Cassazione Civile, Sentenza n. 19067/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della validità della notifica dell'avviso a comparire per il contraddittorio endoprocedimentale e dell'avviso di accertamento per gli anni 2003, eseguite ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente deduceva che non sussistesse irreperibilità assoluta in quanto la sede della sua ditta era sita in Roma, via Cavour 148, e dunque la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme ordinarie
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che la notifica ai sensi dell'art. 60, lett. e), DPR 600/1973 è legittima se il notificatore ha accertato l'irreperibilità assoluta (assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale) e ha effettuato ricerche nel Comune. Ha osservato che il ricorrente non ha rispettato gli obblighi di specificità richiesti per la cassazione: non ha trascritto la parte rilevante della relata né prodotto e indicato in modo utile la visura camerale richiamata in ricorso, né ha mostrato dove e come tale documento fosse stato prodotto nei gradi di merito. Di conseguenza la dedotta esistenza della sede in via Cavour 148 è rimasta mera allegazione non documentata e la CTR ha legittimamente ritenuto valida la notifica. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state imposte spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 60, lett. e)
Consente la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria in caso di irreperibilità assoluta. La Corte precisa che prima di applicarla il notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per accertare l'effettiva irreperibilità (assenza di abitazione, ufficio o azienda).
codice di procedura civile, art. 140
Riferimento alla disciplina ordinaria delle notifiche. La Corte segnala la scelta tra forme ordinarie ex art. 140 c.p.c. e la speciale disciplina fiscale ex art. 60 DPR 600/1973 in caso di irreperibilità.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Motivo di cassazione invocato dal ricorrente per presunta violazione e falsa applicazione delle norme sulla notifica; la Corte lo dichiara infondato per carenza di specificità probatoria.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Riferito dalla Corte come possibile vizio relativo all'omesso esame di documentazione; tuttavia la Corte evidenzia che per denunciare omissione di esame si richiede che il documento sia stato prodotto in modo identificabile e decisivo, con gli oneri di indicazione previsti dall'art. 366 c.p.c.
codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Impone al ricorrente che lamenta la mancata considerazione di atti o documenti nei gradi di merito l'obbligo di indicare nel ricorso dove tali atti/documenti sono prodotti e di trascriverne parti significative; la Corte ha ritenuto inadempiuto tale obbligo dal ricorrente.
codice di procedura civile, art. 115
Richiamato nel contesto della valutazione delle prove e delle affermazioni non contestate: la Corte ha ritenuto che la dedotta prova (visura camerale) non fosse pacifica e non contestata ai fini della decisione.
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Norma procedurale richiamata per la trattazione in modalità non partecipata (assenza di udienza pubblica partecipata); menzionata solo riguardo alla modalità di svolgimento dell'udienza di cassazione.
Massime di principio
- Per notificare secondo l'art. 60, lett. e) DPR 600/1973 è necessario che sussista irreperibilità assoluta: il notificatore deve aver accertato l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
- Il notificatore deve documentare nelle relata le ricerche effettuate nel Comune; la relata deve rendere chiaro l'effettivo compimento delle indagini effettuate per giustificare la notifica 'speciale'.
- La mera allegazione di una visura camerale nel ricorso di cassazione, senza trascriverne il contenuto o indicarne esattamente la collocazione negli atti dei precedenti gradi, non è sufficiente per dimostrare l'errore del giudice di merito.
- Chi lamenta in cassazione l'omesso esame di un documento deve rispettare gli obblighi dell'art. 366 c.p.c.: produrre o localizzare il documento e riportarne il contenuto o le parti decisive nel ricorso, pena l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
- Non esiste un obbligo normativa generale di effettuare ricerche presso la Camera di Commercio prima di procedere alla notifica speciale, sebbene ricerche ulteriori possano essere utili; l'obbligo concreto è svolgere ricerche idonee nel Comune del domicilio fiscale.
- Se il giudice di merito ritiene una circostanza come mera allegazione non documentata, la cassazione non può sopperire a tale carenza probatoria: il ricorrente deve assicurare il contraddittorio e la prova nei gradi di merito.
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