Cassazione Civile, Sentenza n. 19202/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso bonario Tarsu relativo all'anno 2009: si contestava la mancata previa notifica di avviso di accertamento, la mancata considerazione della stagionalità dell'attività alberghiera, l'erronea determinazione della superficie tassabile e la parziale erogazione del servizio di raccolta rifiuti (obbligo per il club di avvalersi di una ditta privata per lo smaltimento). Proceduralmente il ricorso era stato respinto in primo e secondo grado; la controversia ha riguardato inoltre la rilevanza di precedenti atti annullati (giudicato esterno) e l'effetto di una successiva sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato delibere comunali sulle tariffe Tarsu per anni collegati (2008-2009).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi riguardanti il giudicato esterno, la stagionalità e la determinazione della superficie, ritenendo che: il giudicato su annualità diverse non vincola su fatti variabili; il contribuente deve allegare/documentare la stagionalità in sede di denuncia originaria o variazione; e che molte questioni erano ricognizioni di fatto non riesaminabili in cassazione. Tuttavia la Corte ha parzialmente accolto i motivi terzo e quarto con riferimento all'effetto dell'annullamento amministrativo delle delibere tariffarie: avendo il Consiglio di Stato annullato la delibera tariffaria, il giudice tributario non poteva limitarsi ad annullare l'avviso ma doveva individuare e applicare la disciplina tariffaria vigente anteriormente (art.69 d.lgs. 507/1993) e rideterminare la tariffa. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, per rideterminare la tariffa secondo quanto indicato. La Corte ha altresì ordinato che il giudice del rinvio decida sulle spese, compresa la fase di legittimità.
Norme richiamate
D.lgs. n. 507/1993, art. 71 comma 1
richiamata nella parte che prevedeva il previo avviso di accertamento
La Corte rileva che l'obbligo del previo avviso di accertamento in rettifica è venuto meno per l'anno 2009 in virtù dell'abrogazione dell'art.71 comma 1 operata dalla legge n.296/2006; dunque l'eccezione relativa all'assenza dell'avviso non è vincolante per quell'annualità
D.lgs. n. 507/1993, art. 66 comma 3 lett. c)
norma sulla riduzione/esenzione per attività alberghiere stagionali
La riduzione per stagionalità si applica solo se l'attività è esercitata conformemente alla licenza e per il periodo da essa indicato; il contribuente deve produrre la relativa licenza per far valere la stagionalità
riferimento alla determinazione della superficie tassabile
La quantificazione della superficie è questione di fatto e necessità probatoria: il contribuente deve dimostrare documentalmente le superfici contestate; reclamo in cassazione che implichi revisione di accertamenti di fatto è inammissibile salvo specifiche eccezioni
D.lgs. n. 507/1993, art. 69 comma 1 ultimo periodo
applicazione della tariffa precedentemente vigente
Se il regime tariffario è annullato dal giudice amministrativo, il giudice tributario deve applicare la tariffa precedentemente vigente e rideterminare la pretesa tributaria sulla base di quella disciplina, non limitandosi al mero annullamento dell'avviso
D.L. n. 83/2012 (conv. L. n.134/2012) e art. 348-ter c.p.c.
disciplina sulla "doppia conforme" e limiti dell'impugnazione in cassazione per le appelli introdotti dopo l'11/09/2012
Per i casi di 'doppia conforme' il ricorrente in cassazione che impugna per omesso esame di fatto (art.360 n.5 c.p.c.) deve indicare le ragioni di fatto poste alla base delle due decisioni e dimostrare che sono diverse; in mancanza il motivo è inammissibile
Codice di procedura civile, art. 360 nn. 3 e 5
rimessione per violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo
La Corte ha esaminato i motivi alla luce dei limiti di questi rimedi: i motivi di diritto (n.3) sono valutati entro i limiti della materia di diritto e i motivi per omesso esame di fatti decisivi (n.5) sono assoggettati all'onere probatorio e alle regole della 'doppia conforme' per gli appelli introdotti dopo il 2012
Codice di procedura civile, art. 380
memoria e fatti nuovi sopravvenuti
La Corte ha preso in considerazione la memoria ex art.380 contenente il fatto nuovo (sentenza del Consiglio di Stato) e ne ha valutato l'effetto sulla disciplina tariffaria applicabile
Massime di principio
- Il giudicato formato su annualità diverse non vincola automaticamente su elementi variabili di anno in anno: il ne bis in idem vale per fatti stabili, non per circostanze che possono cambiare (es. periodi di esercizio dell'attività).
- Per ottenere riduzioni per stagionalità delle imposte periodiche il contribuente deve produrre e allegare in sede amministrativa o nella denuncia le licenze/autorizzazioni che attestano il periodo stagionale; in assenza di tale documentazione la circostanza non è efficacemente deducibile in sede di impugnazione dell'atto impositivo.
- Dove una delibera comunale che ha determinato la tariffa viene annullata dal giudice amministrativo, il giudice tributario è tenuto a rideterminare la pretesa tributaria applicando la tariffa precedentemente vigente (art.69 DLgs. 507/1993) e non può semplicemente limitarsi ad annullare l'avviso; ciò può favorire il contribuente se la tariffa precedente è più favorevole, oppure confermare l'obbligo contributivo secondo la disciplina valida.
- Negli appelli decisi con doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello conformi) il ricorso in cassazione per omesso esame di fatto è sottoposto a condizioni più stringenti: il ricorrente deve dimostrare che le basi fattuali delle due decisioni sono diverse e indicare precisamente i fatti che si ritiene non siano stati valutati.
- Le questioni di fatto relative a misurazioni di superfici e presupposti materiali dell'imposta sono soggette a prova documentale; la cassazione è in genere inammissibile per chiedere la riconsiderazione di valutazioni probatorie del giudice del merito salvo errori di diritto o travisamento documentale macroscopico.
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