Cassazione Civile, Sentenza n. 19065/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto l'appello dell'Agenzia volto a riformare la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto sanzionatorio notificato a BST S.p.A. per omesso invio, nei termini previsti, della comunicazione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di intento ricevuta dall'acquirente esportatore abituale (SICAD S.p.A.) relativa a operazioni del 2006. L'Agenzia deduceva erronea qualificazione della violazione come meramente formale e quindi non punibile, invocando la rilevanza dell'omessa comunicazione ai fini del controllo sull'applicazione del regime IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo secondo cui l'omesso invio, nei termini previsti, della comunicazione dei dati della dichiarazione di intento non costituisce mera irregolarità formale quando è idoneo a ostacolare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle questioni sollevate dalla contribuente (applicabilità del jus superveniens e compatibilità del sistema sanzionatorio con il diritto dell'Unione europea). Sono state altresì rimesse le spese.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4-bis
punibilità con la sanzione prevista dal precedente terzo comma (...) il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intenti ricevuta o che la invia con dati incompleti o inesatti
La Corte interpreta la norma nel senso che l'omesso invio della comunicazione telematica dei dati della dichiarazione di intento integra una violazione punibile quando l'inosservanza sia idonea a ostacolare l'attività di controllo; non è automaticamente una violazione meramente formale non sanzionabile.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis
definizione delle violazioni meramente formali, ossia quelle che non arrecano alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo
La norma è utilizzata per distinguere le violazioni meramente formali (non punibili) da quelle che, pur formali nella natura, arrecano pregiudizio all'attività di accertamento e quindi sono sanzionabili; la Corte ritiene che l'omesso invio della comunicazione rientri nella seconda categoria se ostacola il controllo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8 (prima del tempo ratione temporis richiamato)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti che effettuino abitualmente cessioni all'esportazione ... sono effettuate senza applicazione dell'IVA, a condizione che l'esportatore abituale presenti apposita dichiarazione d'intento
La disposizione definisce il regime IVA agevolato per gli esportatori abituali e i presupposti (volumi di esportazione e dichiarazione d'intento) per l'applicazione dell'esenzione; la corretta gestione formale della dichiarazione di intento è funzionale al controllo dell'applicazione del regime.
d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, primo comma, lett. c) (conv. con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17)
la dichiarazione d'intento va redatta in conformità di un modello approvato ... e va consegnata o spedita al fornitore ... prima dell'effettuazione della operazione e, nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate ... esclusivamente per via telematica ed entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta
Stabilisce le modalità e i termini di consegna e di comunicazione telematica della dichiarazione d'intento; la Corte ne ricava che l'obbligo di comunicazione è strumentale al controllo e la sua inosservanza può ostacolare l'attività accertativa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39
registro e conservazione delle dichiarazioni di intento (annotazione entro quindici giorni e conservazione a norma dell'articolo)
La norma disciplina obblighi di annotazione e conservazione che presidiano la tracciabilità delle dichiarazioni d'intento; la Corte richiama l'importanza di tali obblighi a fini di controllo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
La norma è stata citata nella impugnazione ma, dal testo della decisione, non emerge una specifica interpretazione sostanziale: non è decisiva nella motivazione della Corte, che si concentra principalmente sulle norme tributarie richiamate relative alla dichiarazione di intento e alla disciplina sanzionatoria.
Massime di principio
- L'omesso invio, nei termini previsti, della comunicazione telematica dei dati della dichiarazione di intento non è automaticamente una violazione 'meramente formale': se è idoneo a ostacolare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria è sanzionabile.
- La presenza della dichiarazione di intento e l'emissione di fatture senza IVA non escludono di per sé la rilevanza sanzionatoria: occorre valutare l'effettivo pregiudizio che l'omissione ha arrecato all'attività di accertamento.
- Nel caso di obblighi formali volti a garantire la tracciabilità e il controllo (annotazione, conservazione, comunicazione telematica), la loro inosservanza assume rilievo sostanziale quando impedisce o ostacola controlli efficaci.
- Se interviene una norma sopravvenuta più favorevole (jus superveniens) o mutate esigenze di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, il giudice dovrà valutare l'applicabilità del principio del favor rei e la compatibilità del regime sanzionatorio; tali questioni vanno comunque esaminate in concreto dal giudice di merito.
- In contenziosi simili, è necessario che il giudice di merito indaghi specificamente se l'irregolarità abbia effettivamente pregiudicato l'attività di controllo e la determinazione dell'imposta, evitando qualificazioni automatiche di mera formalità.
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