazione della TARSU fino all'effettiva entrata a regime della tariffa integrata.

  • D.L. n. 83/2012 (convertito L. n. 134/2012) e art. 348 ter c.p.c.

    Regime procedurale applicabile al giudizio (appello introdotto dopo l'11/9/2012): la presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado ("doppia conforme") limita l'esame in Cassazione; per l'art. 360 n.5 il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto differenzianti, obbligo non assolto dal ricorrente.

  • Codice Civile art. 2909

    Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato esterno; la Corte ha precisato che il giudicato relativo ad annualità diverse ha efficacia solo rispetto a fatti costanti nel tempo, non su elementi variabili tra annualità.

  • Regolamento TARSU Comune di Pizzo art. 38

    Richiamato dal ricorrente per questioni di disciplina locale sulla determinazione della superficie tassabile; la Corte ha ritenuto inammissibili in sede di legittimità le rinnovate doglianze sui fatti non dimostrate e già decise nei gradi di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012)

    Norma richiamata in punto di contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento integrativo.

Massime di principio

  • La possibilità per i Comuni di applicare la TARSU oltre il termine originario dipende dalla disciplina transitoria e dalle proroghe legislative: la mera scadenza originaria non esclude automaticamente la legittimità degli atti, se la transizione alla nuova tariffa non è stata completata.
  • L'annullamento giudiziale di una delibera tariffaria riferita a un'annualità precedente non determina automaticamente la nullità delle delibere degli anni successivi non impugnate, poiché ogni deliberazione tariffaria è autonoma.
  • Il contribuente che invoca la stagionalità per ottenere riduzioni o esenzioni ha l'onere di dimostrare la corrispondenza tra l'esercizio dell'attività e il periodo indicato nella licenza/autorizzazione; tale prova deve risultare dagli atti amministrativi o dalla denuncia originaria.
  • Il giudicato formatosi su accertamenti relativi ad annualità diverse vincola solo con riferimento a fatti permanenti e non rispetto a elementi variabili (es. modalità/stagionalità dell'attività) che possono mutare tra annualità.
  • Dopo l'abrogazione normativa dell'obbligo del previo avviso, la mancata notifica di un avviso di accertamento antecedente all'abrogazione non comporta automaticamente l'illegittimità degli atti successivi; va valutata la normativa vigente al momento dell'accertamento.
  • In cassazione, ove sussista la 'doppia conforme' (decisioni conformi di primo e secondo grado), il ricorrente che allega omesso esame di fatti decisivi deve indicare esplicitamente le differenze di fatto tra i due gradi per rendere ammissibile il motivo ex art. 360 n.5 c.p.c.

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