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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18883/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di rettifiche fiscali connesse a operazioni ritenute inesistenti e a errata contabilizzazione. In particolare: acquisto di un impianto di acciaieria da IMI Sud per €1.800.000 effettuato dalla contribuente (marzo 2003) e una successiva fattura/contratto che documentava una presunta rivendita a Otium Ltd per €3.800.000 (operazione poi ritenuta non perfezionata/inesistente). Controversie collegate: (i) indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con società in Paesi a fiscalità privilegiata (art.110 TUIR e decreti ministeriali attuativi, con riferimento alla Svizzera black list), (ii) deducibilità di interessi passivi su finanziamenti soci (art.98 TUIR, thin capitalization), (iii) contestata ripresa a tassazione/IVA su fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti e doglianze sulla possibile applicazione del reverse charge (art.26 e art.74 DPR 633/1972), e (iv) errata iscrizione nelle rimanenze iniziali del costo dell'impianto (1.800.000 vs 3.800.000) per effetto della contabilizzazione di una vendita fittizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo principale (collegato all'applicabilità dell'art.110 TUIR con riferimento a Intersteel AG), in quanto il giudice d'appello ha correttamente accertato che non era provata l'esistenza di un regime fiscale privilegiato per la controparte svizzera. Tuttavia ha accolto il secondo motivo principale (relativo alla motivazione apparente con riferimento all'errata contabilizzazione e alla qualificazione delle operazioni per l'anno 2006) ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente motivato la conferma della decisione di primo grado e non abbia affrontato compiutamente i motivi di appello dell'Ufficio. Analogamente ha accolto i motivi incidentali dei controricorrenti (sull'indeducibilità degli interessi ai sensi dell'art.98 TUIR e sulla omissione di riesaminare la questione IVA/reverse charge), constatando motivazione apparente e omessa valutazione delle censure. Conseguenza: la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame; le spese di giudizio saranno regolate dal nuovo giudice.

Norme richiamate

  • art. 110 TUIR

    La disposizione, nella formulazione ratione temporis, esclude la deducibilità di componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; la Corte ha ritenuto che per applicarla occorre prova che la controparte rientri nei tipi indicati dai decreti attuativi (black list) e che tale prova non fosse fornita nel caso di Intersteel AG

  • decreto ministeriale 23 gennaio 2002 (e modificato dal d.m. 22 marzo 2002)

    artt. 1 e 3, comma 1, n.13

    Attua l'art.110 TUIR individuando paesi e tipologie di soggetti (es. determinate società svizzere) con regimi privilegiati; la Corte ha richiamato che non è sufficiente l'asserzione dell'Ufficio senza prova che la società fosse tra quelle individuate

  • art. 98 TUIR

    Norma sul thin capitalization che limita la deducibilità degli oneri finanziari; la Corte ha censurato la sentenza d'appello per carenza motivazionale, essendo oscura la ratio con cui sono stati applicati i limiti

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina la rettifica delle operazioni IVA mediante note di credito: la rettifica è ammessa solo se l'operazione rettificata è un'operazione reale e non inesistente; la contestazione riguardava l'impossibilità di storno se la cessione era oggettivamente inesistente

  • art. 8, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 633/1972

    Richiamata in relazione alla fattura non imponibile (cessione fuori campo o non soggetta), citata nel contesto della fattura emessa per €3.800.000

  • art. 74, comma 7 d.P.R. n. 633/1972

    Norma sul reverse charge per talune cessioni (tra cui materiali ferrosi nella formulazione ratione temporis): la Corte ha richiamato che la CTR non ha esaminato se le cessioni fossero soggette al reverse charge o fuori campo per territorialità

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Regola i requisiti di specificità dell'appello; la Corte ricorda che l'inammissibilità per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e che la CTR ha omesso il necessario esame di merito delle censure relative all'IVA

  • art. 360 c.p.c.

    Motivo di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata da motivazione apparente e insufficiente

Massime di principio

  • Per escludere la deducibilità di costi per operazioni con controparti in Paesi a fiscalità privilegiata è necessaria prova specifica che la controparte rientri nelle fattispecie individuate dai decreti attuativi; la generica affermazione non basta.
  • Se l'Amministrazione sostiene l'inesistenza oggettiva di una cessione che ha influito sul valore delle rimanenze, deve precisare l'ambito temporale e l'esatto oggetto della contestazione (es. quale annualità e quale effetto contabile) e il giudice d'appello deve esporre, anche sinteticamente, le ragioni per le quali conferma o riforma la decisione di primo grado.
  • La rettifica IVA tramite nota di credito (art.26 DPR 633/1972) è possibile solo se l'operazione da rettificare è considerata reale; se l'operazione è ritenuta inesistente per simulazione, non opera il semplice meccanismo di storno contabile.
  • La qualificazione di operazioni come 'estero su estero' (fuori campo per territorialità) o l'applicazione del reverse charge devono essere esaminate nel merito dall'organo giudicante quando dedotte in appello; l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va applicata restrittivamente.
  • In tema di thin capitalization (art.98 TUIR) l'applicazione di limiti alla deducibilità degli interessi richiede motivazione specifica e prova degli elementi fattuali posti a base dell'applicazione della norma.
  • Il giudice d'appello può motivare 'per relationem' alla decisione di primo grado, ma ciò è ammesso solo se esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione; altrimenti la motivazione è apparente e la sentenza è cassabile.

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